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Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 4 maggio 2015, n. 18432

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro A – Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luc – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1692/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/10/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati ed in accoglimento dei ricorsi delle parti civili, per l’annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;

udito, per la parte civile, l’avv. (OMISSIS) del foro di Milano che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

udito il difensore degli imputati ricorrenti, avv. (OMISSIS) del foro di Milano che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. Per l’imputato non ricorrente (OMISSIS), e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Milano che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 6 dicembre 2011 affermo’ la penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di crollo colposo di costruzione, di cui agli articoli 113, 434 e 449 cod. pen., con condanna degli imputati alle pene rispettivamente ritenute di giustizia nonche’, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 31 ottobre 2012, riformava parzialmente la decisione di primo grado mandando assolto il (OMISSIS) e revocando per l’effetto le statuizioni civili emesse a suo carico. Confermava nel resto l’affermazione di penale responsabilita’ degli altri imputati.

Il fatto veniva cosi’ concordemente ricostruito dai giudici di merito. Il (OMISSIS) si verifico’ il crollo della soletta del sesto piano e di circa 100 mq del tetto dello stabile sito in (OMISSIS), con danneggiamene dei due appartamenti sottostanti siti al quarto piano e con distacco di calcinacci dai soffitti e perdita di liquidi reflui, senza danni alle persone. Lo stabile venne interamente evacuato e precauzionalmente puntellato a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco. Si era accertato che i lavori di straordinaria manutenzione progettati dall’arch. (OMISSIS), come previsto nella DIA presentata dalla proprieta’, concernevano il solo appartamento sito al piano quinto e, siccome non avrebbero comportato interventi strutturali, non furono preceduti da “assaggi” (versando, dall’esterno, l’edificio e l’unita’ immobiliare in apparenti buone condizioni generali) o da analisi sulla statica dello stesso. L’incarico di eseguire materialmente il programmato intervento fu subappaltato dalla ditta (OMISSIS), alla s.r.l. (OMISSIS), il cui responsabile di cantiere era il (OMISSIS). A seguito dello scrostamento dei muri e dei pilastri si ebbe modo di acclarare che, a differenza di quanto emerso dall’esame esterno dell’edificio costruito alla fine del 1800 e rimodernato nel secondo dopo-guerra, esso aveva subito vari interventi che ne avevano pregiudicato le strutture, risultate quindi indebolite. Infatti non solo taluni muri divisori interni (non propriamente qualificabili come muri portanti per il loro ingombro e per il sistema di travetti e di pilastri, su cui poggiava il getto del solaio tra il piano quinto ed il piano sesto) risultarono costruiti con mattoni pieni posizionati di piatto, in modo quindi anomalo per la funzione cui gli stessi muri dovevano assolvere. Anche i pilastri apparvero indeboliti, presentando brecce, anche rilevanti, per consentire il passaggio di canne fumarie e di tubazioni di vari impianti, poi rimosse nel corso dei lavori di demolizione effettuati dall’impresa del (OMISSIS), tant’e’ vero che, a richiesta del (OMISSIS), intervenne l’ing. (OMISSIS), competente in materia di statica. Questi dispose di puntellare un pilastro. Anche il giorno precedente il crollo, su indicazione dello stesso tecnico, si provvide a puntellare altra trave. Tali interventi di emergenza non servirono tuttavia a scongiurare la rovina di alcuni punti di appoggio del sistema delle travi e quindi il crollo poi della soletta e poi del tetto sovrastante, il giorno successivo.

