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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8703.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8703 Ritenuto in fatto 1. – M.S. e G.A. convennero in giudizio Z.F. , chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno patito per l’evizione subita a seguito dei decreti del giudice dell’esecuzione di Cosenza, che avevano trasferito a terzi la proprietà di...

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Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...

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La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....

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L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone al legale di informare l’assistito di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016, n. 7708.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 aprile 2016, n. 7708 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 5 luglio 2010 e notificata il 25 gennaio 2011, che ha accolto l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso e nei confronti di...

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In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullita’ prevista dalla L. n. 431 del 1998, articolo 13, comma 1, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non e’ sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validita’ civilistica. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 aprile 2016, n. 7634

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 aprile 2016, n. 7634 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199. L’articolo 1668 del Cc, nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’articolo 1167 del Cc, attribuisce al committente, oltre all’azione prevista per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinante a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all’azione di risoluzione del contratto di cui all’articolo 1668, secondo comma, del Cc, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. COSENTINO...