Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 gennaio 2015, n. 3231

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
imputato articoli 609 bie e 582 c.p.;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 28.11.13;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente e’ stato condannato per avere posto in essere, nei confronti della propria moglie, condotte di maltrattamento e lesioni nonche’ per averla, in piu’ occasioni, costretta, contro la sua volonta’, ad avere rapporti sessuali con lui. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello, in parziale accoglimento, pur riducendo la pena ad anni cinque, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ha, di fatto, confermato il giudizio di responsabilita’.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) errata applicazione della legge penale ed omessa motivazione. Con riferimento all’accusa di abuso sessuale, il ricorrente richiama, innanzitutto, l’attenzione sulla necessita’ che la Corte verifichi che i giudici di merito abbiano effettuato una valutazione corretta degli elementi a loro disposizione e, quindi, nello specifico, se abbiano valutato funditus l’attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni accusatorie. Tanto piu’ che la tutela approntata dal sistema per la violenza sessuale in ambito coniugale non e’ diversa da quella tra estranei. Nella specie, pero’, i giudici non hanno considerato che, tra l’imputato e la p.o., esisteva un rapporto tale per cui fra di essi si verificavano abitualmente rapporti regolari e volontari e che quelli nei quali si sarebbe registrato il dissenso della donna sarebbero stati, al massimo, un paio. Peraltro, la stessa p.o. ha riferito che, in quelle occasioni, ella non aveva opposto resistenza per paura della reazione del marito soggetto all’assunzione di sostanza stupefacenti. Vi e’ da dire, quindi, che di fatto, la sua mancata reazione ha impedito anche all’imputato di’ percepire il dissenso della donna (tanto piu’ che l’uomo aveva anche – proprio per la segnalata condizione peculiare di assuntore di droghe) un livello di sensibilita’ molto basso;
2) violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al reato di lesioni. A riguardo si registrerebbe addirittura contraddittorieta’ nella valutazione della prova visto che, sebbene la stessa Corte abbia riconosciuto che la certificazione medica parla solo di ecchimosi al braccio, la contestazione era nel senso di avere, l’imputato, percosso la moglie con pugni e calci. Nonostante cio’, non si registra alcuna motivazione che chiarisca il senso dell’accusa e la coerenza della conferma della condanna, per tale reato, “oltre il ragionevole dubbio”;
3) erronea applicazione dell’articolo 572 c.p., ed omessa motivazione. Si fa notare, cioe’, che, per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, non e’ sufficiente che la condotta sia reiterata ma deve essere connotata da abitualita’. Laddove, invece, gli episodi siano occasionali, ancorche’ ripetuti, deve escludersi la ricorrenza del delitto di cui all’articolo 572 c.p..
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso e’ infondato e, per taluni aspetti, ai limiti dell’inammissibilita’. Esso, infatti, non fa che ripercorrere le medesime censure svolte dinanzi alla Corte d’appello che vi ha replicato in modo congruo e corretto come si avra’ modo di precisare qui nel prosieguo.3.1. Ed infatti, a proposito del primo motivo, risulta opportuno che la Corte abbia ricordato come, in ambito coniugale, sia del tutto irrilevante il fatto che tra il marito e la moglie esista una abitualita’ di rapporti intimi perche’, in ogni caso, ciascuno di essi deve essere caratterizzato da una convergenza di volonta’ e non puo’ mai discendere dalla imposizione di una parte sull’altra in nome di una sorta di “abitudine o (ancor meno) di una pretesa conseguente all’esistenza del rapporto di coniugio (che – e’ appena il caso di ricordarlo – non degrada la persona di un coniuge ad oggetto di possesso dell’altro coniuge – Sez. 3 , 12.7.07, n. 3602).
A tale stregua, come bene viene detto in sentenza, non ha nessun rilievo che, nella specie, gli atti sessuali imposti con la violenza siano stati solo due perche’, per l’integrazione della condotta delittuosa, ne sarebbe bastato anche uno solo.
