cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 marzo 2015, n. 8998

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31.3.2014, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado che aveva condannato G.P. alla pena di anni tre di reclusione e Euro 800,00 di multa per i reati di rapina e di tentata rapina.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 628 co.3 n.1 c.p. in assenza di elementi certi dai quali desumere che la pistola utilizzata per le rapine fosse un’arma vera, che la rapina sia stata posta in essere da persona travisata in quanto il ricorrente è stato identificato dai fotogrammi estrapolati dal filmato del 7.1.2013 tratto dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria di piazza cimitero n.21, che i reati siano stati commessi da più persone riunite in quanto nella tentata rapina il G. ha fatto da sentinella con ruolo marginale; 2) erronea applicazione dell’art. 61 n.5 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in quanto la vittima non è stata scelta e l’età se non accompagnata da fenomeni patologici non rientra tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa; 3) mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione all’art.62 n.6 c.p. e al mancato riconoscimento dell’attenuante per il c.d. ravvedimento operoso; 4) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in relazione alla non obbligatorietà dell’aumento per la recidiva; 5) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla non concessione della prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione dell’età dell’imputato e della condotta collaborativa dello stesso.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Manifestamente infondata è la doglianza, di cui al primo motivo, circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.628 co.3 n.1 c.p., nonostante che il primo giudice abbia assolto l’imputato dal delitto di detenzione e porto illegale di pistola.
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo statuito che l’uso o porto fuori della propria abitazione di un’arma giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma venga usato nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv. c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto (Cass. Sez. Un., n. 3394 del 06/03/1992 Rv. 189520).
Ai fini della configurabilità dell’aggravante della minaccia commessa con armi nella commissione della rapina (art. 628 c.p., comma 3, n. 1) o della estorsione (art. 629 c.p., comma 2), ciò che conta è, infatti, l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come avviene quando l’arma-giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa. E pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’uso di un’arma giocattolo è ritenuto compatibile con l’aggravante prevista per la rapina dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi, e quindi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi, quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale.
Anche la seconda ragione di doglianza, di cui al medesimo motivo, legata alla non configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all’art. 628 c.p., co. 3, n. 1, in quanto le persone offesa non avrebbe percepito la presenza del G. e che, quindi erano in realtà due gli autori dell’azione delittuosa realizzata a loro danno, è manifestamente infondata. Al riguardo, rileva il Collegio, che a seguito di un indirizzo giurisprudenziale citato anche nella sentenza impugnata secondo il quale “ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, terza ipotesi, anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione” (Cass. Sez.II, sent. n. 36474/2011, Rv. 251163; Sez.II, sent. n. 4284/1988, Rv. 180861), si è registrato un intervento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 21837 del 29/03/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252518) che, seppure concernente un caso di estorsione e non di rapina, ha chiarito che “la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”, cosa che nel caso di specie risulta sicuramente avvenuta.
A ciò aggiungasi, poi, che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – entrambe le persone offese hanno percepito la presenza anche di un secondo soggetto quindi riconosciuto dal Gr. come quello rimasto sulla soglia del negozio (v. pag.2) e da M.M. in quello che si era immesso nel corridoio che porta al retrobottega (v.pag.3 della sentenza di primo grado).
Circa la sussistenza della circostanza aggravante del travisamento, è stato infine accertato, e non è contestato, che l’imputato, nel momento in cui erano stati compiuti i reati, indossava un passamontagna tipo scaldacollo, proprio al fine di celare i suoi lineamenti.
Non rileva poi che l’imputato, al momento di allontanarsi con il complice dalla tabaccheria del Gr. e durante la rapina ai M. , si sia scoperto il volto, e che le sue immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria di piazza cimitero ne abbiano quindi consentito l’identificazione; infatti, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (v. Cass.Sez. II, Sent.n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114; Sez.I, Sent.n. 5053/1979, Passalacqua, Rv. 142128) e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia stata comunque riconosciuta (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 6298/1987 Rv. 176006).
2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.5, cod. pen. è infondato.
Ai fini della ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. non è richiesto che la difesa sia quasi o del tutto impossibile, ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata. Se è pur vero, poi, che l’età della persona offesa non può essere considerata elemento di per sé solo sufficiente ad integrare l’aggravante in esame, ove non accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cass.Sez.II, n.39023 del 17.9.2008, imp. Cena,Rv.241454), è altrettanto vero che anche la debolezza fisica dovuta all’età senile, che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, integra l’aggravante in questione (Sez.II, Sent. n. 1790/1983 Rv. 162876). Tale orientamento giurisprudenziale deve essere poi valutato alla luce della modifica testuale dell’art. 61 c.p., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l’avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (in tal senso, v. Cass.Sez.II, Sent.35997 del 23.9.2010, imp. Licciardello, Rv.248163). Proprio in questa direzione la sentenza impugnata ha motivato puntualmente evidenziando le ridotte capacità fisiche dell’anziana signora (di anni settantaquattro all’epoca dei fatti) nonché la circostanza che quando la signora M. aveva accennato “una reazione alle minacce dell’imputato e del complice, veniva afferrata per le spalle e buttata per terra”. Né l’intrinseca concludenza di tali argomentazioni è in alcun modo inficiata dalle argomentazioni addotte a sostegno del motivo.
3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., del tutto privo dei requisiti di specificità; a fronte della motivazione della Corte che ha rigettato l’analogo motivo, rilevando come non vi siano state da parte del G. condotte risarcitorie o riparatorie, né volte ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il ricorrente lamenta il diniego dell’attenuante, senza neppure indicare in cosa sia consistito il c.d. ravvedimento operoso.
4. Infondato sono anche il quarto e il quinto motivo in ordine alla disapplicazione della recidiva, e al diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La Corte con motivazione logica ha ritenuto che la contestata recidiva non potesse essere esclusa in considerazione della personalità dell’imputato e dei precedenti anche per fatti specifici a suo carico che denotano una particolare pericolosità e che non consentono di conferire alle attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale, un giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Il ricorso va quindi rigettato per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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