Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...
Categoria: Contratto in generale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417. Il collegamento negoziale – cui le parti, nell'esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volonta' espresse in uno stesso contesto – non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma e' un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita' coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e' finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualita' giuridica. La conseguenza che se ne trae e' che, in caso di collegamento funzionale tra piu' contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21836. L'oggetto del giudizio d'impugnazione del lodo, il quale non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica dell'illegittimità del lodo, in relazione ai vizi previsti dall'art. 829 cit. e dedotti con i motivi d'impugnazione, restando precluso nella fase rescindente il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri, il cui apprezzamento è censurabile, ai sensi dell'art. 829 n. 5, soltanto nel caso in cui la motivazione sia completamente assente o risulti a tal punto carente da potersi ritenere insussistente il requisito di cui all'art. 823 n. 5 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21836 Svolgimento del processo 1. – Con lodo sottoscritto il 23 novembre 2003, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra P.G.P. e C.F. il 18 febbraio 1992 dichiarò risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20854. In materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 ottobre 2014, n. 20854 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9-6-1988 D.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo la s.a.s. Tomasino Lorenzo e C. e l’avv. M.A. , commissario giudiziale dell’amministrazione controllata della predetta società, chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20857. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18349. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione delle clausole di un contratto nel caso di specie di assicurazione presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione più rispondente alla buona fede
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18349 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 luglio 2014, n. 15095. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che intervenne un negozio simulato (vendita dissimulante una donazione), ma ha ritenuto che ai fini della validità della donazione, negozio effettivamente voluto dalle parti, non fosse necessaria la forma prevista dall'art. 782 cod. civ., essendo sufficiente quella prevista per l'atto di vendita. La Corte territoriale ha però errato sul punto, posto che era stata accertata la simulazione relativa nella quale, negozio voluto dalle parti era la donazione. Di qui, la necessità, ai fini della validità del contratto, del rispetto della relativa forma restando in mancanza tale atto invalido
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 luglio 2014, n. 15095 Svolgimento del processo Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. «Con atto di citazione notificato in data 1.6.2000 la sig.ra I.A. conveniva in giuditiio davanti al Tribunale di Milano il V.S.D. e la madre V.M.A., nella qualità di eredi di R.V.A.,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13657. Non può configurarsi la cessione dei contratti di sublocazione una volta venuto meno, a seguito di recesso, il rapporto principale di locazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13657 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere Dott. CIRILLO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2014, n. 14206. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa; precisandosi, poi, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2014, n. 14206 Svolgimento del processo 1. B.C. e C.A. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, M.A. , esponendo che essi, insieme al convenuto, erano soci della s.p.a. G.C. e che avevano sottoscritto col M. una convenzione in base alla quale gli attori si...
