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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2015, n. 17710. In relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, la giurisprudenza della Cassazione non concorda circa la prova dell’elemento costitutivo del reato. Infatti, recentemente è stato affermato che nel reato di specie la prova dell’elemento costitutivo, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del Mod. 770 proveniente dal datore di lavoro. In particolare, è stato sottolineato come il Mod. 770 e la certificazione rilasciata ai sostituiti siano documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondenti a finalità diverse, che non vanno consegnati o presentati contestualmente. Alla luce di tali principi, l’onere della prova in capo all’accusa non potrebbe dunque ritenersi soddisfatto dalla mera allegazione del contenuto del Mod. 770, poiché il pubblico Ministero dovrebbe acquisire ulteriori elementi documentali riguardanti le certificazioni, anche in possesso dell’Agenzia delle Entrate, o procedere all’audizione dei sostituiti. La Suprema Corte sottolinea altresì che tale recente orientamento si pone in contrasto rispetto alla prevalente giurisprudenza, secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico Ministero tramite documenti, testimoni o indizi: viene citata, nella specie, la Sentenza 1443/2012 che, con riguardo ad una fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame, aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dei Modd. 770 provenienti dal datore di lavoro. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione è sufficiente di per sè, ad avviso della Consulta, a qualificare il motivo di ricorso del contribuente come non manifestamente infondato

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 aprile 2015, n. 17710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015, n. 9816. L’art. 424, 1 comma c.c., stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. E poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno (come osservato in dottrina) in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione, secondo quanto è previsto invece per il tutore dall’art. 379 c.c.. Ciò corrisponde alla diversità dei due istituti di protezione dell’incapace e delle funzioni svolte al riguardo, ove si consideri che il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all’esterno ad una manifestazione unitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 maggio 2015, n. 9816 Svolgimento del processo Il 30.3.2011 l’avv. C.C.A. , curatore dell’inabilitata O.M.B. , chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, la liquidazione di un’indennità ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’importo complessivo di Euro 67.839,63, di cui 16.468,85...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 8839. Una volta accertato il difetto del presupposto della domanda proposta ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell’attore, il giudice deve rigettare la domanda di revisione delle condizioni economiche dell’accordo di separazione consensuale dei coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 8839 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....