Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 novembre 2014, n. 24401 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 14.12.1994 A.E. , proprietario di un appartamento al piano attico di un edificio condominiale posto in (omissis) , agiva innanzi al Tribunale di Lucca per l’accertamento dell’usucapione di una servitù di veduta e prospetto, esercitata da...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 novembre 2014, n. 24400. Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Con l'ulteriore conseguenza che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 17 novembre 2014, n. 24400 Motivi della decisione – Col primo motivo di ricorso, assistito come i successivi da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5599. L'omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti, sebbene costituisca, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., o comunque difetto di motivazione, non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l'evento omissivo e non esclude che l'omissione di pronuncia possa essere fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio della formazione del giudizio e, quindi, errore di fatto revocatorio, atteso che nel caso di omessa pronuncia errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2012, proposto da: Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato En.Gi.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5600. Stante quanto disposto dall'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione, devono sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità dell'Amministrazione in quanto il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5600 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2012, proposto da: Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 novembre 2014, n. 47024. Anche per il reato di guida in stato di ebbrezza è ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell'intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, quali sono gli eredi dell'imputato prosciolto da esso per morte. Al riguardo non va confusa l'applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell'art. 240 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa non è estensibile
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 novembre 2014, n. 47024 Ritenuto in fatto R. Luca era imputato della contravvenzione di cui all’articolo 186, commi primo e secondo lettera c e secondo sexies del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 385 perché era stato colto alla guida dell’autovettura Mito targata EDXXXXX in stato di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 novembre 2014, n. 45266. Reato di «sottrazione e trattenimento di minori all'estero» per la mamma e la nonna che, durante un procedimento di separazione, portino i bambini affidati al padre fuori dello Stato di residenza, in questo caso la Germania. Rigettate le censure di costituzionalità della norma sollevate dalla difesa per il supposto rischio di confusione con il «contiguo» reato di «sottrazione di persone incapaci». Secondo i giudici, infatti, l'articolo 574-bis, si distingue per l'elemento «specializzante» consistente nella conduzione o nel trattenimento del minore all'estero.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 novembre 2014, n. 45266 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 novembre 2014, n. 45234. In materia di appello cautelare personale o reale (artt. 310 e 322 bis c.p.p.), il tribunale della libertà, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità dell'ordinanza de libertate affetta dal vizio di omessa pronuncia sul petitum, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione del tutto omessa, nè può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, ma deve, dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice per non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e per consentire alla parte stessa di redigere motivi specifici di impugnazione qualora essa debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 novembre 2014, n. 45234 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 novembre 2014, n. 47244. Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l'urinare in luogo pubblico. Né la norma dell'art. 726 cod. pen., esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto. Il reato in questione (consistente nell'avere orinato vicino all'ingresso della abitazione) poi si differenzia da quello di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono in via esclusiva il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 novembre 2014, n. 47244 Ritenuto in fatto II giudice di pace di Bergamo, con sentenza del 9 maggio 2013, ha assolto, per non aver commesso il fatto, C.G.F., imputato del reato di cui all’art. 726 cod. pen., per avere compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistenti nell’avere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24466. Durante un allenamento al gioco del calcio, un giovane si appese con le mani alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo. In conseguenza la porta si ribaltò, provocando la morte del giovane. Il Tribunale di Saluzzo rigettò la domanda, ritenendo sussistere una colpa esclusiva della vittima, che tenne una condotta imprevedibile ed inevitabile. Infondato anche l'appello, nella parte in cui censurava il rigetto della domanda nei confronti del Comune di Saluzzo, perché fondato sul presupposto che la porta ribaltatasi "non era ancorata al suolo", là dove non esisteva alcun obbligo legale o prudenziale di provvedere a tale ancoraggio. Rigettato il ricorso in Cassazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24466 Svolgimento del processo 1. Il 3.11.1992 il giovane N.B., durante un allenamento al gioco del calcio, si appese con le mani alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo. In conseguenza la porta si ribaltò, provocando la morte...