Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 maggio 2015, n. 18507. Nel vigente sistema processuale, che ripudia la prova legale ed è espressamente informato ai principi della non tassatività dei mezzi di prova (artt. 187 e 188, cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192, cod. proc. pen.), non esiste alcuna preclusione all’utilizzo, a fini di prova, della copia fotostatica di un documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile. L’art. 234, comma 2, cod. proc. pen., infatti, si limita ad autorizzare l’acquisizione della copia del documento, che per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto e non possa più essere recuperato, quando occorra far uso dell’originale, ma la norma non deve essere interpretata come espressione di una regola che pone un limite all’acquisizione delle copie fotostatiche, non contemplando alcun divieto espresso in tal senso. Non v’è perciò alcuna preclusione legale all’acquisizione della fotocopia del documento che non sia distrutto, smarrito o sottratto o comunque non irrecuperabile (artt. 189 e 191, comma 1, cod. proc. pen.), residuando in capo al Giudice il solo dovere di dar conto dei criteri adottati in sede di valutazione della relativa prova (artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 maggio 2015, n. 18507 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13-20 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di quello stesso capoluogo, in sede di riesame del decreto del 5 dicembre 2013 del Giudice per le...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18250. Il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una “grave infermità fisica” e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam” “anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato (nel caso di specie, affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma), il giudice non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità ed impedisca il normale regime trattamentale”. L’indagine demandata alla magistratura di sorveglianza impone anche di verificare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale, conseguenti all’attività rieducativa svolta, cosicché l’espiazione va legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell’infermità del condannato, essa possa ritenersi come avvenuta in aperta violazione del diritto fondamentale alla salute e del senso d’umanità, al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato e le cure necessarie non siano praticabili in istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18250   Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 9 ottobre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza, avanzata dal condannato B.T., di differimento dell’esecuzione della pena in quanto le sue condizioni di salute, seppur compromesse da plurime patologie, erano stabilizzate e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2015, n. 16613. In relazione ai fatti commessi fino al 23.12.2013, la legge vigente al momento del fatto deve considerarsi quella di cui alla Legge Iervolino-Vassalli, rispetto alla quale, per quanto riguarda le c.d. droghe “pesanti”, la disciplina oggi vigente è sempre più favorevole, laddove, invece, non è ugualmente scontato che trovi sempre applicazione la nuova legge per le cosiddette droghe leggere

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2015, n. 16613 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2015, n. 16340. Risponde della più grave tra le ipotesi di pornografia minorile – la produzione – chi invia foto pedopornografiche dal suo profilo di Facebook alla bacheca del profilo Facebook di un utente della rete che abbia circa 150 contatti perché, in questo caso, la natura aperta del social network, vera e propria “piazza telematica”, impone di presumere il pericolo di diffusione del materiale illecito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2015, n. 16340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, ordinanza 14 aprile 2015, n. 15233. Esistenza di un contrasto, nella giurisprudenza di legittimita’, in ordine alla rilevabilita’ d’ufficio dell’illegalita’ della pena in caso di inammissibilita’ del ricorso, contrasto la cui risoluzione è stata rimessa alle Sezioni unite

Suprema Corte di Cassazione sezione V ordinanza 14 aprile 2015, n. 15233 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. SAVANI Piero – Consigliere Dott. FUMO Maurizio – Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 24 febbraio 2015, n. 3738. Nei bisogni familiari sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3738   In fatto V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era...