cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 gennaio 2015, n. 535

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1009/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce con sentenza 29.1.2014 ha confermato la colpevolezza di (OMISSIS) per avere omesso, quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, il versamento di ritenute certificate in relazione all’anno di imposta 2006 (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis) rilevando, per quanto qui interessa, che ai fini della competenza territoriale, occorreva considerare il luogo di consumazione del reato di cui all’articolo 18, comma 1, Legge cit., sicche’ avendo la societa’ la sede legale in Brindisi, qui aveva anche il domicilio fiscale, secondo quanto risulta dalla stessa dichiarazione dei redditi. Ha rilevato inoltre che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate sulle retribuzioni dal datore di lavoro quale sostituto di imposta puo’ essere fornita dal Pubblico Ministero anche mediante indizi, rappresentati, nel caso di specie, dal modello 770 in cui venivano riepilogate le ritenute certificate. Quanto alla dedotta assenza dell’elemento psicologico, ha ritenuto irrilevante lo stato di difficolta’ economica.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata denunziando quattro motivi illustrati da una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col primo e secondo motivo denunzia violazione di legge (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18) nonche’ mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, rimproverando ai giudici di merito di avere ritenuto erroneamente la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, mentre invece doveva ritenersi competente l’ufficio giudiziario di Pavia (luogo di consumazione del reato, perche’ la sede effettiva era ubicata in provincia di (OMISSIS) ed i versamenti delle imposte venivano effettuati presso la (OMISSIS) di (OMISSIS). I giudici di merito, secondo il ricorrente, pur partendo da una premessa corretta (criterio del luogo di consumazione del reato) sono pervenuti ad una conclusione erronea (competenza del Tribunale di Brindisi quale luogo della sede legale).
Con successiva memoria insiste sulla questione di competenza richiamando il precedente specifico di questa Corte che ha accolto l’eccezione in relazione alla stessa vicenda, ma per una differente annualita’ di imposta (Sez. 3 n. 45017/14 del 23.9-30.10.2014).
Le due censure sono fondate.
Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che – fatta eccezione per i c.d. reati in dichiarazione (previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 3, 4, 5 e 7,) e fatta eccezione per il reato di cui all’articolo 8, ipotesi di cui al comma 2 (reato di emissione di piu’ fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) – la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, compreso quindi il reato di cui all’articolo 10 bis, si determina a norma dell’articolo 8 c.p.p., e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, e’ competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Ne consegue che la competenza per territorio in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, e’ determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato e’ consumato (articolo 8 c.p.p., comma 1).
Va precisato che il reato di cui all’articolo 10 bis e’ stato introdotto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 414. Si tratta dunque di ipotesi di reato che, al pari dell’articolo 10 ter (introdotto al pari dell’articolo 10 quater, dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 7, conv. con mod. in Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono state inserite nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, in epoca successiva alla disposizione dell’articolo 18 che regola la competenza per territorio.
Pur avendo infatti forti analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie ex articoli 10 bis e ter, sono state inserite nel capo II del titolo II del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare, almeno formalmente, alla disciplina del secondo comma dell’articolo 18 il quale riserva solo ai reati inseriti nel capo I una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27701 del 01/04/2014 Cc. dep. 26/06/2014 Rv. 260110).
Orbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10 bis, Decreto Legislativo cit.) si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente (30 settembre ovvero 31 ottobre, a seconda dell’utilizzo del Modello 770 semplificato o del Modello 770 ordinario: Decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1998, articolo 4: cfr., quanto alla scadenza, tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28/03/2013 Ud. dep. 12/09/2013 Rv. 255760, Favellato, in motivazione), il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo.
Tale luogo, di regola, corrisponde, per le societa’, a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attivita’ amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettivita’ (Sez. 3, n. 20504 del 19 febbraio 2014).
Sulla base degli atti, il reato risulta consumato in (OMISSIS) perche’, come si ricava dalla sentenza dichiarativa di fallimento 30.9.2009 emessa dal Tribunale di Vigevano, la sede effettiva e operativa della societa’ e’ ivi ubicata.
Va infatti chiarito che – al criterio suppletivo del luogo di accertamento del reato tributario, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1, – si puo’ ricorrere, in sostituzione dei criteri di cui all’articolo 9 c.p.p., recessivi in proposito, solo nei casi in cui non sia possibile determinare (situazione nella specie non sussistente) il luogo in cui il reato sia stato consumato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed in linea con la recente decisione di questa Corte (Sez. 3 n. 45017/14 del 23.9-30.10.2014), va pertanto annullata la sentenza impugnata, nonche’ quella di primo grado e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, restando cosi’ logicamente assorbito l’esame delle altre censure con cui si denunzia la mancanza di motivazione sulla prova della colpevolezza e sull’istanza di rettifica in ordine alla data di commissione del reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia

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