Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448. Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della "casa familiare" quando c'è un bisogno ex art. 1809 c.c. La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto. non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare. È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 Svolgimento del processo 1) V.G. con citazione del 1 dicembre 1999 ha agito nei confronti del proprio figlio C. e della di lui moglie Ve.Ma.Lu. per ottenere il rilascio dell’immobile concesso in comodato al figlio nel 1992, in occasione del matrimonio. La sola...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19394. Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che – pur con un limitato margine di autonomia – svolga prevalentemente l'attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19394 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 settembre 2014, n. 18550. L'articolo 101 L.F., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; con la conseguenza che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attivita' processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non e' considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'articolo 113 L.F., la cui previsione e' da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e percio' insuscettibile di applicazione analogica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 settembre 2014, n. 18550 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 26 settembre 2014, n. 39986. La comunicazione contenenti i nominativi dei condomini morosi, affissa al portone condominiale, nonostante la morosità degli stessi fosse effettiva, costituisce una condotta diffamante, non essendoci nessun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 26 settembre 2014, n. 39986   Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 settembre 2014, n. 4841. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841   N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4812. Le convenzioni di lottizzazione, rientrando a buon tritolo negli accordi tra privati e pubblica amministrazione, in via generale disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241/1990, se pur risentono della disciplina civilistica dei contratti, nondimeno non si sottraggono ad una considerazione dell'immanenza dell'interesse pubblico che diviene oggetto dell'accordo, con il quale si disciplina, appunto, il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo, in questo caso sostituito dall'accordo stesso. Tale affermazione risulta confermata, per un verso, dal comma 1 del citato art. 11, che, nel prevedere la facoltà dell'amministrazione di stipulare accordi, precisa che questa è riconosciuta "in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse"; per altro verso, dal comma 2 che prevede l'applicabilità agli accordi "in quanto compatibili" non già delle norme del codice civile, bensì solo dei "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti". Anche a volere assumere un'ottica prettamente civilistica, occorre affermare che la immanente previsione del perseguimento dell'interesse pubblico, conforma diversamente la causa dell'accordo, anche nell'ipotesi in cui questo, afferendo alla regolazione di aspetti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, tende ad assumere profili riportabili al contratto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4812 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2012, proposto da: CE. SRL in liquidazione, Me. S.r.l. in liquidazione, F. S.p.A. in liquidazione,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 settembre 2014, n. 37748. In caso di omesso versamento degli acconti I.V.A. oltre le soglie di rilevanza penale, per godere del beneficio dell'attenuante del pagamento del debito tributario l'imputato deve estinguere integralmente tale debito, non essendo sufficiente, per la concessione della predetta attenuante che il contribuente si sia visto accogliere dai competenti uffici il piano di rateizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 37748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere...