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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22107. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della mercé, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione. La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti, mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 22107 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 D.P.G. esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la mercé era stata consegnata il...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19300. L’agente legato alla banca per svolgere intermediazione finanziaria non può pretendere un’indennità a titolo di recesso per giusta causa se l’istituto di credito non abbia agito secondo i consigli del professionista. Per la Cassazione, infatti, nel rapporto di agenzia il preponente ha l’obbligo di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di tali obblighi configurare giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell’agente alla indennità di recesso. L’inadempimento del preponente va valutato però in base alla gravità delle circostanze, non sussistendo per questi alcun «obbligo di “tutela” degli interessi dell’agente attraverso l’imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell’interesse e dell’immagine di colui che abbia concorso a procurarli»

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401. Nell’ambito di un contratto per adesione, le clausole di «proroga tacita» (o di rinnovazione del contratto), se predisposte dalla parte più forte, sono prive di efficacia qualora non approvate «specificamente per iscritto», dal contraente debole, e ciò anche qualora abbiano il carattere della «reciprocità e bilateralità»

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 ottobre 2015, n. 20401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...