Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8480 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 8481. Non è nulla la sentenza scritta a mano dal Giudice anche se la grafia non è facilmente leggibile. In mancanza di una espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dei 1987 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”. Nonostante la Corte costituzionale, nell’occasione indicata e in altre successive (cfr. Corte Cost. n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989, n. 346 del 1993 e n. 284 del 1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da C.C. e, confermando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che fosse infondata la sua domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di superstite del...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 maggio 2015, n. 2335. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari, la normativa di riferimento richiede il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare. Trattasi di una condizione soggettiva non eludibile, attinendo alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite. La misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, e per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, della medesima normativa
Consiglio di Stato sezione III sentenza 11 maggio 2015, n. 2335 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 588 del 2015, proposto da: Yi.Zh., rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 maggio 2015, n. 2370. Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. Ne consegue che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della liste o delle candidature e non già un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 maggio 2015, n. 2370 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2015, proposto da: Fr.Ba., rappresentato e difeso...
Corte di Cassazione, sezione III, 8 maggio 2015, n. 9328. In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In tema di rappresentanza apparente, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 8 maggio 2015, n. 9328 Ritenuto in fatto La s.r.l. Epil Beauty Center convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rimini la Coop Service s.c. a r.l., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1896, emesso il 25 novembre 2004 e notificato il 15 gennaio 2005, con...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 aprile 2015, n. 8847. Le agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, sono applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall’effettiva realizzazione dell’intento di abitarvi da parte dell’acquirente. Ad integrare il presupposto per la conservazione del beneficio necessita anche (sebbene non espressamente previsto dalla lettera della legge) l’effettiva realizzazione dell’intento abitativo, in virtù del concreto trasferimento della residenza nell’immobile (o negli immobili) ex novo acquistato dopo la rivendita del primo. In caso di sequenza di compravendite, per il bonus «prima casa» conta ogni atto e, dunque, per ciascuno degli acquisti il contribuente deve dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 aprile 2015, n. 8847 Osserva La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 197/06/2007 della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso della parte contribuente D.A. – ed ha così annullato l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni afferente ad...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 aprile 2015, n. 8389. Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso. Ciò comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento della anteriorità della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria è soggetto alle regole dettate dall’art. 2704, comma 1, cod. civ. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 aprile 2015, n. 8389 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. MAGDA Cristiano – rel....