Secondo quanto ritenuto in particolare dal Tribunale, gia’ il breve spazio temporale intercorso tra il cedimento delle strutture portanti dell’appartamento e l’ultimazione dei lavori di demolizione, aveva dimostrato che il crollo del solaio del piano superiore e di un’ampia porzione del tetto dell’edificio era da ascriversi all’intervento di smantellamento compiuto dall’impresa del (OMISSIS) in esecuzione del progetto redatto dall’arch. (OMISSIS) e sotto la direzione lavori dell’arch. (OMISSIS). In applicazione del disposto dell’articolo 41 cod. pen., il fatto che all’indebolimento delle strutture portanti avessero concorso cause preesistenti, costituite da precedenti interventi sulle stesse (come acclarato da tutti i consulenti tecnici) peraltro risultati pienamente visibili solamente prima del crollo, non implicava l’esclusione del nesso di causa. La Corte d’appello, condividendo integralmente le argomentazioni del Giudice di prime cure che aveva sposato e fatto proprie le conclusioni dell’ing. (OMISSIS): CTU nominato dal giudice civile nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal condominio di via (OMISSIS), ha affermato che il crollo fosse stato causato dalla perdita di appoggio sul muro del vano scala, di una trave in cemento armato che sosteneva il solaio ed il tetto dell’edificio. Per quanto ancora in questa sede rileva, deve osservarsi che la Corte d’appello ha ritenuto di mandare assolto il (OMISSIS), non risultando allo stesso ascrivibile un condotta negligente ed imprudente, quale causa concorrente ai fini della verificazione del crollo. L’imputato infatti, quale titolare di autonoma posizione di garanzia in veste di costruttore, non solo si era attenuto alle direttive impartitegli, ma, pur a fronte di un progetto carente sotto il profilo della statica nonche’ delle lacunose istruzioni ricevute e dell’assenza dal cantiere sia del progettista che del direttore dei lavori, non appena si manifestarono le prime anomalie nel muro divisorio costruito in mattoni pieni nonche’ in relazione ai pilastri, ebbe a richiedere subito, per due volte, l’intervento in cantiere dello strutturista ing. (OMISSIS): persona certamente competente agli effetti della verifica della stabilita’ dell’immobile.

Ricorrono per cassazione gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS). Con ricorso cumulativo redatto dal difensore, deducono due distinti motivi per vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione, cosi’ riassunti.

Con il primo, in punto responsabilita’, censurano gli assunti argomentativi della sentenza impugnata che ha acriticamente recepito le conclusioni formulate dall’ing. (OMISSIS) (che ebbe ad eseguire il sopralluogo sull’immobile solamente dopo quaranta giorni dalla data del sinistro, allorche’ tutte le macerie erano state rimosse) laddove invece l’ing. (OMISSIS), docente di scienza delle costruzioni dal 1968, nominato consulente dal P.M. e recatosi sul posto nell’immediatezza dei fatti, aveva ribadito l’assenza di profili di colpa addebitabili agli imputati. Sostiene in particolare il difensore, con il conforto anche delle opinioni dei consulenti di parte e di quello nominato in una della cause civili dal Tribunale di Milano, che l’evento era ex ante imprevedibile posto che l’immobile era costituito da edificio signorile in perfette condizioni di manutenzione; che il progetto redatto dal (OMISSIS) non riguardava parti strutturali; che solamente a seguito dello scrostamento dei muri e dei pilastri, si era potuto verificare che l’immobile aveva subito, nel corso degli anni, vari interventi che avevano profondamente inciso sulla sua struttura. Deducono altresi’ i ricorrenti l’insussistenza di qualsivoglia profilo di negligenza avendo essi provveduto ad incaricare l’ing. (OMISSIS), tecnico competente in materia di staticita’, subito dopo il manifestarsi dei primi segnali di criticita’ di un pilastro, all’inizio dei lavori. Questi, intervenuto sul posto, individuo’ gli interventi giudicati necessari ad eliminare i rischi; interventi subito messi in atto. Tre giorni dopo lo stesso tecnico intervenne nuovamente in cantiere dando ulteriori istruzioni al responsabile per provvedere al puntellamento della struttura. Secondo la difesa quindi l’essersi affidati ad un soggetto, dotato di specifiche competenze in materia e come tale titolare di autonoma posizione di garanzia avrebbe dovuto condurre ad escludere la responsabilita’ degli imputati.

Con il secondo motivo, lamentano i ricorrenti l’erronea qualificazione giuridica del fatto, a loro dire invece inquadrabile, in difetto della condizione di messa in pericolo della incolumita’ di un numero indeterminato di persone, non nel contestato delitto di cui agli articoli 434 e 449 cod. pen. ma nella contravvenzione prevista dall’articolo 676 cod. pen. di rovina di edifici. Nel caso di specie infatti il crollo interesso’ l’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio in cui era stato aperto il cantiere, al quale non potevano accedere persone estranee ai lavori e peraltro durante il periodo di sospensione dei lavori, con esclusione quindi del pericolo per la pubblica incolumita’ richiesto ai fini della sussistenza del delitto di cui agli articoli 434-449 cod. pen..

