Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 aprile 2015, n. 17650

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. DI STEFANO P. – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1654/2011 del 9/10/2012 del TRIBUNALE DI BARI;

visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Bari che il 9 ottobre 2012 lo condannava alla pena pecuniaria di euro 1000 di multa nonche’ al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile per il reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2 per aver eluso l’esecuzione di un provvedimento civile consistente nell’ordine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di (OMISSIS) relativa ad un presunto inadempimento ad un contratto preliminare di compravendita da parte di (OMISSIS), promittente venditore.

Con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto l’ordine giudiziario di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale non e’ tutelato dall’articolo 388 c.p., comma 2.

Il ricorso e’ infondato.

Questa Corte ha ritenuto che il provvedimento cautelare cui fa riferimento l’articolo 388 c.p., comma 2 e’ qualsiasi provvedimento atto ad incidere sull’esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell’ordine non potendo essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole della esecuzione civile.

La sentenza impugnata ha, in conformita’ a tali regole, accertato la caratteristica di incidenza del provvedimento civile sull’esercizio della proprieta’, nella impossibilita’ di esecuzione coattiva, con accertamenti in fatto che, in quanto immuni da vizi logici, non possono essere sindacati in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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