La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18442 del 7 luglio 2025, ha stabilito i criteri per valutare l'inadempimento dell'obbligo di stipulare un contratto definitivo di compravendita immobiliare.
La sentenza riguarda l'ipotesi in cui il promittente compratore giustifichi il proprio rifiuto a stipulare il definitivo adducendo il mancato sgombero dell'immobile da parte di un terzo locatario. La Corte ha precisato che il giudice di merito non può considerare automaticamente il rifiuto del terzo come una causa esonerativa di responsabilità per il promittente compratore.
Affinché l'inadempimento del promittente compratore possa essere giustificato, il giudice deve compiere due accertamenti fondamentali:
Deve accertare la legittimità del rifiuto del terzo locatario a liberare l'immobile.
Deve indagare sull'eventuale attività che il promittente compratore ha concretamente svolto per rimuovere l'ostacolo e adempiere all'obbligo contrattuale (ad esempio, intraprendendo azioni legali contro il terzo o dimostrando di aver fatto quanto in suo potere).
Senza questi due accertamenti, il promittente compratore non può essere esonerato dalla sua responsabilità contrattuale.




