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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911. La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell’impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L’insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l’introduzione della normativa di cui agli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l’amministratore responsabili verso il privato a proporre l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 dicembre 2014, n. 26911 Motivi della decisione   II motivi di ricorso. 1.1. Con tutti e sette i motivi del proprio ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il Comune di Roccarainola abbia riconosciuto l’utilità dell’opera svolta dal professionista. Più...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52511. In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali è illegittimo negare conversione in pena pecuniaria presumendo l'insolvibilità per il tipo di reato commesso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 dicembre 2014, n. 52511   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 79. La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 79 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto (con la formula “perché il fatto non sussiste”) A.P.A. , nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649. L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOTI Giacomo – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 gennaio 2015, n. 520. La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere – con gli arresti domiciliari – l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni). Ove il giudice ritenga – come nel caso di specie – che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 gennaio 2015, n. 520 Ritenuto in fatto e diritto 1. B.G. (imputato per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di un’agenzia bancaria e già condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria) ricorre per cassazione – a mezzo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359. In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, c.c. – secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione – comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere. Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art.1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in un inadempimento "grave" e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.081999 la Cooperativa Santa Marinella a r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, C. Q. per sentir dichiarare risolto il rapporto costituito tra le parti con sentenza del tribunale di Roma n....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2014, n. 26744. La previa contestazione dell'addebito, necessaria in tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 dicembre 2014, n. 26744 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – rel. Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...