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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205. Il mandato apposto in calce (come nel caso di specie) o a margine del ricorso per cassazione e' per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita' alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche' in tal caso la specialita' del mandato e' deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. E’ riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma siffatto valore viene negato nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non puo' derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'articolo 2697 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2087. In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiale all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 2087 Ritenuto in fatto C.U. , F.G. e F.L. , rispettivamente moglie e figlie dell’avv. F.F. , citarono in giudizio la Poligrafici Editoriale s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di pubblicare su alcuni quotidiani a diffusione nazionale il...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364. Nel definire il quantum del risarcimento per eccessiva durata del processo, il giudice nazionale gode di una certa discrezionalità rispetto ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, tuttavia la cifra liquidata a titolo di equa riparazione non può mai essere «meramente simbolica».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765. I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza – e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fallimentare, come modificato dal D.lgs . n. 5 del 2006.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento ma ha lo scopo di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente la continuità dell'habitat familiare. La misura dell' assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445 Fatto e diritto Rilevato che in data 31 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: l. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22221 del 25 settembre – 29 ottobre 2009, ha dichiarato la separazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2574. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Insuscettibili di controllo in sede di Cassazione profili e situazioni di fatto, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il Giudice a quo ha ravvisato una disparità di posizioni economiche a favore del marito: la moglie, malata, con un'attività lavorativa saltuaria, legata alla stagionale produzione delle mele; il marito che opera con il fratello in un'affermata impresa edile e gode di buona salute, con passatempi costosi, come la caccia e la guida di auto assai potenti; egli dispone altresì di una sua casa e di un patrimonio immobiliare assai più importante di quello della moglie. Il Giudice ha dunque esaminato dati reali senza riferirsi né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 febbraio 2015, n. 2574 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio, tra B. O. e B. A., la Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 17/5/2011, riformava la sentenza del Tribunale di Trento, emessa il 25/3/2010, elevando l’assegno per la moglie ad euro 700,00 mensili....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 2458. Un’associazione per delinquere ha carattere transnazionale quando nella stessa è "coinvolto" un gruppo criminale organizzato" e ricorre taluna delle ipotesi indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3 l. 146/2006 (Fattispecie relativa all'accusa di frode fiscale internazionale ex art. 2 d.lg. n. 74/2000)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 gennaio 2015, n. 2458 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 19.6.2014 il Tribunale di Milano, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa in data 19.5.2014 con la quale il GIP del Tribunale di Corno applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.S....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5735. L'ambito di operatività dell'art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 cod. pen..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 febbraio 2015, n. 5735 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Distaccata di Lipari, con sentenza emessa in data 3/10/2012, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato G.D. responsabile del reato di...