Ne’ vale – come fatto dai ricorrente – il tentativo di mettere in dubbio il racconto della p.o. perche’, se e’ vero che le accuse discendono essenzialmente dalle parole della donna, e’ altresi’ vero che esse sono state vagliate attentamente nella loro attendibilita’ intrinseca e gia’ il giudice di primo grado ne aveva valorizzato la puntualita’ e coerenza.
Quanto denunciato dalla moglie dell’imputato, infatti, sopraggiunge all’esito di un racconto dettagliato e privo di acrimonia (tanto e’ vero che, lealmente, la donna riferisce l’inizio delle violenze ad un’epoca successiva all’inizio del rapporto matrimoniale). Inoltre, i fatti delittuosi per i quali qui si procede (tra i quali gli abusi sessuali) vengono attentamente contestualizzati all’esito di un racconto che prende le origini da un matrimonio sorto quando la p.o. aveva solo 13 anni, dal quale erano nati dei figli (per amore dei quali la donna aveva sopportato a lungo il clima di vessazioni) e che, alla fine, era durato oltre vent’anni. La signora racconta di come le difficolta’ di rapporto fossero insorte quando lei ed i bambini avevano raggiunto l’imputato nelle Marche, ove egli si era trasferito in cerca di lavoro. Li’, egli aveva preso l’abitudine di bere, di rincasare tardi, spesso ubriaco, e di picchiarla per ogni sciocchezza. In pratica, pian piano, si era creato un clima familiare molto pesante nel quale l’indifferenza dell’uomo verso la moglie ed i figli erano giunti al punto che, quando la donna era stata colpita da un carcinoma ed era stata ricoverata per tale ragione, egli non era neppure andato a trovarla in ospedale, anzi, una volta che lei era tornata a casa ed era ancora sofferente, non aveva esitato pretendere prestazioni sessuali che, per la donna, erano dolorose.
In sostanza, come bene si coglie nella, piu’ dettagliata, sentenza di primo grado (cui puo’ farsi tranquillamente richiamo in questa sede perche’ costituisce un unicum motivazionale con la sentenza d’appello – S.U. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1 , 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1 , 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906) la denuncia degli episodi di abuso sessuale e’ circostanziata e bene inquadrata in contesti spazio – temporali coerenti con l’intero racconto fatto dalla vittima.
Nessun pregio ha, infine, ricordare che il “dissenso” della vittima ai rapporti sarebbe stato espresso blandamente si’ che l’imputato, a causa della sua condizione di alterazione alcolica e per droghe, non sarebbe stato in grado di percepirlo.
Giova osservare, infatti, che anche sul punto, la persona offesa e’ stata molto chiara e particolareggiata nel riferire del clima di grave intimidazione nel quale era costretta a vivere per l’abitudine, invalsa nell’uomo, di alzare le mani su di lei per qualsiasi contrarieta’. Chiaro quindi, che anche il dissenso al rapporto sessuale imposto potesse essere stato espresso flebilmente senza che, per questo, l’imputato possa invocare la cosa a propria scusante visto che la giurisprudenza di questa S.C. ha enucleato da tempo il principio che il reato di abuso sessuale, proprio perche’ coinvolge una delle sfere piu’ intime dell’individuo, sussiste anche laddove la p.o., per “rassegnazione”, abbia finito per non opporsi piu’, ne’ con le parole ne’ con i fatti, alle avances sessuali del soggetto attivo quando questi si sia mostrato del tutto incurante delle iniziali espressioni di diniego e la situazione complessiva ponga la persona offesa in una condizione di soggezione. A tale stregua, infatti, si e’ ritenuto che l’apparente “accondiscendenza” e’ solo finalizzata a porre fine ad una situazione divenuta angosciosa ed insopportabile (sez. 3 , 10.12.90, Moise’, rv. 186427). In altri termini – come detto e ribadito anche piu’ di recente – integra il delitto di violenza sessuale, non solo, la violenza che pone il soggetto passivo nell’impossibilita’ di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, “ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volonta’ contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima” (sez. 3 , 28.11.06, Zannelli, Rv. 235579).
