La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26471 del 1 ottobre 2025, ha affrontato il delicato tema dell'opponibilità del trust, istituito ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 364 del 1989), nei confronti dei terzi creditori del disponente (colui che istituisce il trust).
La Suprema Corte ha stabilito che l'opponibilità del trust ai terzi creditori non è regolata dalla legge scelta dal disponente ai sensi della Convenzione. Al contrario, tale opponibilità è regolata dalla legge nazionale (italiana). Questo principio si fonda sull'assunto che non è possibile derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità semplicemente mediante una manifestazione di volontà, come pure previsto in linea generale dall’art. 15, lettera e), della Convenzione stessa.
Tra le norme inderogabili a tutela dei creditori, la Cassazione ha ricompreso certamente l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. Ciò significa che, anche in presenza di un trust straniero o regolato da una legge straniera scelta dal disponente, i creditori italiani possono agire con l'azione revocatoria (se ne sussistono i presupposti) per rendere inefficace l'atto di conferimento dei beni in trust e tutelare la propria garanzia patrimoniale







