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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13657. Non può configurarsi la cessione dei contratti di sublocazione una volta venuto meno, a seguito di recesso, il rapporto principale di locazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13657 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere Dott. CIRILLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14808. La recettizietà della procura non comporta che la efficacia della stessa sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante comunichi allo stesso il conferimento dei poteri rappresentativi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14808 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2003 il notaio C.V. conveniva davanti al Giudice di pace di Como G.G., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € 2.324,05, quale corrispettivo per la esecuzione di prestazioni professionali, consistenti...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2014, n. 14084. Il vigilante che ha assunto l'obbligo di vegliare sull'immobile di un altro soggetto, ove, a fronte di segnalazione ricevuta, non provveda ad effettuare l'intervento al fine di verificare se effettivamente sia in corso effrazione e non avverte e chiede l'intervento delle forza di polizia, è tenuto a risarcire i danni patiti dalla parte che ha subito l'omessa vigilanza

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 giugno 2014, n. 14084 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 2 aprile 1998 G.T. , nella veste di assicurata danneggiata da un furto con scasso della cassaforte interna alla villa isolata sita in (omissis) , furto avvenuto la notte del (omissis) , convenne dinanzi al...