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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25603. Il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica (nella specie, un parco giochi), finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 dicembre 2015, n. 25603 I fatti Ma. e N.C., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore M., insieme con S.C., convennero dinanzi al Tribunale di Treviso G.Z. e il comune di Quarto Altino, esponendo che, il 2 agosto 1984, il figlio E., tredicenne, mentre si...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24630. Il giudice del merito ha il potere di discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24630 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a pena di improcedibilità del gravame, spetta alla parte opponente esperire il tentativo di mediazione obbligatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767. Ammissibile l’azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. Tesi, che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute ( cfr. art.41 cod. pen.). Qui la particolarità risiederebbe nel fatto che il medico sia, in ipotesi, l’autore mediato del danno, per aver privato la madre di una facoltà riconosciutale dalla legge, tramite una condotta omissiva che si ponga in rapporto diretto di causalità con la nascita indesiderata; e la soluzione verrebbe, in tal modo, ad essere identica alla diversa ipotesi della responsabilità del medico verso il nato disabile per omessa comunicazione ai genitori della pericolosità di un farmaco somministrato per stimolare l’attività riproduttiva, o di una malattia della gestante suscettibile di ripercuotersi sulla salute del feto.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  22 dicembre 2015, n. 25767 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1997 i sigg. E.F. e M.B. convenivano dinanzi al Tribunale di Lucca il prof. A.V., primario di ginecologia presso l’ospedale San F.D.P., nonché la direzione generale dell’Azienda Usi n. 2 ed il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25606. Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 21 dicembre 2015, n. 25606 Ritenuto in fatto Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542. E’ inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che – in un giudizio proposto in primo grado innanzi al giudice ordinario il quale, in corso di causa, abbia adottato, a domanda del ricorrente di provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., un provvedimento diretto ad accordare al ricorrente una tutela provvisoria ed interinale nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita’ che contestualmente, con ordinanza di rimessione, abbia sollevato – lamenti l’eccesso di potere giurisdizionale di quel giudice assumendo che la tutela cautelare era preclusa per legge e che il contestuale sollevamento della questione di legittimita’ costituzionale non autorizzava quel giudice a non applicare la norma della cui legittimita’ costituzionale dubitava, atteso che nella questione cosi’ proposta non e’ identificabile una questione di giurisdizione ex articoli 37 e 41 c.p.c. che la Corte di cassazione, a sezioni unite, possa essere chiamata a risolvere

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente di Sez. Dott. DI...