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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 1032. E' inammissibile il ricorso per revocazione qualora venga articolata, attraverso un presunto errore di fatto, una censura relativa ad un error in iudicando, ovvero quando si chieda la rivalutazione di un punto controverso sul quale la sentenza si è espressamente pronunziata

Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 1032 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8010 del 2014, proposto da: Fe. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ca.A. Pi. ed altri, con...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941. Non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo 1 del Titolo 6 del Libro 2 del codice penale (delitti contro l'incolumita' pubblica) hanno di necessita' le caratteristiche di un macroevento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2015, n. 9633. Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto. Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga, come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 marzo 2015, n. 9633 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal M.S. avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell’esercizio pubblico da quello gestito, denominato (omissis) , con decreto del Gip...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2015, n. 9388. L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2015, n. 9388 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14/11/2014, II Tribunale di Salerno, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di P.S., indagato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermava l’ordinanza del Gip di Salerno, emessa...