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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 febbraio 2014, n. 4443. L’indennità di cui all’art. 34 L. cit. spetta ai conduttori la cui attività sia rivolta astrattamente ad una generalità indiscriminata di persone, a nulla rilevando che di fatto a quell’attività sia interessata solo una cerchia limitata e specifica di soggetti, come nel caso di realizzazione di manifesti destinati alla pubblicità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  25 febbraio 2014, n. 4443 Svolgimento del processo 1. Nel 1980 il sig. M.M. nella veste di locatore, e la società “Selegrafica 80 s.r.l.” (d’ora innanzi, per brevità, “Selegrafica”) stipularono un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in (omissis) , che la conduttrice avrebbe destinato a...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2014, n. 4064. Il conduttore ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni eccedenti la normale manutenzione se, avendo il carattere dell’urgenza, il conduttore ha avvisato il locatore e nell’inerzia di questi, ha provveduto direttamente ai lavori

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 febbraio 2014, n. 4064 Svolgimento del processo Con citazione del 18 settembre 2001 l’impresa Albergo – Ristorante al Castello, in (…), di D.C.C. , conduttrice dei locali a piano terra di T.R. , premesso che nel 1994 era crollato il soffitto a causa delle condizioni di fatiscenza...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.

La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3362. Nel contratto di leasing traslativo, l’utilizzatore del bene, benché non proprietario, è una sorta di domino utile, e dunque può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2014, n. 3362     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo –...