Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- N.A.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la s.p.a. S.E.R. Società Edilizia Romana chiedendo la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato con la...
Categoria: Contratti tipici
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132. Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906. La disposizione contenuta nella Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), n. 200 del 1999, che prescrive agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica, di“Offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, non comporta la modifica, né l’integrazione, del regolamento di servizio del settore e, di conseguenza, l’integrazione dei contratti di utenza che prevedono il pagamento delle spese di spedizione delle bollette. Esclusa l’operatività dell’articolo 1339 codice civile, che concerne l’integrazione del contratto per effetto di norme imperative, resta inapplicabile anche l’art. 1374 c.c., che postula l’integrazione del contratto per gli aspetti non regolati dalle parti, e dove le norme svolgono una funzione di carattere suppletiva rispetto alle determinazioni pattizie
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2016, n. 1906 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2016, n.2539. Con riguardo alle cosiddette lettere di “patronage”, che una società capogruppo o controllante indirizzi ad una banca, affinché questa conceda, mantenga o rinnovi un credito a favore di una società controllata, l’indagine diretta a stabilire se le lettere medesime si limitino a contenere dati e notizie sulla situazione del gruppo o sul rapporto di controllo, rilevanti al solo fine di mettere la banca in condizione di valutare adeguatamente l’opportunità di riconoscere detto credito, ovvero implichino anche l’assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della società controllata, si traduce in un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 9 febbraio 2016, n.2539 Ritenuto in fatto La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città di ammissione allo stato passivo della L.C.A. Tirrena Assicurazioni SpA (d’ora innanzi solo Tirrena) del credito vantato dalla Banca CARIGE SpA, la quale aveva chiesto alla LCA,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316. Il rinvenimento di reperti archeologici (c.d. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati; la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione dei lavori, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori; e tuttavia, considerata la distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Costruttori soc. coop a r. l. – in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la medesima, la società F.lli Cervellati s.p.a. e la società Il Progresso s.r.l....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050. Nessuna sanzione per il locatore che, dopo aver ottenuto dal comune il permesso di eseguire lavori di ristrutturazione nell’appartamento affittato, chieda al conduttore di lasciarlo (alla scadenza del primo quadriennio), se poi scaduto il permesso annuale a causa della opposizione dell’inquilino decida di affittarlo a terzi, desistendo dal proposito di rinnovarlo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 gennaio 2016, n. 1050 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 890. Il conduttore di un immobile affittato ad uso commerciale può formulare una offerta formale di restituzione condizionata al pagamento dell’indennità di avviamento senza dover più corrispondere il canone di locazione una volta consegnato l’immobile al sequestratario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 890 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. VINCENTI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 668. Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735. Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all’Albo dei mediatori professionali, mentre è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso che l’iscrizione sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività di mediazione e, finché essa sia in corso, e tuttavia, in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l’acconto percepito. quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare “ex post” un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735 Svolgimento del processo La società UCP immobiliare proponeva appello avverso la sentenza n 1 del 2006 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda di condanna in solido dei coniugi Fl.Gi.Pi. e L.A. al pagamento di Euro 5.164,57 quale...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669. La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. L’indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. In tale prospettiva, e in applicazione di un criterio distintivo di natura funzionale, l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento; cosi individuandosi il tratto distintivo dell’aliud prò alio, sub specie di mancanza delle particolari qualità della cosa necessaria ad assolvere la sua funzione economico-sociale rispetto al vizio redibitorio (che rientra, invece, nell’area dell’art. 2722 cod. civ.) in una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 gennaio 2016, n. 1669 Ritenuto in fatto Con sentenza n. 190 in data 08.03.2013 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale T.M. aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ordinanza di aggiudicazione del 23.02.2010 e del conseguente decreto di trasferimento...