La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25337 del 16 settembre 2025, ha affrontato due questioni distinte: la responsabilità dell'istituto scolastico e la competenza in appello contro sentenze del Giudice di Pace che coinvolgono un'Amministrazione Statale.
Responsabilità Scolastica da Contatto Sociale: La Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità da contatto sociale dell'istituto scolastico per i danni subiti dall'alunno è esclusa quando l'evento dannoso sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile. Questa esclusione vale anche in caso di assenza temporanea dell'insegnante, a condizione che la funzione di vigilanza sia comunque garantita in modo effettivo dal personale ausiliario impiegato nell'istituto (bidelli o altro personale). L'istituto scolastico non risponde per eventi che non avrebbe potuto impedire nemmeno con la massima diligenza e vigilanza.
Competenza in Appello (Foro Erariale): Per quanto riguarda il regime processuale, la Corte ha precisato che l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace, quando in causa è parte un'Amministrazione dello Stato, deve essere proposto al Tribunale competente in base alle norme che individuano il foro erariale. Tali norme sono quelle contenute nell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933.