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con atto di gravame cumulativo, anche le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), in veste di proprietarie, rispettivamente di due distinti appartamenti dello stesso stabile, sottostanti quello interessato dal crollo. Le ricorrenti denunziano con due censure (intimamente connesse e da trattarsi quindi congiuntamente) l’inosservanza degli articoli 434 e 449 cod. penale e l’illogicita’ della motivazione in punto alla pronunzia di assoluzione di (OMISSIS), quale responsabile del cantiere. Rappresentano le ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe proceduto ad una valutazione soltanto parziale della condotta del (OMISSIS), limitata ai concetti di prudenza e di diligenza senza tener conto del concetto di perizia. In realta’ costui, in veste di responsabile del cantiere, intese assumere iniziative anche al di fuori delle direttive e degli ordini impartitigli del direttore dei lavori, rapportandosi ai professionisti ed alla parte committente come unico e vero referente dell’impresa, posto al vertice della scala gerarchica. Sicche’, con motivazione illogica ed illegittima, i Giudici d’appello avrebbero escluso la colpa del (OMISSIS) omettendo di ritenerlo responsabile, al pari degli altri imputati, della violazione della regola generale di diligenza benche’ questi, nel suddetto ruolo rivestito, fosse per primo tenuto a verificare che gli operai lavorassero in condizioni di sicurezza e che quindi ottemperassero alle prescrizioni di puntellamento della soletta. Inoltre – sostengono le ricorrenti – la Corte d’appello, pur riconoscendo la sussistenza in capo al (OMISSIS) della relativa posizione di garanzia, avrebbe poi illogicamente affermato che, attese le competenze tecniche non equiparabili a quelle dei professionisti, non poteva, di propria iniziativa, provvedere al puntellamento ne’ tantomeno al rafforzamento di tutti i pilastri, quando invece cio’ rientrava nei suoi specifici doveri tant’e’ vero che egli era gia’ intervenuto, ravvisata la pericolosita’ di un pilastro. Peraltro la Corte d’appello avrebbe disatteso quanto emerso dall’istruttoria ovverosia che la criticita’ della situazione era derivata anche dalle opere di demolizione fino ad allora eseguite dall’impresa, sotto il controllo del (OMISSIS), come peraltro dallo stesso ammesso in sede di sommarie informazioni, salva la successiva ritrattazione dibattimentale.

Con motivi aggiunti pervenuti in cancelleria il 27 dicembre 2013 (nuovamente depositati nel medesimo testo, in data 27 marzo 2014 dopo il rinvio del procedimento a nuovo ruolo disposto all’udienza 9 gennaio 2014) il difensore degli imputati ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminare ed assorbente e’ la questione della qualificazione giuridica del fatto, sollevata dagli imputati ricorrenti con il SECONDO motivo di ricorso.

Ritiene il Collegio, condividendo la dedotta doglianza, che l’originaria imputazione sub articoli 434-449 cod. pen., sia da ricondurre alla meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dall’articolo 676 c.p., comma 2.

