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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3576. L’ingiunzione di demolizione impugnata in primo grado riguardava lavori di nuova costruzione, o ampliamento, venendo in questione modifiche sostanziali del manufatto e, in definitiva, un organismo edilizio diverso dal preesistente, con conseguente mutamento delle precedenti linee fondamentali della sagoma e con la necessità “ab origine” di munirsi di concessione edilizia

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3576 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2015 proposto da Ch.Me., rappresentata e difesa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 luglio 2015, n. 27862. In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 luglio 2015, n. 27862 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12708. La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano adibito per uso diverso da quello di abitazione non può limitarsi a fare generico riferimento all’intenzione del locatore di svolgere, nell’immobile del quale si richiede la restituzione, un’attività non meglio specificata, rientrante in una delle ipotesi previste dall’art. 29 della legge n. 392 del 1978, ma deve indicare, incorrendo altrimenti nella sanzione di nullità di cui a comma 4 del menzionato articolo, quale particolare attività il locatore (o chi al suo posto) intende svolgere nel detto immobile: ciò sia perchè, in mancanza, il conduttore non sarebbe in grado di valutare la serietà della intenzione indicata, ed il giudice non potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza della condizione per il riconoscimento del diritto al diniego di rinnovo, sia perchè verrebbe impedito il successivo controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 31 (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata che aveva riconosciuto l’idoneità della specificazione dei motivi nella disdetta inviata ai sensi della legge n. 392 del 1978, e fondata sull’esigenza di destinare l’immobile locato a “studio commerciale” del figlio del locatore, per il trasferimento della sua attività professionale già esercitata altrove)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12708 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...