Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117. Va annullato il contratto di compravendita di un fondo stipulato dal padre utilizzando il denaro della figlia, di cui è rappresentante legale, se poi lo intesta a sé stesso anziché alla minore, come disposto dal giudice tutelare, così provocando le azioni pregiudizievoli dei suoi creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 giugno 2014, n. 13407 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 R.M.L. , quale erede con beneficio di inventario del marito Co.An. , da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala L.P.G. , C.A. , P.G. e P.R....

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 giugno 2014, n. 25255. Condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea di anni cinque, un docente di scuola media superiore, per i reati di concussione tentata e consumata posti in essere per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad imporre agli alunni delle classi terza, quarta e quinta di quella scuola l'acquisto di un libro di poesie al costo di euro dieci a copia, minacciandoli che, in caso di mancato acquisto, avrebbe proposto valutazioni insufficienti agli scrutini del primo trimestre. Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l'oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 giugno 2014, n. 25255 Ritenuto di fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 4 novembre 2008, ha concesso le attenuanti generiche, rideterminando in anni due e mesi quattro...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 12436. Il giudizio di opposizione allo stato passivo e' regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e' quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e' solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo. Resta, dunque, escluso che il giudice dell'opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all'esame del merito dell'opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova. La mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 12436   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522. Allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Spetta, dunque, alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente – Dott. MARINI Luigi – Consigliere – Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo...