cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 18 febbraio 2015, n. 7073

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. ALMA Marco M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili:
– Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Lanciano-Vasto-Chieti);
– Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Teramo);
– Regione Abruzzo;
nell’ambito del procedimento penale contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2424 in data 1/7/2013 della Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore delle parti civili ricorrenti Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Lanciano-Vasto-Chieti) e Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Teramo), Avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) per la parte civile ricorrente Regione Abruzzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi con annullamento con rinvio agli effetti civili della sentenza impugnata;
udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1/7/2013 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 13/6/2011 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, appellata dal Pubblico Ministero e dall’imputato (OMISSIS), ha assolto quest’ultimo dai reati per i quali aveva riportato condanna in primo grado con la formula per non avere commesso il fatto. Il Giudice di prime cure, all’esito di giudizio abbreviato, aveva, infatti dichiarato l’imputato (OMISSIS) colpevole dei reati di associazione per delinquere, di abuso continuato d’ufficio e di truffa aggravata e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante del reato associativo ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, con le sanzioni accessorie di legge.
L’imputato veniva, inoltre, condannato a risarcire le costituite parti civili, rimandando al Giudice civile per la determinazione del quantum e fissando una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 250.000 per ciascuna parte civile.
Con la stessa sentenza l’ (OMISSIS) veniva mandato assolto – con formula perche’ il fatto non sussiste – dall’imputazione alternativa di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Prima di proseguire oltre, appare doveroso soffermarsi brevemente sull’ipotesi accusatoria.
Nell’ottobre 2003, secondo l’impostazione della Procura della Repubblica, si sarebbe costituita in Pescara un’associazione per delinquere finalizzata a deviare e condizionare illegalmente l’attivita’ amministrativa e negoziale della regione Abruzzo in materia di sanita’. In particolare, il patto delittuoso si sarebbe sostanziato nell’avere gli organizzatori di fatto esautorato gli organismi regionali deputati alla gestione della sanita’ in Abruzzo e l’Avvocatura Regionale, in modo da controllare direttamente i rapporti con le Case di Cura. Le attivita’ negoziali e di controllo sulla sanita’ privata abruzzese furono accentrate nelle mani di tali (OMISSIS) e (OMISSIS) e degli uomini della (OMISSIS) S.p.A., societa’ finanziaria regionale partecipata dalla Regione Abruzzo. In tal modo, sempre secondo l’Accusa, gli organizzatori ed i partecipanti dell’associazione raggiunsero plurimi obiettivi tra i quali, tramite la costruzione di una Commissione Ispettiva Permanente composta da personale esterno alle ASL, l’assunzione del compito di ispezionare e certificare le attivita’ delle cliniche private e le loro prestazioni, valutandone la legittimita’ e l’appropriatezza. Cio’ consenti’ di ideare ed attuare le cosiddette cartolarizzazioni dei debiti con procedure irrispettose delle regole di evidenza pubblica per la scelta dei partners bancari e per la determinazione il calcolo degli oneri finanziari e delle spese, di procedere al pagamento alle case di cura dei cosiddetti crediti “non performing” cioe’ relativi a prestazioni fuori dalla programmazione, dai budgets e fondati solo su autocertificazioni e in parte inesistenti ma al cui riconoscimento i direttori generali della ASL furono costretti in forza di una clausola contenuta nella delibera di giunta numero 1281/2004. Inoltre fu consentito alla (OMISSIS) di proseguire le cause promosse avanti al TAR nei confronti della Regione, pur in presenza di clausole di rinuncia ai ricorsi pendenti. Con specifico riferimento all’imputato (OMISSIS), va detto che gli fu inserito tra coloro che avevano costituito la predetta associazione criminale quale titolare dello Studio Legale ” (OMISSIS)” per avere fornito pareri e consulenze legali definite di comodo e, in particolare per avere l’odierno imputato redatto su incarico della (OMISSIS) S.p.a. del 29/10/ 2004 una perizia-parere datata 6 dicembre 2004 volta a conoscere, in funzione dell’eventuale conclusione di un accordo transattivo, le possibilita’ di successo delle pretese creditorie avanzate dalle Case di Cura e relative alle menzionate prestazioni “non performing” che costituivano, all’epoca, materia di contenzioso tra le Case di Cura private e le singole ASL e di quelle che avrebbero potuto formare oggetto di ricorso, relativamente agli anni 1995/2001.
Si tratto’, secondo l’Accusa, di un parere sostanzialmente falso, compiacente e ingannevole, in quanto redatto senza il previo accertamento dell’esistenza dei crediti reclamati dalle Case di Cura e dalle stesse autocertificato. Detto parere fu inserito nella proposta di transazione fatta dalla (OMISSIS) S.p.A. alla regione Abruzzo nell’ambito di un’operazione di prima cartolarizzazione dei diritti denominata ” (OMISSIS)”. Il parere non conterrebbe poi riferimenti all’esistenza di un procedimento penale per truffa aggravata falso e abuso d’ufficio pendente dinanzi al tribunale di Pescara a carico di (OMISSIS) (dominus del gruppo delle case di cura “(OMISSIS)”) e, grazie al contributo fornito dall’ (OMISSIS) sarebbe stato possibile – sempre secondo la tesi della pubblica accusa – il riconoscimento di diritti inesistenti in favore di (OMISSIS).
Per completezza d’informazione va detto che il parere legale de quo venne formulato dall’Avv. (OMISSIS) nell’ambito di un subappalto conferitogli dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese “(OMISSIS) S.p.a.” il quale, una volta ricevuto dalla Regione Abruzzo l’incarico di assistenza tecnica alla Direzione Sanita’ per la progettazione e la definizione dell’impianto per il monitoraggio regionale delle attivita’ sanitarie, con contratto integrativo del 20 marzo 2003, aveva ricevuto in affidamento l’esecuzione dei servizi di consulenza di natura prevalentemente strategica complementari a quelli del contratto originario.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori delle parti civili Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Lanciano-Vasto-Chieti), Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Teramo) e Regione Abruzzo, deducendo:
1. per l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Lanciano-Vasto-Chieti) e per l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Teramo):
1.a Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Lamenta la difesa delle ricorrenti che nella sentenza impugnata si sarebbe parcellizzata la valutazione del materiale probatorio e si sarebbe omessa la valutazione di alcuni snodi fondamentali per la ricostruzione dei fatti contestati.
In particolare, il quadro di fondo nel quale sono maturate le vicende era quello di una sistematica distorsione e condizionamento illegale dell’attivita’ di iniziativa legislativa, amministrativa e negoziale degli organi della Regione Abruzzo e delle Aziende Sanitarie Locali nei rapporti con la case di cura private (ed in particolare con il Gruppo (OMISSIS) di proprieta’ dell’imprenditore (OMISSIS)) e che e’ stato perseguito e realizzato nell’ambito di un flusso enorme di denaro corrisposto dall’ (OMISSIS) – come contropartita indebita – sia ai pubblici ufficiali infedeli che ai privati che hanno concorso nei reati.
In tale quadro, nel quale si inserisce la condotta dell’imputato (OMISSIS), la Corte di Appello di L’Aquila avrebbe omesso di vagliare una circostanza decisiva consistente nella dazione dall’ (OMISSIS) all’ (OMISSIS) di una ingente somma di denaro (euro 250.000) in occasione della redazione del parere oggetto di contestazione.
La ricezione da parte di un consulente di un ente pubblico di una cosi’ rilevante somma proveniente da un privato interessato al parere che, in effetti, ha riconosciuto le pretese economiche dell’imprenditore sarebbe un chiaro indice di anomalia della vicenda.
La Corte territoriale, secondo la parte ricorrente, avrebbe tenuto erroneamente distinte le due vicende omettendo di rilevare che anche l’incarico professionale conferito dall’ (OMISSIS) all’ (OMISSIS) e retribuito come sopra indicato fosse legato alla necessita’ di ottenere un parere compiacente, redatto cioe’ in modo tale da non costituire ostacolo alla procedura fraudolenta di cartolarizzazione di debiti inesistenti.
La Corte di Appello sarebbe inoltre incorsa in un travisamento del fatto confondendo la qualifica “non performing” del credito vantato con il credito per prestazioni extra budget laddove la prima delle due espressioni riflette esclusivamente l’assenza di documentazione della pretesa creditoria (non performing = non documentati). Nella spirale del travisamento dei fatti la Corte di Appello, sempre a detta delle parti ricorrenti, si sarebbe spinta fino ad una affermazione destituita di fondamento rilevando che “dagli atti di questo processo non emerge che le prestazioni non fossero state effettuate dalle cliniche” laddove proprio l’inesistenza del medesimo credito era stata all’origine di un processo per truffa a carico dell’ (OMISSIS).
I rapporti tra l’imputato (OMISSIS), l’ (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sarebbero illuminanti circa la consapevolezza che l’odierno imputato doveva avere circa l’importanza decisiva per il completamento dell’operazione del parere da lui redatto.
Tra l’altro la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui in cui da un lato la Corte di Appello ha affermato che il “parere” de quo fu commissionato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese ((OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.) per poi riconoscere in un momento successivo il (OMISSIS) come reale committente del parere stesso. Del resto nella stessa premessa alla relazione della (OMISSIS) S.p.a. si legge che e’ stata la stessa ad incaricare lo Studio ” (OMISSIS)”.
2. per la Regione Abruzzo:
2.a Manifesta illogicita’, contraddittorieta’, incompletezza e mancanza della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione ai capi 1 (associazione per delinquere), 3 (abuso d’ufficio) e 4 (truffa aggravata) della rubrica delle imputazioni.
Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che il parere redatto dall’Avv. (OMISSIS) fu alla base della cartolarizzazione incriminata andando a “vestire” la base formale dell’abusivo atto amministrativo consistito nella Delib. n. 1281 del 2004 e detta cartolarizzazione fu il massimo risultato operativo dell’associazione per delinquere.
La motivazione della sentenza sarebbe sostanzialmente contraddittoria nel momento in cui, da un lato ha asserito che detto parere fu il presupposto dell’operazione e dall’altro che “la Giunta Regionale, verosimilmente nemmeno lesse il parere in questione”. Detto contrasto motivazionale vizierebbe, quindi, in nuce la sentenza impugnata.
La Corte di Appello avrebbe, poi, tralasciato totalmente di analizzare, sul punto associazione e reati satellite, quanto diligentemente affermato dal Giudice di prime cure e, in particolare la condotta del (OMISSIS), promotore unitamente al (OMISSIS) dell’operazione ” (OMISSIS)” al punto che lo schema della Delib. n. 1281 del 2004 era stato predisposto non dagli uffici regionali apparentemente proponenti, ma dallo stesso (OMISSIS) con ampi richiami al parere (OMISSIS). Ne consegue che la lettura degli atti operata dalla Corte di Appello deve essere considerata non solo riduttiva ma addirittura mancante.
A cio’ si deve aggiungere il fatto che l’imputato (OMISSIS) era personalmente ed economicamente interessato alla vicenda ” (OMISSIS)” gestita dal (OMISSIS) in quanto per il parere in questione ha percepito il compenso di euro 315.000 + IVA, mentre per altro incarico conferitogli dal (OMISSIS) nell’ottobre 2004 ha percepito altri 380.000 euro e nel contempo svolgeva attivita’ professionale per il Gruppo (OMISSIS) per onorari pari ad euro 209.489,74.
Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel passaggio in cui i Giudici della Corte territoriale si sono limitati ad evidenziare come il “parere (OMISSIS)” fosse stato solo formalmente affidato al legale non da (OMISSIS) S.p.a. bensi’ dal citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese mentre nel parere de quo si legge espressamente che tale incarico e’ stato affidato dalla (OMISSIS).
La sentenza impugnata, in sostanza si presenterebbe priva di coerenza e di sistematicita’ logica e consequenziale, non si sarebbe debitamente soffermata sulla grave insufficienza deontologica dell’avv. (OMISSIS), avrebbe messo in dubbio il primo presupposto fondante dell’Accusa (quello che l’operazione (OMISSIS) aveva rappresentato un svantaggio per il sistema sanitario abruzzese) anche omettendo di motivare sul punto, nulla avrebbe spiegato della insussistenza dei crediti “non performing”, nulla avrebbe spiegato circa il clima vessatorio nei confronti dei Direttori Generali delle ASL, nulla spiega circa le false dichiarazioni in merito alle allegazioni delle fatture giustificative del credito in favore di (OMISSIS), non ha preso posizione sul ruolo di (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.p.a. e non ha preso posizione sul verbale delle dichiarazioni di (OMISSIS) relativi all’attivita’ di espropriazione delle competenze amministrative ed ai disaccordi con le iniziative dell’assessore (OMISSIS).
2.b In relazione al capo 3 (reato di abuso d’ufficio – ndr) della rubrica delle imputazioni, mancata applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 110 c.p., articolo 323 c.p., commi 1 e 2.
Osserva, al riguardo, la difesa della ricorrente che non un solo passaggio della sentenza impugnata si riferisce alla condotta dell’extraneus (OMISSIS) in tale reato per il quale lo stesso e’ stato immotivatamente assolto.
La Corte di Appello avrebbe incentrato la propria decisione esclusivamente sul contenuto del parere redatto dall’imputato mentre, per contro, la condotta del partecipe (OMISSIS) e’ contenuta nel capo di imputazione e sarebbe consistita nell’avallare, grazie al parere stesso, “la richiesta di crediti totalmente inesistenti”. In sostanza la condotta dell’imputato avrebbe rafforzato o quantomeno agevolato con il proprio “parere di comodo” pagato dal beneficiario il proposito criminoso dei correi pubblici ufficiali.
2.e In relazione al capo 4 (truffa – ndr) della rubrica delle imputazioni, mancata applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 110 e 640 c.p..
Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che per ravvisare un concorso nel reato in esame (reato ritenuto dalla Corte territoriale sussistente ma non commesso dall’imputato) e’ sufficiente secondo un preciso orientamento di questa Corte Suprema, un qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo all’ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato, situazione che sarebbe certamente configurabile in capo all’ (OMISSIS) il cui parere ha costituito uno dei presupposti dell’intera operazione illecita confluita nella cartolarizzazione ” (OMISSIS)”.
La Corte di Appello avrebbe quindi applicato erroneamente la legge penale sul punto fornendo oltretutto una motivazione gravemente lacunosa al riguardo.
2.d In relazione al capo 49 (reato di corruzione – ndr) della rubrica delle imputazioni, erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 319 e 357 c.p..
Osserva, al riguardo, la difesa della ricorrente che deve dirsi pacifica la verificazione del fatto materiale che l’avv. (OMISSIS) ricevette da (OMISSIS) la somma di euro 250.000 affinche’ inserisse tutti i crediti “non performing” nel parere redatto per (OMISSIS) S.p.a..
Entrambi i giudici di merito avrebbero pero’ errato in punto di diritto non ritenendo sussistente il reato di cui all’articolo 319 c.p. in capo all’odierno imputato in quanto non avrebbero tenuto conto che le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio hanno subito nel tempo importanti e radicali modifiche legislative, con la conseguenza che non puo’ escludersi che l’avv. (OMISSIS) possa assumere in casi particolari la qualifica ex articolo 357 o 358 c.p. situazione che gli derivava dal fatto che l’incarico professionale per la redazione del parere gli era giunto sostanzialmente da (OMISSIS) S.p.a., societa’ solo formalmente privata ma sostanzialmente esercente una pubblica e centrale funzione regionale.
Da cio’ ne consegue, secondo parte ricorrente, che nel caso di specie la funzione dell’avv. (OMISSIS) e’ consistita nell’esercizio di una funzione quantomeno sussumibile nella definizione dell’articolo 358 c.p. in quanto anche l’esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente quando il servizio sia esercitato con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di un’investitura, sia pure di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va doverosamente premesso che essendo le impugnazioni avverso la sentenza n. 2424 in data 1/7/2013 della Corte di Appello di L’Aquila state proposte esclusivamente dalle parti civili sopra indicate e non anche dal Pubblico Ministero, la presente decisione non potra’ che riguardare i solo effetti civili della vicenda de qua essendo oramai divenuti intangibili gli effetti penali della stessa.
2. Ritiene l’odierno Collegio che i motivi di ricorso formulati nell’interesse delle parti civili Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Lanciano-Vasto-Chieti), Azienda Unita’ Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (Teramo) e della Regione Abruzzo siano tutti meritevoli di accoglimento fatta eccezione per quello sopra riassunto al punto 2.b e riguardante il capo 49 dell’originaria rubrica delle imputazioni.
Al riguardo pare opportuna una trattazione congiunta dei motivi di ricorso che, come detto, sono da ritenersi fondati atteso che gli stessi riguardano profili della medesima vicenda strettamente connessi gli uni con gli altri. La motivazione della sentenza impugnata, che ha rovesciato la sentenza di condanna dell’imputato pronunciata dal Giudice di prime cure limitandosi sostanzialmente ad un’analisi contenutistica del “parere (OMISSIS)” senza una adeguata contestualizzazione dello stesso, si presenta carente e nel contempo illogica sotto diversi profili.
Quello di essi decisamente piu’ eclatante consiste nell’opera di “spacchettamento” dei fatti che caratterizza la parte motiva della stessa con la conseguenza che e’ mancata un’analisi della vicenda processuale intesa nel suo complesso. Correttamente, quindi, le parti ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto di alcuni snodi fondamentali della vicenda ed in particolare:
a) dell’intero quadro di fondo nel quale sono maturate le vicende caratterizzato da una sistematica distorsione e condizionamento illegale dell’attivita’ di iniziativa legislativa, amministrativa e negoziale degli organi della Regione Abruzzo e delle Aziende Sanitarie Locali nei rapporti con la case di cura private (ed in particolare con il Gruppo (OMISSIS) di proprieta’ dell’imprenditore (OMISSIS));
b) del fatto che il parere redatto dall’imputato (OMISSIS) ha assunto un ruolo fondamentale nel giustificare l’adozione della Delib. della Giunta Regionale nr. 1281/2004 e che tutto cio’ si inserisce nel piu’ ampio quadro di illiceita’ riassunto nei capi di imputazione;
c) del fatto che l’imputato nel periodo in cui era stato incaricato di redigere il parere de qua “operava contemporaneamente su due tavoli” essendo da un lato stato incaricato nel finalistico (quanto apparente) interesse della Pubblica Amministrazione di redigere un parere che aveva un’indubbia incidenza nella regolamentazione dei rapporti tra gli enti sanitari della Regione Abruzzo e le Cliniche Private (come detto in principalita’ facenti capo all’imprenditore (OMISSIS)) e, dall’altro, svolgendo attivita’ asseritamente professionale anche nell’interesse dello stesso (OMISSIS) (uno dei principali beneficiari dell’operazione) dal quale riceveva l’ingentissima somma di 250 mila Euro; trattasi di un conflitto di interessi che definire “clamoroso” appare riduttivo e che e’ illogico ed insufficiente che sia stato liquidato dalla Corte territoriale, attraverso l’indicato “spacchettamento dei fatti”, esclusivamente sotto il profilo di una potenziale violazione al codice deontologico del professionista, soprattutto allorquando tale aspetto avrebbe dovuto essere correttamente contestualizzato nell’intera vicenda;
d) del fatto che la Corte territoriale con una motivazione viziata anche in questo caso da carenza contenutistica ed illogicita’ non ha correttamente soppesato, come avrebbe dovuto fare e contrariamente a quanto invece aveva fatto il Giudice di prime cure, i rapporti personali intercorrenti tra l’ (OMISSIS), l’ (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e la conseguente importanza che il parere redatto dall’ (OMISSIS) aveva per il completamento dell’illecita operazione. A cio’ ci aggiunge l’evidente contraddittorieta’ motivazionale nella quale e’ caduta la stessa Corte nella parte in cui in cui da un lato ha affermato che il “parere” de quo fu commissionato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese ((OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.) per poi riconoscere in un momento successivo il (OMISSIS) come reale committente del parere stesso. Del resto, come hanno sottolineato anche le parti ricorrenti, nella stessa premessa alla relazione della (OMISSIS) S.p.a. si legge che e’ stata la stessa ad incaricare lo Studio ” (OMISSIS)” e che l’ (OMISSIS) per la redazione del parere ha percepito il compenso di euro 315.000 + IVA.
