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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963. In tema di responsa­bilità professionale dell’avvocato, la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento, della domanda costituisce di per sé manifestazione di negligenza del difen­sore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normal­mente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione dei giudice. A tale principio si è attenuto il giudice d’appello, il quale ha ritenuto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto, e che tale onere non viene meno a fronte di ammissioni del con­venuto, trattandosi dell’esistenza di un diritto reale, rima­nendo salva soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del conve­nuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata il 1° dicembre 2009, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’avvocato A.P. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto e nei confronti di R. e G. P. (eredi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23131. Ove l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione una sentenza costitutiva ex articolo 2932 del Cc sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera emendatio libelli, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il thema decidendum circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23131 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Cc, integrano, senza escluderne l’applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni
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In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Cc, integrano, senza escluderne l’applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 24400. In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del Cc, integrano, senza escluderne l’applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l’opera sia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620. In caso di contestazione del buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa, mediante i contatori centrali delle società telefoniche, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere a essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili a un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 2573. Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25731   Svolgimento del processo B.F. citò in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Foggia, l’Enel distribuzione denunciando l’inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza della quale erano a lui derivati danni di diversa natura dei quali...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763. La presenza nell’unità immobiliare, quand’anche non abitabile, di intollerabili immissioni di fumo, così come la mancanza di idoneo isolamento acustico, costituiscono vizi che pregiudicano e menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare e, come tali, rientranti nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a pena di improcedibilità del gravame, spetta alla parte opponente esperire il tentativo di mediazione obbligatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25606. Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell’accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate. Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 21 dicembre 2015, n. 25606 Ritenuto in fatto Il contratto estimatorio è un contratto reale: ciò significa che l’accordo delle parti non è ancora sufficiente per dirsi formato il vincolo negoziale che viene ad esistenza solo al momento della consegna delle cose dal tradens all’accipiens. La struttura del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...