Alla stregua di giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, a partire dalla piu’ remota sentenza n. 1462, pronunziata dalla Sez. 1, il 13 luglio 1967 (rv. 105727), il primo criterio distintivo tra le due fattispecie di reato e’ stato individuato nell’atteggiarsi dell’elemento materiale sul rilievo preminente che una “maggior gravita’ dell’avvenimento caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione”. Integra gli estremi del delitto un crollo della costruzione oggettivamente configurabile come “disastro” ovverosia come un accadimento “grave e complesso, con conseguente pericolo per la vita e per l’incolumita’ delle persone, indeterminate considerate”. Nell’ipotesi contravvenzionale di “rovina di edifico o di altre costruzioni”, il pericolo subito dalle persone e’ considerato circostanza aggravante essendo sufficiente, peraltro, che “si tratti di piccolo crollo con pericolo anche di una sola persona” (Sez. 4 n. 163/1979 rv. 147268; Sez. 4 n. 9553/1991 rv. 188197) privo delle connotazioni di diffusivita’ e di estensione che qualificano il pericolo oggettivamente integrante il delitto (Sez. 4 n. 8171/1985 rv. 170463; Sez. 4 n. 2954/1973 rv. 123848). Qualora l’evento abbia riguardato la parte interna di un edificio (Sez. 4 n. 730/1970 rv. 115661) “il delitto puo’ ravvisarsi soltanto quando il pericolo, derivante dal crollo della costruzione entro le mura perimetrali, possa diffondersi in direzione dello spazio circostante investendo persone diverse da quelle che, in numero determinato, abitano l’edificio”. Muovendo dai dati fattuali cosiccome accertati, si e’ altresi’ statuito (Sez. 4 n. 11771/1997 rv. 210152) che non qualsiasi distacco “con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi” di un edificio integrava il crollo con “fisionomia” di un disastro di proporzioni notevoli e tale da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. Si e’ quindi ritenuta la sussisteva oggettiva del delitto nel caso specifico esaminato, in cui si verifico’ il crollo di un’ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, cui seguirono lesioni di altri edifici ed instabilita’ della stessa piazza e pericolo non solo degli abitanti degli edifici, ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi. Si e’ altresi’ ritenuta necessaria, agli effetti della sussistenza del delitto di crollo di edificio, la “ricorrenza di un giudizio di probabilita’ relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere od a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone anche se appartenenti a categorie determinate”. Una volta accertata “l’effettivita’ della capacita’ diffusiva del nocumento” (e quindi il “pericolo per la pubblica incolumita’ derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante” – Sez. 1 n. 47475/2003 rv. 226459) siffatta condizione di “grave pericolosita’” viene meno qualora casualmente l’evento dannoso non si sia verificato (Sez. 4 n. 5820/2000 rv. 216602; Sez. 1 n. 30216/2003 rv. 225504; Sez. 4 n. 764/2009 rv. 246848). Integra il delitto de quo di crollo colposo di costruzione totale o parziale “la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell’edificio” (Sez. 4 n. 2390/2011 rv. 251749). L’altro tratto distintivo tra delitto e contravvenzione e’ rappresentato dal fatto che la fattispecie contravvenzionale rientra nella categoria dei reati propri. La contravvenzione in altri termini puo’ esser commessa da “chi abbia avuto parte nella elaborazione del progetto o nella esecuzione dei lavori concernenti l’edificio od altra costruzione che poi, per sua colpa, siano crollati” (Sez. 1 n. 7925/1988 rv. 178831; Sez. 1 n. 5430/1992 rv. 190304). Tra i soggetti attivi possono quindi esser ricompresi il progettista, il costruttore od il direttore dei lavori.

Cio’ premesso, ferma la titolarita’ in capo agli imputati dei suddetti ruoli effettivamente rivestiti nello specifico caso, in rapporto alle rispettive qualifiche professionali, non pare possa revocarsi in dubbio che, in conformita’, l’evento verificatosi in concreto abbia integrato rovina di edificio con pericolo per i soli abitanti dei due appartamenti sottostanti (articolo 676 c.p., comma 2), alla stregua dell’illustrato insegnamento di questa Corte. La implosione, coinvolgente il cedimento del solaio tra sesto e quinto piano e di parte del tetto del fabbricato per circa 100 mq. ha interessato esclusivamente le strutture interne del fabbricato. Gli effetti della “rovina” hanno causato pregiudizi prevalentemente alla statica interna dell’appartamento ubicato al piano quinto, interessato dai lavori di ristrutturazione. Da cio’ conseguiva il danneggiamento dei due appartamenti sottostanti, invero limitati a distacchi di calcinacci e perdite di liquidi reflui senza interessamento delle strutture portanti dell’edificio. A siffatte conclusioni conducono gli accertamenti di fatto evidenziati dall’istruttoria. Non pare quindi che, anche con valutazione ex ante, potessero prospettarsi pericoli per l’incolumita’ per un numero indeterminato di persone quali passanti, operai impiegati nei lavori, altri occupanti degli appartamenti sottostanti. L’affermata qualificazione giuridica dei fatti in termini di reato contravvenzione impone preliminarmente di verificare se alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (anni cinque) cui bisogna por mente in applicazione degli articoli 157 e 161 cod. pen. nel testo modificato dalla Legge n. 251 del 2005, in vigore dall’8 dicembre 2005. Ritiene il Collegio che – avuto riguardo al tempus commissi delicti ((OMISSIS)) ed al ritenuto titolo del reato, questo sia ormai estinto per maturata prescrizione, non risultando evidenziati dagli atti rimessi a questa Corte, periodi di sospensione durante i due giudizi di merito.

Tanto premesso, occorre verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dagli imputati ricorrenti in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Milano nell’impugnata sentenza, i ricorsi proposti presentino profili di inammissibilita’ per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perche’ basati su censure non deducibili in sede di legittimita’, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilita’).

Orbene, richiamando l’esposizione riassuntiva delle censure dedotte, deve concludersi che i ricorsi cumulativi non presentano, con particolare riguardo al PRIMO motivo, connotazioni di inammissibilita’ essendo fondati, non solo sulla prospettazione di meri vizi motivazionali, ma soprattutto sull’articolazione della presunta violazione degli articoli 40 e 43 cod. pen. in punto alla responsabilita’ degli imputati, quanto al delitto loro ascritto. Le doglianze si risolvono in un’ approfondita confutazione delle tesi accusatorie, recepite da entrambi i Giudici di merito, con specifico riferimento alle tematiche della ricorrenza del nesso di causa e dei contestati profili di colpa generica.

Per altro verso, non sussistono tuttavia le condizioni di legge per l’applicabilita’ dell’articolo 129, comma 2 codice di rito, anche per quanto di seguito si dira’ nell’esaminare la fattispecie ai fini civilistici.

E’ noto, infatti, sotto un profilo d’ordine generale e sistematico, che in presenza di una causa estintiva del reato, e’ precluso alla Corte di cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione con riferimento sia alle valutazioni del compendio probatorio che al controllo della intrinseca logicita’ e coerenza dell’iter argomentativo seguito dai giudici di merito. Il sindacato di legittimita’ ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione puo’ essere favorevole all’imputato nel solo caso in cui la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneita’ ad esso risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilita’ di nuove indagini e di ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operativita’ della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui e’ intervenuta, non puo’ essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’articolo 129 codice di rito, l’esistenza di una causa di non punibilita’ piu’ favorevole all’imputato, prevale l’esigenza della definizione immediata del processo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, qualora gia’ risulti una causa di estinzione del reato, addirittura la sussistenza di una nullita’ (e pur se di ordine generale) non e’ rilevabile nel giudizio di cassazione, “in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito e’ incompatibile con il principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva” (in tal senso, ex plurimis: S.U. n. 1021/2001; S.U. n. 35490/2009). L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, ai fini penali, essendo il reato di cui all’articolo 676 c.p., comma 2, estinto per prescrizione.

La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta la necessita’ di esaminare le doglianze dei ricorrenti ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (articolo 578 cod. proc. pen.).

A tali fini civili i ricorsi vanno respinti, per l’infondatezza, in particolare, del PRIMO motivo dedotto.

Deve preliminarmente rilevarsi che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – riportati in parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue e tediose ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo. La trama argomentativa della sentenza impugnata si sottrae, percio’, ai lamentati vizi motivazionali, che, peraltro, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), devono apparire manifesti, cioe’ rilevabili immediatamente, ictu oculi. L’apparato giustificativo della decisione da logica contezza non solo della insussistenza della prova evidente della innocenza degli imputati (per quanto possa rilevare ai fini penali, per come gia’ si e’ detto), ma anche della sussistenza di elementi di giudizio di evidente ed univoco segno contrario, ragionevolmente posti alla base delle statuizioni civilistiche. La Corte d’appello ha peraltro esplicitato di aver proceduto in applicazione della normativa di riferimento ed in sintonia con i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di nesso di causa dei reati colposi omissivi impropri. E’ qui sufficiente specificamente annotare come siano state legittimamente recepite dai Giudici di seconda istanza le dichiarazioni rese dall’ing. (OMISSIS), in veste di teste “particolarmente qualificato” per aver svolto le funzioni di CTU nel procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, “redigendo relazione peritale corredata di fotografie e tabelle contenti rilievi tecnici”. E’ evidente che la Corte distrettuale, avendo fatto motivatamente proprio gli apprezzamenti di detto teste, inscindibili invero dai fatti direttamente osservati, ha logicamente disatteso, ancorche’ per implicito, le divergenti opinioni e valutazioni sulle cause e sulle modalita’ concrete dell’evento pregiudizievole, espresse dagli altri tecnici a vario titolo coinvolti nel processo.