Situazioni queste tutt’altro che irrilevanti se si pensa al fatto che il (OMISSIS) – cosi’ come indicato dal Giudice di prime cure – e’ stato qualificato come il promotore unitamente al (OMISSIS) dell’operazione ” (OMISSIS)” al punto che lo schema della Delib. n. 1281 del 2004 era stato predisposto non dagli uffici regionali apparentemente proponenti, ma dallo stesso (OMISSIS) con ampi richiami al parere (OMISSIS). In estrema sintesi, in presenza di un quadro dal quale traspare che committenti e beneficiari del parere, creditori e debitori e, infine, anche lo stesso soggetto chiamato a redigere il parere, erano tutti “dalla stessa parte” la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a compiutamente sviscerare tale aspetto. Ne deriva che, al di la’ degli ulteriori aspetti di contorno indicati nei motivi di ricorso quali la portata effettiva dei c.d. crediti “non performing” ed il fatto che nel parere non sia stato indicato che nei confronti dell’ (OMISSIS) pendeva un procedimento per truffa proprio inerente a pretesi crediti nel settore delle prestazioni sanitarie (circostanza questa che potenzialmente poteva anche non essere conosciuta dall’ (OMISSIS)), quella di cui alla sentenza impugnata e’ una motivazione carente e nel contempo illogica sotto i profili appena evidenziati non avendo provveduto ad un’analisi globale e comparativa degli elementi probatori ed indiziari emersi nel processo.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, alla quale ritiene di aderire anche l’odierno Collegio, “in tema di valutazione della prova indiziaria, quando dall’indizio, che e’ un fatto certo dal quale sia possibile inferire la prova di un fatto incerto, sia desumibile piu’ di una conseguenza, il giudice deve applicare la regola metodologica ricavabile dall’articolo 192 c.p.p.: egli deve operare un apprezzamento unitario degli indizi previa valutazione di ciascun indizio singolarmente al fine di vagliarne la valenza qualitativa individuale e, determinata in positivo la valenza significativa di ciascun indizio, passare all’esame globale unitario dei vari elementi indizianti attraverso il quale la fisiologica ambiguita’ di ciascuno di tali elementi puo’ risolversi cosi’ che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri e la risultante d tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consente di ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto. La prova cosi’ raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica” (Cass. Sez. 6, sent. n. 8402 del 9/6/1997, dep. 18/9/1997, Rv 209100; in senso conforme anche Sez. 3, sent. n. 229 del 15/11/2000, dep. 15/01/2001, Rv. 217713).
Non essendo stato rispettato il predetto criterio metodologico ai fine del decidere la sentenza impugnata e’ indubbiamente viziata nell’ottica di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) e deve essere annullata (ovviamente stante quanto evidenziato in premessa limitatamente agli effetti civili) con riguardo all’intervenuta assoluzione dell’imputato in relazione ai capi 1 (associazione per delinquere), 3 (abuso d’ufficio) e 4 (truffa). Tutti gli ipotizzati fatti-reato rappresentano infatti gli elementi realizzativi ed inscindibili della contestata azione delittuosa cosi’ come prospettati nella tesi accusatoria la cui valenza e’ stata negata (con riguardo alla partecipazione agli stessi dell’imputato (OMISSIS)) dalla sentenza oggetto dell’odierno annullamento. L’annullamento della sentenza impugnata, fermi restando gli effetti penali della stessa, a mente dell’articolo 622 c.p.p., deve essere disposto con rinvio al giudice civile di L’Aquila competente per valore in grado di Appello. La eventuale liquidazione delle spese del grado alle parti civili ricorrenti viene invece rimessa alla decisione definitiva in sede civile della vicenda.
3. Contrariamente a quanto detto con riferimento agli altri motivi di ricorso sono, invece, da considerarsi inammissibili per carenza di interesse le doglianze relative all’assoluzione dell’imputato (OMISSIS) relativamente al reato di corruzione di cui al capo 49 della rubrica delle imputazioni perche’ il fatto non sussiste. Infatti pur assumendo rilevanza, come detto, nella complessiva valutazione della vicenda il fatto che l’imputato (OMISSIS) abbia percepito dall’ (OMISSIS) la somma di euro 250.000 proprio nel periodo in cui era stato incaricato dalla controparte di redigere un parere indubbiamente rilevante ai fini dell’adozione di una delibera di Giunta che incideva negli altrettanto rilevanti rapporti economici tra la Regione Abruzzo e lo stesso (OMISSIS), nessun interesse diretto in un’ottica squisitamente civilistica e’ rilevabile in capo ai ricorrenti circa la pretesa di condanna dell’ (OMISSIS) anche per tale reato, involgendo detta contestazione esclusivamente sotto il profilo penalistico i rapporti (OMISSIS) – (OMISSIS). Il danno potenzialmente cagionato alle parti civili ricorrenti infatti deriva dal fatto che si sia costituita una associazione per delinquere (capo 1) finalizzata alla realizzazione di attivita’ truffaldine nei loro confronti (capo 4) realizzate anche attraverso il concorso in attivita’ di abuso d’ufficio (capo 3).
Le questioni oggetto di doglianza nel motivo di ricorso de qua riguardanti esclusivamente la qualificazione in punto di diritto della condotta ascritta all’imputato (OMISSIS) in relazione al reato di corruzione (capo 49) sono invece del tutto irrilevanti ai fini della tutela degli interessi civili perseguiti dalle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’articolo 416 c.p. (capo 1), articolo 323 c.p. (capo 3) e articolo 640 cpv. c.p. (Capo 4) e, fermi restando gli effetti penali della sentenza, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Spese al definitivo

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