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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20955. La validita' e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre l'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, articolo 69, sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato) presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il creditore cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non puo' conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 ottobre 2014, n. 20955   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842. In tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi

Suprema Corte di Cassazione sezone I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014. Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate

Sentenza  235/2014 Giudizio Presidente TESAURO – Redattore MORELLI Udienza Pubblica del 23/09/2014    Decisione  del 06/10/2014 Deposito del 16/10/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 139 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209. Massime: Atti decisi: ordd. 95 e 272/2012; 60 e 286/2013   SENTENZA N. 235 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057. Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., è statuito che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La ratio della previsione normativa risiede nella necessità a che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza siano concentrare e trattate unitariamente e decise dal giudice dell'impugnazione in un unico giudizio, sia per ragioni di economia processuale che per ragioni di coerenza sostanziale ed al fine di evitare l'eventuale formarsi di giudicati contraddittori. Tuttavia l'eventuale violazione del principio posto dall'art. 333 c.p.c., secondo il quale avverso la stessa sentenza dopo un primo appello deve essere proposto un appello incidentale, non produce conseguenze in ordine alla ammissibilità di una eventuale seconda impugnazione proposta autonomamente. Nel processo amministrativo ciò si ricava proprio dalla lettura dell'art. 96 del c.p.a. che, nel prevedere, al comma uno, la concentrazione in un unico giudizio delle diverse impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, non esclude che avverso la medesima decisione possano essere proposte impugnazioni non solo in forma incidentale ma anche in via principale, purché nel rispetto dei termini processuali

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SA. S.P.A., in proprio e quale mandataria di...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4985. In presenza di procedure di gara con due concorrenti il giudice deve esaminare congiuntamente i ricorsi principale ed incidentale esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale. Difatti il concetto di “identità” di cui alla sentenza Corte di giustizia, 4 luglio 2013, C-100/12 Fastweb, va riferito alla fase e non in termini più restrittivi alla natura del vizio denunciato e/o alle norme asseritamente violate. Ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. Questo infatti è subordinato all'esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti effettivamente presentati, ancorché in modo non pienamente intelligibile o senza l'osservanza dei requisiti di forma.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4985 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9129 del 2013, proposto da: Ecogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2; contro Autostrada...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781. Il soggetto che si “limiti” a scaricare dal telefonino sul proprio pc i rapporti sessuali avuti con minorenni non è imputabile del reato di pornografia minorile (articolo 600-ter del cp).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 ottobre 2014, n. 40781 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott....