Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 maggio 2015, n. 8893 Svolgimento del processo 1. II 30.10.1999 il sig. C.V. inciampò in una buca sul marciapiede della Piazza del Popolo di Latina, e cadde. In conseguenza della caduta patì una frattura dei metatarso. 2. Nel 2001 il sig. C.V. convenne dinanzi al Tribunale...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 maggio 2015, n. 9009. Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., quale quella che risulta evocata nel caso specifico, il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 9009 Svolgimento del processo Con sentenza in data 4 aprile 2011 n.1440, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.25291/2002, ha accolto la domanda proposta dall’appellante S.F. nei confronti del Ministero dell’Interno e del Fondo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2015, n. 18507. Nel vigente sistema processuale, che ripudia la prova legale ed è espressamente informato ai principi della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 187 e 188, cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192, cod. proc. pen.), non esiste alcuna preclusione all’utilizzo, a fini di prova, della copia fotostatica di un documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile. L’art. 234, comma 2, cod. proc. pen., infatti, si limita ad autorizzare l’acquisizione della copia del documento, che per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto e non possa più essere recuperato, quando occorra far uso dell’originale, ma la norma non deve essere interpretata come espressione di una regola che pone un limite all’acquisizione delle copie fotostatiche, non contemplando alcun divieto espresso in tal senso. Non v’è perciò alcuna preclusione legale all’acquisizione della fotocopia del documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile (artt. 189 e 191, comma 1, cod. proc. pen.), residuando in capo al Giudice il solo dovere di dar conto dei criteri adottati in sede di valutazione della relativa prova (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2015, n. 18507 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13-20 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di quello stesso capoluogo, in sede di riesame del decreto del 5 dicembre 2013 del Giudice per le...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18250. Il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una “grave infermità fisica” e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam” “anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato (nel caso di specie, affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma), il giudice non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità ed impedisca il normale regime trattamentale”. L’indagine demandata alla magistratura di sorveglianza impone anche di verificare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale, conseguenti all’attività rieducativa svolta, cosicché l’espiazione va legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell’infermità del condannato, essa possa ritenersi come avvenuta in aperta violazione del diritto fondamentale alla salute e del senso d’umanità, al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato e le cure necessarie non siano praticabili in istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18250 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 9 ottobre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza, avanzata dal condannato B.T., di differimento dell’esecuzione della pena in quanto le sue condizioni di salute, seppur compromesse da plurime patologie, erano stabilizzate e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 maggio 2015, n. 2241. In merito al provvedimento di diniego dell’erogazione del contributo per soggetti non autosufficiente, l’aspirante al beneficio vanta una posizione giuridica di interesse legittimo, appartenendo il contributo in questione alla categoria degli ausilii pecuniarii pubblici e costituendo esso oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale. Ne consegue che la discrezionalità sull’an, in presenza di interessi legittimi, non esclude che il procedimento per la concessione del contributo si debba concludere con un atto, che, ove abbia contenuto reiettivo, come nel caso di specie, espliciti chiaramente quali dei requisiti previsti dalla legislazione regionale, sia ritenuto insussistente o insufficiente
Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 maggio 2015, n. 2241 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 30 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, in qualità di tutore di Di.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2015, n. 1914. Revoca di contributi pubblici: si allarga la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia nella quale i vizi riscontrati ai fini della revoca di contributi pubblici concessi dal MISE attenevano ad una fase intermedia rispetto alla fase di concessione e alla fase di erogazione, anch’essa riguardante, come la prima delle due, valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 aprile 2015, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2014, proposto da: Ge. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. St.Zu., con domicilio eletto presso Vi.Ce....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2015, n. 16613. In relazione ai fatti commessi fino al 23.12.2013, la legge vigente al momento del fatto deve considerarsi quella di cui alla Legge Iervolino-Vassalli, rispetto alla quale, per quanto riguarda le c.d. droghe “pesanti”, la disciplina oggi vigente è sempre più favorevole, laddove, invece, non è ugualmente scontato che trovi sempre applicazione la nuova legge per le cosiddette droghe leggere
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2015, n. 16613 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 aprile 2015, n. 16443. In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all’onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 aprile 2015, n. 16443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. CAPOZZI Ange – rel. Consigliere Dott. PATERNO’...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 aprile 2015, n. 16369. La revoca del lavoro di pubblica utilità al tossicodipendente deve essere motivata rigorosamente. Il giudice deve in questi casi accertare l’entità dei motivi e le circostanze della violazione dedotta nel provvedimento in relazione alla funzione della misura in atto e spiegare il perché, eventualmente, detta violazione giustifichi, se confermata, la revoca, atteso che in tanto può essere disposta, in quanto la violazione evidenzi e dimostri una diretta incidenza sulla misura in corso, nel senso che ne evidenzi il contrasto con la sua fruibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 aprile 2015, n. 16369 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. BONITO Francesco M. – rel. Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2015, n. 16340. Risponde della più grave tra le ipotesi di pornografia minorile – la produzione – chi invia foto pedopornografiche dal suo profilo di Facebook alla bacheca del profilo Facebook di un utente della rete che abbia circa 150 contatti perché, in questo caso, la natura aperta del social network, vera e propria “piazza telematica”, impone di presumere il pericolo di diffusione del materiale illecito
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2015, n. 16340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA...