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Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4205. Sebbene nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora la parte adempiente, dopo aver ritualmente intimato alla controparte diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c. non domandi la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato, ma intimi nuova diffida assegnando nuovo termine, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida e, quindi, a condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità del termine, la reiterazione stessa non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del primo termine, potendo ricondursi alla rinnovazione della diffida l’interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine entro il quale adempiere, impedendo l’effetto risolutorio di diritto ricollegabile alla prima diffida. Tuttavia, l’inadempimento continua ad essere tale, e si è manifestato, anche nella sua oggettiva gravità, a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – Consigliere Dott. CRISCUOLO Mauro...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3926 . L’illiceità del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norma imperativa, non può divenire valido e acquisire efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 febbraio 2016, n. 3926 Svolgimento del processo Con quattro distinti atti di citazione notificati tra il 24 ed il 25 marzo 2003, lo STUDIO ASSOCIATO G. DI CONSULENZA AZIENDALE, in persona del suo socio e legale rappresentante Dott. G.G. , convenne Z.M. , Z.P.D. , la M.Z....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4502. La possibilità di eccepire, nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 comma 1 c.c. espressamente attribuisce a ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, trova un limite nella ipotesi in cui siano stabiliti termini diversi per l’adempimento in relazione ai diversi contraenti. Anche in presenza di obbligazioni da adempiere in tempi diversi, è consentita l’opponibilità dell’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora la controparte o abbia dichiarato di non voler adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  3 marzo 2016, n. 4502 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 novembre 2001, la ITM Costruzioni Edili S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Eboli, il Consorzio Piana del Sele-Latteria Sociale scarl deducendo che tra le parti era...