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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7696. L’acquirente di immobile locato può chiedere lo sfratto per finita locazione cessata prima della vendita, in mancanza di contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessità del consenso del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7696 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 7352. In tema regime sanzionatorio applicabile al locatore ove quest’ultimo, nell’ambito delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso, ricevuta la consegna dell’immobile locato, non lo abbia adibito, entro sei mesi, all’uso in vista del quale ne aveva riottenuto la disponibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 7352 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 aprile 2015, n. 7039. La domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile, proposta in appello, costituisce una domanda nuova, inammissibile rispetto alla precedente domanda di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., formulata con l’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di domande diverse per petitum e causa pretendi; che la successiva domanda è stata, peraltro, formulata tardivamente nelle memorie di replica di primo grado. La novita’ di detta successiva domanda e’ ravvisabile nel fatto che, mentre nella richiesta di sentenza costitutiva, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., l’attore fa valere un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita, con la successiva richiesta di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, adduce un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprieta’ dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato, ipotesi che implica evidentemente una diversa indagine in fatto ed in diritto rispetto alla domanda originaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 aprile 2015, n. 7039 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2015, n. 6921. Ai sensi dell’art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto. Da tale norma consegue la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2015, n. 6921 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI...