Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 ottobre 2014, n. 40972

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/06/2013 della Corte d’appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. D’ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il Difensore delle parti civili, avv. (OMISSIS), che si e’ associato alle conclusioni del Procuratore generale;

udito il Difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza del 21/06/2013 con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale, in data 20/05/2008, di condanna nei confronti di (OMISSIS) per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso in danno del figlio minore (OMISSIS), a far tempo dal (OMISSIS).
In replica ad una richiesta difensiva di riconoscere l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte territoriale ha osservato che la condotta permanente contestata con il decreto di citazione a giudizio, e determinata solo in ragione della sua decorrenza, dovrebbe considerarsi protratta almeno fino alla data del decreto medesimo. Nel caso concreto l’atto, pur riportando la data del 2/11/2004, avrebbe esplicato i suoi effetti solo il giorno 17/01/2008, allorquando e’ stato sottoscritto dal Cancelliere del Giudice ricevente e spedito per la notifica alle parti. Dunque il termine prescrizionale, decorrente dal gennaio del 2008, verrebbe a scadenza solo nel luglio del 2015.
Nel merito, (OMISSIS) non avrebbe documentato lo stato di indigenza e di incapacita’ a procurarsi reddito che, solo, avrebbe potuto scagionarlo. Egli aveva ceduto un esercizio commerciale, risultava proprietario di piu’ beni immobili, ed in seguito ha anche avviato un’impresa artigianale, E’ vero d’altra parte che l’uomo si era accollato le rate del mutuo contratto per acquistare la casa ove il figlio viveva con la madre, ma, a prescindere dalla differenza di valore della prestazione, andrebbe escluso che il soggetto obbligato al contributo di mantenimento possa arbitrariamente scegliere le forme di adempimento, tanto piu’ che, nella specie, il giudice civile aveva gia’ rifiutato di diminuire la rata mensile in ragione della circostanza indicata.
La Corte territoriale ha aggiunto che l’obbligo in questione eccede la nozione di mezzo per la sopravvivenza e che non rileva la possibilita’ per il figlio minore di avvalersi del contributo prestato da altri familiari.
2. Ricorre il Difensore dell’imputato, prospettando anzitutto un vizio di motivazione, dedotto a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), riguardo all’intervenuta prescrizione del reato.
Per un verso, il decreto di citazione a giudizio risalirebbe al 2004, e non all’epoca della sua notifica. Per altro verso, e posto che il reato de quo attiene unicamente all’obbligo di mantenimento dei figli minori, la permanenza sarebbe comunque cessata il (OMISSIS), data in cui il figlio di (OMISSIS) avrebbe compiuto 18 anni.
In ogni caso, la prescrizione, in assenza di indicazioni circa l’epoca di ultimazione della condotta illecita, dovrebbe farsi decorrere dall’epoca della querela, depositata nella specie il 10/05/2004.
Con un secondo motivo di ricorso, la Difesa del (OMISSIS) denuncia violazione della Legge N. 251 del 2005, articolo 10 posto che nella specie si sarebbe fatta applicazione della disciplina novellata della prescrizione sebbene il procedimento fosse gia’ pendente all’epoca di entrata in vigore della legge medesima. In realta’, a favore del (OMISSIS), dovrebbe applicarsi il piu’ breve termine quinquennale di cui alla disciplina previgente, termine che sarebbe interamente scaduto dopo “l’unico evento interruttivo”, cioe’ la sentenza di primo grado, e precisamente alla data del 20/05/2013.
Con un terzo motivo, il Difensore di (OMISSIS) assume che la nozione di mezzo di sussistenza recepita dall’articolo 570 c.p., comma 2 riguardo all’epoca di commissione dei fatti, e’ piu’ ristretta di quella civilistica di mantenimento, ed attiene a quanto e’ necessario per la stessa sopravvivenza del beneficiario. Poiche’ nella specie e’ provato che la madre del minore aveva provveduto ai bisogni di questi, mancherebbe la prova del reato in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ proposto sulla base di motivi infondati, e deve dunque essere rigettato. Ne consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(OMISSIS) va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite – la persona offesa dal reato e la madre, alla quale la stessa persona offesa era stata affidata in eta’ minore – per la partecipazione alla presente fase del giudizio. In proposito la Corte, viste le richieste avanzate, ed applicati i criteri di legge, ritiene di quantificare le spese in discorso per l’importo complessivo di euro 3.000, al netto della percentuale stabilita riguardo alle spese generali, e delle ulteriori somme dovute per ragioni fiscali e previdenziali.
2. Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, non si e’ determinata l’estinzione per prescrizione del reato ascritto al (OMISSIS).
2.1. L’imputazione elevata nei confronti del ricorrente indica, a proposito del tempus commissi delicti, solo l’epoca di avvio della condotta criminosa (gennaio 2004), per il resto specificando la permanenza della condotta medesima.
La Corte territoriale ha ritenuto che, in casi del genere, la permanenza debba considerarsi interrotta alla data del decreto di citazione a giudizio, da individuare con riguardo al momento in cui l’atto viene perfezionato in guisa da produrre i suoi effetti tipici (cioe’ alla data del relativo deposito nella cancelleria del giudice: nella specie, il 17/01/2008). Il ricorrente ha sostenuto alternativamente, ed in sintesi, che la permanenza sarebbe cessata con la proposizione della querela (nella specie, 10/05/2004), con la predisposizione materiale del decreto di citazione (nella specie, 2/11/2004), con il raggiungimento dell’eta’ maggiore da parte del figlio minorenne per il quale sussisteva l’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza (nella specie, (OMISSIS)).
2.2. In realta’, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, specificamente relativo al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, “quando la condotta e’ contestata con l’individuazione della sola data d’inizio … il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero da quella del formale esercizio dell’azione penale” (Sez. 6, Sentenza n. 7321 del 11/02/2009, rv. 242920; in precedenza, nello stesso senso, Sez. 6, Sentenza n. 43793 del 30/10/2008, rv. 242228; Sez. 6, Sentenza n. 2843 del 26/11/2003, rv. 228330; Sez. 6, Sentenza n. 7191/04 del 04/12/2003, rv. 228601; Sez. 6, Sentenza n. 4171 del 03/11/1998, rv. 214045).
Nella specie, dunque, il termine prescrizionale avrebbe preso a decorrere dal 20/05/2008, e non sarebbe spirato ne’ prima della sentenza d’appello ne’ successivamente, qualunque ne fosse la durata.
Va ricordato, a tale ultimo proposito, come il Difensore abbia sostenuto che nella specie dovrebbe applicarsi la disciplina della prescrizione antecedente alla Legge n. 251 del 2005, poiche’ il processo gia’ pendeva al momento di entrata in vigore della legge medesima. In realta’ detta pendenza sarebbe di per se’ irrilevante, poiche’ l’articolo 10 della citata Legge di riforma, nella versione scaturita dall’intervento manipolativo della Consulta attuato mediante la sentenza n. 393/2006, disponeva l’applicazione della disciplina previgente solo ai procedimenti che, nel momento di entrata in vigore della novella, pendessero in grado di appello. Il che certamente non era nella specie. Piuttosto, potrebbe sostenersi che la disciplina previgente sarebbe applicabile nel presente giudizio in base ad un’altra regola transitoria, ispirata dal principio di irretroattivita’ della norma meno favorevole. Va considerato, al proposito, che per il delitto in contestazione il termine prescrizionale previsto prima della riforma era pari a cinque anni (prorogabile fino a sette anni e sei mesi), ed e’ divenuto pari a sei anni (prorogabili fino a sette anni e sei mesi) solo ed appunto per effetto della novella del 2005.
L’argomento, tuttavia, risulta privo di pratica rilevanza.
Anzitutto, ed infatti, l’eventuale applicazione del termine quinquennale potrebbe riguardare la sola porzione della condotta antecedente alla riforma piu’ volte citata, e dunque una parte esigua ed ampiamente minoritaria della fattispecie permanente. Non v’e’ dubbio in effetti che, per la porzione di condotta compresa tra il dicembre 2005 ed il maggio 2008, sarebbero comunque applicabili i termini vigenti, per quanto meno favorevoli. In secondo luogo, e risolutivamente, non rileverebbe affatto la circostanza che la sentenza di appello sia stata pronunciata circa un mese dopo la scadenza del quinquennio dalla data della decisione di primo grado, dovendosi rilevare comunque l’effetto interruttivo proprio del decreto di citazione per la relativa udienza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 27324 del 20/05/2008, rv. 240525).
2.3. Maggiore attenzione merita semmai, in astratto, il riferimento difensivo al diciottesimo compleanno della persona offesa quale data di interruzione della condotta in contestazione, posto che (per quanto qui interessa) la fattispecie incriminatrice sanziona appunto, e solamente, la privazione dei mezzi di sussistenza in danno di un figlio minore (Sez. 6, Sentenza n. 34080 del 13/06/2013, rv. 257416).
La Corte non e’ in grado di verificare, in via di fatto, il fondamento dell’indicazione concernente la data del (OMISSIS). Tuttavia, anche considerando corretta tale indicazione, non potrebbe che concludere per l’inesistenza dell’evento estintivo prospettato dal ricorrente.
Non e’ infatti ancora decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla data in questione, e nelle more si e’ registrata una pluralita’ di fatti interruttivi che hanno scandito la progressione del giudizio in tempi ampiamente inferiori al quinquennio: quanto meno, la citazione a giudizio, la sentenza di condanna in primo grado e la citazione per il giudizio di appello.
3. I restanti motivi di impugnazione attengono al fatto, e non sono dunque apprezzabili nella sede presente.
Va considerato il solo assunto per il quale, avendo la madre provveduto comunque al mantenimento del figlio minore del ricorrente, mancherebbe nella specie l’evento tipico della fattispecie in contestazione, e cioe’ la mancanza dei mezzi di sussistenza necessari alla persona offesa.
Si tratta di un argomento gia’ apprezzato dalla Corte territoriale, che l’ha respinto sulla base di un orientamento univoco della giurisprudenza di legittimita’: “ai fini della configurabilita’ del delitto cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo” (Sez. 6, Sentenza n. 14906 del 03/02/2010, rv. 247022, conforme a numerose altre).
Alla luce di tale principio va considerato l’assunto, accreditato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (e sostanzialmente ignorato nella sentenza impugnata, che anzi cita un precedente difforme), secondo il quale la nozione di “mezzi di sussistenza” comprende “quanto e’ necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica ne’ con l’obbligo di mantenimento ne’ con quello alimentare, aventi una portata piu’ ampia” (Sez. U, Sentenza n. 23866 del 31/01/2013, rv. 255272).
E infondato, cioe’, l’argomento difensivo proposto nel ricorso, per il quale, non essendo mancati alla persona offesa i mezzi per vivere – cioe’ i mezzi di sussistenza – la condotta dell’imputato sarebbe priva di tipicita’. Il fatto che la norma incriminatrice colpisca la mancata erogazione del minimo vitale, e non qualunque violazione dei doveri di assistenza economica intrafamiliare, non implica che la disponibilita’ aliunde delle relative risorse non debba essere valutata con esclusivo riguardo al patrimonio ed ai redditi personali del soggetto tutelato.
Come si e’ visto, nella specie, la persona offesa ha potuto sopravvivere solo grazie al sostegno di soggetti diversi dall’obbligato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente altresi’ alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), spese che liquida complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a..

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