cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 9 settembre 2015, n. 17856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15616/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 14/12/2012 nel procedimento Rg. n. 52599/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

 

FATTO E DIRITTO

 

In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma, con decreto del 14/12/2012, riformava il provvedimento di primo grado, riducendo l’assegno per la figlia minore delle parti ad euro 750,00 mensili, e confermando per il resto il provvedimento stesso e, in particolare, l’assegno di mantenimento per la moglie.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie, che pure propone ricorso incidentale.

Con il primo motivo il marito deduce violazione degli articoli 156 e 710 c.p.c., nonche’ omesso esame della circostanza relativa alla convivenza more uxorio della moglie. Il motivo appare fondato. Giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (tra le altre Cass., n. 17195 del 2011; n. 3923 del 2012; 6855 del 2015) precisa che, ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilita’, continuita’ e regolarita’, dando luogo ad una vera e propria “famiglia di fatto”, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi, e con cio’ ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno di separazione o di divorzio.

Pacifica appare la nuova convivenza della moglie, da essa ripetutamente ammessa; nel controricorso essa argomenta esclusivamente con riferimento alla propria situazione economica.

Va dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale, attinente ai presupposti dell’assegno di separazione.

Quanto al ricorso incidentale, correttamente il giudice a quo ha escluso l’aumento del contributo paterno per la figlia, disposto in prime cure, nella considerazione che quell’aumento non era stato chiesto dalla madre – circostanza anche questa pacifica tra le parti – la quale, costituendosi si era limitata a richiedere il rigetto del ricorso.

Se e’ vero che in sede di procedimento di separazione o di divorzio, il giudice puo’ andare al di la’ delle richieste delle parti, con riferimento alla posizione del minore, cio’ non puo’ verificarsi, tanto piu’ quando si tratti, come nella specie, di profili economici, senza una specifica domanda delle parti, nel procedimento di modifica delle condizioni. Anche un eventuale aumento dell’assegno in relazione alla crescita del minore dovrebbe essere comunque richiesto da uno dei genitori.

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigettato quello incidentale; cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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