La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 15471 del 10 giugno 2025, ha ribadito il rigoroso onere probatorio richiesto per la transazione (art. 1967 c.c.). La Corte ha stabilito che la transazione deve essere provata per iscritto. Ciò implica che tutti gli elementi costitutivi essenziali di tale negozio — incluso il fondamentale requisito della reciprocità delle concessioni — devono risultare dal documento scritto. Non è consentito ricorrere alla prova per testimoni o per presunzioni, nemmeno a fini integrativi, per dimostrare l'esistenza di tali elementi.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di merito. Quest'ultimo, infatti, aveva superato i limiti consentiti, utilizzando il ragionamento presuntivo non solo per interpretare o integrare il contenuto dell'accordo (cosa già vietata), ma addirittura per inferire l'esistenza stessa dell'accordo transattivo, violando così il principio che richiede la prova scritta ad probationem.