Agli effetti della sussistenza della responsabilita’ colposa degli imputati, l’istruttoria aveva invero dimostrato come gli stessi avessero sottovalutato i rischi di crollo evidenziati durante l’esecuzione delle opere di demolizione e come avessero omesso di vigilare e di intervenire preventivamente e tempestivamente, come loro imposto dalle posizioni di garanzia rispettivamente rivestite in qualita’ di progettista e di direttore dei lavori. Il crollo non fu assolutamente imprevedibile ne’ inevitabile. Sarebbe stato infatti possibile (oltreche’ doveroso) intervenire puntellando le travi gia’ prima di procedere alla definitiva rimozione degli intonaci ed all’abbattimento dei muri adiacenti ai punti di appoggio ai quali una piu’ diligente verifica ed analisi delle condizioni della struttura del fabbricato avrebbero dovuto ritenere sussistenti funzioni anche portanti. Si e’ altresi’ puntualmente sottolineata la sussistenza del nesso di causa tra l’omessa e tempestiva predisposizione di efficaci misure di sicurezza (atte a prevenire il pericolo di cedimento del solaio sovrastate) incombenti sul progettista e sul direttore dei lavori quantomeno fin dal momento in cui si erano manifestati i primi problemi di staticita’, dopo gli iniziali interventi di scrostamento dei muri e dei pilastri. Le autonome posizioni di garanzia, di cui i due imputati erano autonomamente investiti in ragione dei rispettivi ruoli contrattualmente assunti, li obbligavano ad adottare gli accorgimenti tecnici necessari a mettere in sicurezza pilastri e relativi punti d’appoggio, secondo le regole di prudenza, diligenza e perizia da applicarsi nelle specifiche circostanze in ragione delle cognizioni tecniche e professionali, possedute da entrambi. L’osservanza di siffatte regole cautelari trovava ragionevole spiegazione, come ineccepibilmente rilevato dalla Corte d’appello, nelle condizioni di obiettiva vetusta’ del fabbricato nel quale “i muri, anche se non portanti, rivestivano comunque una funzione statica” di guisa che “prima degli interventi demolitori, necessitavano di idonei e preliminari interventi di messa in sicurezza”. Ne’, agli effetti della ricorrenza del nesso di causa, le riconfermate responsabilita’ omissive gravanti sugli imputati in dipendenza delle surrichiamate posizioni di garanzia potevano esser “annullate” da quella – concorrente – facente capo all’ing. (OMISSIS), con qualifica di “strutturista” (deceduto nelle more del processo) intervenuto alcune volte sul posto su sollecitazione del (OMISSIS) al fine di predisporre i primi – ancorche’ gia’ tardivi – interventi di puntellamelo. Ne’ puo’ esser messo in dubbio, alla stregua del giudizio controfattuale, che le contromisure preventive omesse al primo manifestarsi degli iniziali sintomi di criticita’ della statica del solaio, avrebbero sicuramente impedito, in applicazione di criteri di comune credibilita’ razionale, il verificarsi dell’evento. Nell’ottica della valutazione ex ante supportata dalle specifiche cognizioni tecnico-professionali degli imputati, tanto risultava pacificamente prevedibile ed evitabile. Il ricorso cumulativo proposto dalle parte civili deve esser respinto in quanto infondato. La Corte d’appello ha ineccepibilmente motivato, in coerenza con le risultanze rese evidenti dall’istruttoria, che al (OMISSIS) non poteva farsi risalire una “condotta negligente ed imprudente nella causazione del crollo dell’edificio” giacche’ egli, pur titolare di autonoma posizione di garanzia in veste di responsabile del cantiere ma, nel contempo, certamente non in possesso delle cognizioni tecniche e della preparazione professionale degli altri imputati, si attivo’ immediatamente, attenendosi alle direttive ricevute dal progettista (OMISSIS), nell’interpellare l’ingegnere strutturista (OMISSIS) al manifestarsi delle prime criticita’, subito dopo l’avvio dei lavori di demolizione, il giorno 11 marzo 2008. Ed in conformita’ alle prescrizioni dell’ing. (OMISSIS) (intervenuto sul posto in luogo degli imputati mai comparsi) il (OMISSIS) provvide a puntellare un pilastro risultato “ammalorato”. Appaiono peraltro del pari incontestabili la legittimita’ e la correttezza delle argomentazioni con cui la Corte d’appello ha evidenziato che al (OMISSIS), il cui operato restava comunque subordinato alle direttive del progettista e del direttore dei lavori, non avrebbe potuto farsi risalire la responsabilita’, per aver omesso “di sua iniziativa”, quasi incolpandolo di non aver provveduto, in surrogazione dell’inerzia dei coimputati e della lacunosita’ dello stesso progetto dell’intervento di ristrutturazione dell’appartamento de quo, al puntellamelo ovvero al consolidamento preventivo di tutti i pilastri. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali, la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 676 c.p., comma 2, cosi’ qualificata l’originaria imputazione ex articoli 434 e 449 cod. pen., perche’ estinto detto reato per prescrizione.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati agli effetti civili nonche’ il ricorso proposto dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna queste ultime al pagamento delle spese processuali.

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