Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 gennaio 2015, n. 1450 Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88. In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, seconda parte, a pena d'inammissibilita' dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attivita' finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem". Il richiamo all'articolo 22,1 comma cit., contenuto nell'articolo 53, comma 2, consente di ritenere equipollente al deposito la spedizione per posta, purche' la ricezione dell'atto presso la segreteria della C.T.P. avvenga nel termine suddetto. E cio' anche sul rilievo che il combinato disposto degli articoli 53 e 20 del Decreto Legislativo cit., prevede la proposizione dell' appello a mezzo di invio postale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 gennaio 2015, n. 2768. L'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali. In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l'indicazione del locus nel quale è necessario che l'agente s'introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all'edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l'orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva dei concetto di abitazione, ha esteso l'ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.»

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 gennaio 2015, n. 2768 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 09/10/2013, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 27/03/2009 con la quale il Tribunale di Torino, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato A. B. colpevole del reato di cui all’art....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2015, n. 535. Per le società, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate corrisponde, di regola, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2015, n. 535 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4163. L'esimente dello stato di necessità richiede la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata dalla indilazionabilità e dalla cogenza tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 gennaio 2015, n. 4163 Fatto e diritto Con sentenza in data 7/5/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Forlì,in data 23.11.09,nei confronti di G.I.,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.61 n.5-624 bis CP.per essersi impossessato della...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 968. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la "compiuta giacenza" possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 968 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 gennaio 2015, n. 846. L'intimidazione nei confronti di un avvocato legittima l'ordine professionale a costituirsi parte civile in quanto ad essere minacciato è l'esercizio stesso del diritto di difesa tutelato dall'organismo associativo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 gennaio 2015, n. 846   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S....