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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19735. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine, considerata l’ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare, in via non transitoria, le cure neces-sarie, né di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, cosicché la rescissione del legame familiare costituisca l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. La configurabilità di tale situazione non può essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dall’art. 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della mancanza di assistenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 ottobre 2015, n. 19735 Svolgimento del processo 1. – Con tre distinte sentenze emesse l’11 luglio, il 10 ottobre ed il 12 dicembre 2013, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò lo stato di adottabilità rispettivamente della minore F.P. , nata il (OMISSIS) , figlia di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2014, n. 18879. Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale; b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria; c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 settembre 2014, n. 18879 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2015, n. 17852. La revisione dell’assegno di mantenimento dei figli richiede l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale tra essi e da incidere sul contenuto dell’obbligo di mantenimento, che deve essere proporzionale alle loro sostanze e capacità di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2015, n. 17852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...