In situazioni come quella appena descritta – ed analoga a quella del caso in esame – anche il “consenso” apparentemente prestato dalla vittima e’, percio’, irrilevante perche’ viziato.
Risibile, infine, e’ il richiamo dell’imputato al fatto che egli – a causa della sua condizione di alterazione – non fosse in grado di percepire il dissenso posto che, di certo, la situazione soggettiva in cui versava l’imputato era frutto solo di una sua libera scelta e gli effetti che essa produceva su di lui non potevano assolutamente costituire una scusante.
3.2. Passando al vaglio il secondo motivo, ne sfugge in qualche modo il senso visto che, per un verso, e’ pacifica l’esistenza di certificazioni mediche che attestano l’esistenza di ecchimosi al braccio si’ che – come gia’ evidenziato anche dalla Corte d’appello – non e’ chiara la critica circa un’asserita contraddizione tra tale certificato ed il racconto della p.o. che aveva parlato di pugni e calci. A prescindere dall’agevole rilievo che tali forme di percosse denunciate sono compatibili con il tipo di lesione certificata, e’ del tutto congrua l’osservazione dei giudici di secondo grado secondo cui, anche a voler cogliere qualche profilo di imprecisione o esagerazione nella descrizione del tipo di colpi ricevuti, e’ un dato di fatto che si tratta di sfumature irrilevanti che non inficiano la complessiva resistenza di una “narrazione coerente, precisa, sofferta e credibile con riferimento a tutte le condotte del marito oggetto del presente procedimento”. Peraltro, i testi (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenuti nell’immediatezza dei fatti, avevano riscontrato le ecchimosi al braccio ed, in ogni caso, non si deve neppure trascurare che i racconti della donna, circa l’episodio che ha dato luogo all’imputazione di cui all’articolo 582 c.p., risentono “della concitazione dei momenti e dello stato di agitazione in cui versava la (OMISSIS)”.
3.3. Venendo, da ultimo, la terzo motivo di doglianza, non si puo’ fare a meno di riscontrare la assoluta genericita’ ed infondatezza di una censura che (come si anticipava), e’ ai margini dell’inammissibilita’ perche’, nella sostanza, cerca di indurre questa S.C. ad una rivisitazione dei fatti per trarne conclusioni diverse e piu’ favorevoli all’imputato.
Che le condotte denunciate dalla moglie dell’imputato non siano solo pochi episodi sporadici ed isolati, emerge, infatti, in modo del tutto chiaro e indiscutibile dall’ampio racconto della vittima (specie nelle parti riportate nella sentenza di primo grado) e che, giustamente, la corte territoriale ha ribadito sintetizzando nel senso che “dalle puntuali dichiarazioni della (OMISSIS), a conferma di quanto da essa esposto nella denuncia, emerge con assoluta pregnanza un quadro di comportamenti minacciosi e violenti che hanno caratterizzato costantemente al vita matrimoniale, connotati da aggressioni fisiche per futili motivi e reiterate minacce di morte, attuate anche con un coltello ed in presenza dei figli (v. dichiarazioni (OMISSIS), a conferma di quanto puntualmente riferito dalla madre)”. Peraltro, e’ anche evidente che la presente censura e’ esattamente la stessa portata all’attenzione della Corte d’appello che vi ha replicato in modo ineccepibile con ampiezza di argomenti ed arrivando a sottolineare e che la presente vicenda e’ tale che, semmai, erano da considerare episodici i periodi di assenza dei comportamenti vessatori.
Sulla scorta di tali rilievi puo’, quindi, affermarsi che il presente motivo e’ solo apparente e generico. Ed infatti, la mancanza di specificita’ del motivo deve essere apprezzata, non solo, per una genericita’ intesa come indeterminatezza, ma anche, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione (ex plurimis, Sez. 6 , 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 , 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708). Nella Specie, come visto, si assiste ad una mera riproduzione del medesimo motivo.
Nel respingere, pertanto, il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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