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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 maggio 2015, n. 18447. Il principio di proporzione deve trovare applicazione non solo rispetto alla confisca che scaturisce dal giudizio definitivo, ma anche rispetto al sequestro cautelare, e ciò anche in considerazione del fatto che esiste una rapporto di corrispondenza funzionale tra quest’ultimo e il primo strumento ablativo, corrispondenza che si deve riflettere anche sulla proporzione dell’importo

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 4 maggio 2015, n. 18447 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. CIAMPI F. M. – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 aprile 2015, n. 18257. Responsabilità penale degli Enti; la prescrizione dell’illecito dell’Ente è interrotta dalla notifica dell’atto e non dalla sua emissione, essendo l’interruzione della prescrizione regolata in base al d.lgs. n. 231/2001 dalle norme del codice civile, l’effetto interruttivo si ottiene con la portata a conoscenza dell’atto nei confronti dell’Ente, in particolare con la notifica dell’atto processuale idoneo a tale effetto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 aprile 2015, n. 18257 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ A.S. – Presidente Dott. FIDELBO Giorgi – Consigliere Dott. DI STEFANO P – rel. Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetan – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 maggio 2015, n. 18432. La differenza tra il crollo di costruzioni e la rovina di edifici; le due ipotesi differiscono in quanto solo nel delitto il crollo della costruzione deve aver assunto la fisionomia di un disastro, con conseguente pericolo per la vita e l’incolumità delle persone anche diverse rispetto agli abitanti della stessa.

Corte di Cassazione sezione IV sentenza 4 maggio 2015, n. 18432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A – Presidente Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2015, n. 2313. La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, nr. 4810): la richiesta di proroga costituisce quindi una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, che deve essere accettata da controparte secondo i comuni principi civilistici. Infatti, alla stregua della vigente normativa, la durata della convenzione di lottizzazione non risulta soggetta a regole di impronta pubblicistica, costituendo materia rimessa all’accordo tra lottizzante e Amministrazione: ciò si ricava dal fatto che sul punto il legislatore – che pure ha analiticamente regolato il contenuto delle convenzioni de quibus – si è limitato a fissare il termine massimo di durata (stabilito in dieci anni ex art. 28, comma 5, nr. 3, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150) e a ribadire che in convenzione deve comunque essere indicata la durata della convenzione, la cui concreta definizione è però rimessa alle parti

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 maggio 2015, n. 2313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 8999 del 2014, proposto dal COMUNE DI VIGONZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 maggio 2015, n. 2211. Al fine di evitare l’acquisizione gratuita di un immobile abusivo concesso in locazione, il proprietario dello stesso deve provare di aver effettuato un’attività materiale o quantomeno giuridica per evitare l’abuso che non può estrinsecarsi in mere dichiarazioni o manifestazioni di intenti

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 maggio 2015, n. 2211 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2012, proposto da: Ma.Cu., Ma.Cu., rappresentati e difesi dagli avv. Gi.Sa., Gi.Pa., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2015, n. 14842. In materia di confisca, l’articolo 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice dell’esecuzione procede con le forme previste dall’articolo 667 c.p.p., comma 4, emettendo provvedimento non direttamente ricorribile ma opponibile davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 aprile 2015, n. 14842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n.18208. In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale, perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della ‘res’ rappresenta solo un ‘posterius’, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danni per i creditori. Difatti, la cessione del ramo d’azienda attuata a condizioni svantaggiose per la cedente è senz’altro idonea a creare pregiudizio ai creditori della società, quale che sia l’origine del credito facente capo a questi ultimi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 30 aprile 2015, n.18208 Ritenuto in fatto Il Tribunale del riesame di Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale a S.P. per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. All’origine dell’incolpazione vi è il fallimento della De.Mo.Ter. spa, dichiarato...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 aprile 2015, n. 15184. Il rinvio alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2°, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, contenuto nel secondo periodo del comma 7°, dell’art. 186 C.d.S., dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2°, lettera c) C.d.S., che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7°, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi e il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 aprile 2015, n. 15184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. SERRAO Eugenia...

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Corte di Cassazione, sezione IV, ordinanza 15 aprile 2015, n. 15757. Va rimessa alla sezioni Unite la questione se la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale (articolo 186, comma 2-bis , del codice della strada) sia o no configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (articolo 186, comma 7, dello stesso codice). Vi è, infatti, un orientamento negativo, in forza del quale l’aggravante non sarebbe configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’ esame alcolemico, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza: infatti, non sarebbe configurabile l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo in stato di ebbrezza, poiché manca proprio il dato fattuale necessario perché possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis, cioè a dire l’accertamento dello stato di ebbrezza, in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale. Mentre vi è un contrapposto orientamento secondo cui, invece, l’aggravante sarebbe configurabile in ragione del richiamo operato dall’articolo 186, comma 7, al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma 2-bis, disciplinante l’aggravante in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV ordinanza 15 aprile 2015, n. 15757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015, n. 17650. Il provvedimento cautelare cui fa riferimento l’art. 388, 2° comma, cod. pen è qualsiasi provvedimento atto ad incidere sull’esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell’ordine non potendo essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole della esecuzione civile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 aprile 2015, n. 17650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO P. – rel. Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere...