Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508

 

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18037/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL gia’ (OMISSIS) SPA e gia’ (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/7/2012 della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Calabria n.229/7/12, depositata il 5.12.2012, che aveva rigettato gli appelli proposti avverso due sentenze rese dalla CTP di Reggio Calabria, in esito ai quali erano stati accolti i ricorsi proposti dalla (OMISSIS) srl contro diversi avvisi di rettifica relativi a IVA per la ripresa a tassazione relativa agli anni di imposta 1991 e 1993.
La societa’ contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia deducendo in ogni caso l’infondatezza delle censure formulate.
Per quel che qui rileva il giudice di appello riteneva la sentenza impugnata meritevole di conferma in quanto frutto di equilibrata e positiva valutazione dell’imponente documentazione di cui ai fascicoli in esame, non si presta ad alcuna censura… . Aggiungeva che non era stata compiuta alcuna valutazione sulla rilevante produzione documentale di parte, ne’ sulla inerenza e congruita’ delle prestazioni fatturate. Era poi mancata un’analisi sulla regolarita’ del libro dei verbali di assemblea. Evidenziava che nessuna giustificazione poteva trovare il ricorso al metodo induttivo. A conferma di tali conclusioni la CTR richiamava altre decisioni di commissioni tributarie nonche’ le sentenze del giudice penale che aveva escluso la materialita’ dei fatti.
Cio’ posto, con il primo motivo la ricorrente deduce in rubrica la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, Motivazione apparente .
Tale censura appare inammissibile.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha di recente evidenziato che, rispetto alla qualificazione del vizio proposto innanzi a questa Corte, rileva essenzialmente la comprensibilita’ della censura.
E’ vero che le Sezioni Unite, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ed ai principi del giusto processo, essi stessi ostativi ad un formalismo idoneo a limitare il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall’articolo 6 CEDU, hanno ritenuto che la specificazione dei motivi di ricorso non richieda ne’ formule sacramentali ne’ l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all’articolo 360. Ragion per cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, non e’ indispensabile che faccia corretta menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 360, n. 4, con riferimento all’articolo 112.
Ma a tale affermazione, che consente certo di superare il rilievo, sul quale pure si sofferma la difesa della controricorrente, in ordine alla non configurabilita’ di un vizio fondato sulla violazione dell’articolo 112 c.p.c., nell’alveo di quelli previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, si lega l’ulteriore duplice precisazione che, per un verso, richiede una …chiara esposizione, nell’ambito del motivo,delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimita’ di individuare la volonta’ dell’impugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’articolo 360 citato .
Inoltre, aggiungono le S.U., l’ammissibilita’ della censura deve essere collegata ineludibilmente alla circostanza che nello svolgimento del motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullita’ della decisione derivante dall’omissione di pronuncia, dovendo invece essere dichiarato inammissibile il motivo allorche’, in ordine a siffatta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente, ovvero si limiti ad argomentare sulla violazione di legge – cfr. Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931-.
Occorre ancora precisare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi-cfr. Cass. n. 24553/2013 -.
Orbene, facendo applicazione di tali principi, il primo motivo non pare potere superare lo sbarramento del vizio di inammissibilita’.
Ed invero, dalla lettura dello stesso motivo, a parte la rubrica gia’ evocata, che pure evidenzia una commistione inestricabile di vizi fra loro incompatibili quali risultano quello della motivazione apparente e quello di omessa pronunzia, emerge come lo stesso contiene prospettazioni tra loro eterogenee volte a sostenere la violazione di legge – quando si prospetta l’errore del giudice per avere ritenuto essere in presenza di un accertamento di tipo induttivo – l’omessa pronunzia sulle eccezioni, nemmeno riproposte anche solo succintamente nel motivo e la motivazione apparente senza che nemmeno la parte ricorrente abbia invocato alcuna disposizione di legge nella quale classificare il vizio prospettato.
Se a cio’ si aggiunge che nello stesso motivo la ricorrente prospetta anche il vizio di errata interpretazione degli atti posti a fondamento delle contese , in definitiva contestando la trama argomentativa della sentenza stessa che viene per altro verso ritenuta apparente, non pare potersi disconoscere che la quadruplice prospettazione, all’interno dello stesso motivo, di ipotesi complessivamente e non autonomamente contestate, rende impossibile cogliere l’oggetto della censura.
Anche il secondo motivo, con il quale si contesta il difetto di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ inammissibile. Al suo interno, infatti, la parte ricorrente contestata il difetto di motivazione, evocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, facendo ancora una volta contestuale riferimento alla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, che attiene alla diversa ipotesi di nullita’ assoluta della sentenza – v. Cass. n. 28113/2013 -.
Ma quel che piu’ rileva e’ la circostanza che la censura non rispetta i requisiti di autosufficienza dei motivi del ricorso innanzi alla Corte di legittimita’ (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001) e di rilevanza e decisivita’ dei fatti asseritamente pretermessi (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006), in alcun modo riportati o richiamati nella censura.
D’altra parte, a volere interpretare la censura come volta a contestare il vizio di motivazione, tenuto conto dell’epoca di pubblicazione della sentenza – 5.12.2012 – successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato, fra l’altro, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va detto che la novella ha introdotto una disciplina piu’ stringente, limitativa della possibilita’ di denuncia dei vizi di motivazione al caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti , come hanno chiarito a piu’ riprese le Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 8053/2014, 8054/2014 e 19881/2014.
Anche sotto tale profilo il motivo e’ dunque inammissibile, non facendo alcun esplicito riferimento ai fatti decisivi per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e che la CTR avrebbe omesso di esaminare.
Il terzo motivo di ricorso e’ infondato, prospettando una violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 c.p.p., e dell’articolo 116 c.p.c., senza tuttavia considerare che il giudice di appello non ha fondato in via esclusiva la propria decisione sul giudicato penale anzi evidenziando le ragioni della decisione come gia’ sintetizzate nella parte in fatto e aggiungendo che, a suo avviso, gli elementi indicati dall’ufficio a sostegno della pretesa apparivano ancorati a mere presunzioni cui non avevano fatto seguito riscontri probanti di alcun genere. Il giudice di appello ha poi evocato, …ad ulteriore sostegno delle valutazioni di cui immediatamente sopra , il riferimento alle sentenze del giudice penale che erano pervenute alla conclusione che i fatti addebitati non risultavano provati nella loro materialita’ .
Ora, e’ ben evidente che la CTR ha ancorato la sua decisione ad una specifica e plurima valutazione del materiale indiziario offerto dall’ufficio e che rispetto a tale decisione non e’ stata formulata in modo rituale alcuna censura che potesse consentire la rivisitazione dell’operato giudiziale della CTR.
E poiche’ nel caso di specie il giudice di appello non si e’ limitato a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti che nell’ambito di tale censura non possono valutarsi, ha altresi’ verificato la rilevanza della sentenza penale assolutoria ai fini dell’accertamento materiale dei fatti riguardanti la fattispecie al suo esame, la doglianza esposta dall’Agenzia non coglie nel segno ed e’ infondata.
Il ricorso va quindi rigettato con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte contro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della controricorrente in euro 5000,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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