Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 13 aprile 2015, n. 15184

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 382/2013 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 13/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio sulla durata della sospensione della patente di guida con diretta determinazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione censurando per violazione di legge la sentenza emessa ai sensi dell’articolo438 cod.proc.pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona nei confronti di (OMISSIS), imputato dei reati di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 7, e articolo 187, comma 8, e condannato alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per la durata di un anno.

2. Il Procuratore ricorrente deduce che dalla stessa sentenza emerge che l’autocarro Renault tg. (OMISSIS) condotto dall’imputato e’ di proprieta’ di un terzo, estraneo al reato; per tale ragione, il periodo di durata della sospensione della patente di guida avrebbe dovuto essere raddoppiato, per cui non poteva essere inferiore, per ciascun reato, ad un anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Nel caso di specie, la pronuncia di condanna concerne il rifiuto opposto dall’imputato di sottoporsi agli accertamenti per verificare sia il tasso alcolemico sia se il conducente si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l’articolo 186 C.d.S., comma 7, richiamato dall’articolo 187, comma 8, stesso decreto, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.

2.1. Il decidente risulta aver correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno, determinando la misura della sanzione in un periodo di sei mesi con riguardo a ciascuna ipotesi di reato. Non puo’, infatti, trovare applicazione alle ipotesi di reato contestate a (OMISSIS), in virtu’ del divieto di analogia in malam partem, la regola stabilita dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), che prevede che la sanzione amministrativa accessoria sia raddoppiata nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

2.2. Il Collegio, pur consapevole che questa stessa Sezione ha recentemente affermato una diversa interpretazione del rinvio operato dall’articolo 186 C.d.S., comma 7, all’articolo 186, comma 2, lettera c) (Sez.4, n.46390 del 16/10/2014, Bianchi, n.m.), e’ propenso a condividere la diversa interpretazione fornita sul punto in altra pronuncia (Sez.6, n. 36396 del 10/07/2014, Farinelli, n.m.), in cui si e’ ritenuto che il richiamo previsto nella fattispecie incriminatrice alle sanzioni di cui all’articolol86, comma 2, cod. strada debba intendersi limitato alla sanzione penale, non a quella amministrativa accessoria.

3. A simile conclusione conducono valutazioni interpretative di natura letterale, diacronica e sistematica.

3.1. Sotto un profilo letterale, sebbene l’articolo 186 C.d.S., comma 7, contenga un espresso richiamo all’articolo 186, comma 2, lettera c), tale norma stabilisce che, in caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente e’ punito con le “pene” di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186, cod. strada. Come si vede, il legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che e’ stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all’invito a sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne l’individuazione delle pene principali, da applicarsi alla fattispecie in esame, ha effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lettera c), cioe’ a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la piu’ grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza. In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il legislatore ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando ad altra disposizione di legge, con esclusivo riferimento alle “stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. Il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell’articolo 186 C.d.S., – dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo – alle “modalita’ e procedure previste dal comma 2 lettera c)” del medesimo articolo 186, risulta limitato, secondo l’interpretazione letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo presenti nella norma alla quale viene fatto il rinvio “modalita’ e procedure” attinenti alla sospensione della patente di guida ed essendovi, al contrario, espresso riferimento a modalita’ e procedure che regolano la confisca del veicolo sia laddove e’ stabilito che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato”, sia laddove si dispone che “Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter”.

3.2. Sotto un profilo diacronico la, invero, infelice formulazione della norma che qui occorre interpretare, deriva dalla genesi legislativa dei due testi normativi. Il vigente testo dell’articolo 186, comma 7, e’ stato infatti inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, mentre, in precedenza, la condotta del rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto del modifiche introdotte al codice della strada dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella Legge 2 ottobre 2007, n. 170. Come chiaramente indicato nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge n. 92 del 2008, il legislatore intervenne con decretazione di urgenza per fronteggiare l’incremento “esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcool e stupefacenti; e, in tale prospettiva finalistica, introdusse significative modifiche agli articoli 186, 187 e 222 C.d.S., tra le quali il ripristino della rilevanza penale delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nella relazione, sul punto di interesse, si osserva che “la depenalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilita’ di addivenirsi a condanne per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S., risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza”. Il perseguimento dei richiamati obiettivi e’ stato quindi tecnicamente realizzato con la previsione, contenuta nel primo periodo dell’articolo 186 C.d.S., comma 7 relativa alla applicazione, in caso di rifiuto, come sopra si e’ evidenziato, delle “pene di cui al comma 2, lettera c)”.

3.3. La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida era gia’ presente nel previgente testo normativo ed era comminata unitamente al fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di salvaguardia “salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, da intendersi chiaramente riferita all’inapplicabilita’ della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell’illecito amministrativo. Nel 2008 il legislatore si e’ limitato ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione: “La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca deh veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. Il dato letterale, tenendo distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo dell’articolo 186 C.d.S., comma 7, rispettivamente, alle “pene di cui comma 2, lettera c)” ed alle “modalita’ e procedure previste dal medesimo articolo 186, comma 2, lettera c)”, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, impone di escludere che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministrative accessorie possa mutuarsi dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), essendo prevista un’autonoma disciplina che rinvia a quest’ultima norma con esclusivo riferimento alle modalita’ e procedure previste a proposito della confisca. Al momento in cui la condotta qui in esame ha nuovamente acquisito natura di reato, l’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), non prevedeva, si noti, il raddoppio della sospensione della patente di guida in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, introdotto solo successivamente con Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

3.4. Ben piu’ articolata e’ stata la vicenda normativa della confisca, alle cui modalita’ e procedure applicative ragionevolmente il legislatore ha ritenuto di fare espresso rinvio anche nell’ipotesi criminosa qui in esame. Diversamente da quanto previsto dal previgente Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 132, nonche’ dallo stesso Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, al momento della sua entrata in vigore, con l’emanazione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, era stata introdotta l’obbligatorieta’ della confisca del veicolo: in particolare, la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato doveva essere sempre disposta, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, in base alle modifiche apportate dal citato testo normativo all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), al quale rimandava quanto alle modalita’ applicative della misura di sicurezza l’articolo 186 C.d.S., comma 7. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, n. 196, ha dichiarato l’illegittimita” costituzionale dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2”, cosi’ espungendo dall’ordinamento, seppure al dichiarato fine di escludere la retroattivita’ della misura di sicurezza in linea con i principi derivanti dall’articolo 7 CEDU, il richiamo alle ipotesi di confisca obbligatoria legate all’intrinseca illiceita’ del bene che era servito per commettere il reato. Tali norme non derogano, ora, al principio generale dettato dall’articolo 240 c.p., comma 1, in virtu’ del quale la confisca delle cose che servirono per commettere il reato e’ consentita solo in caso di condanna della persona alla quale le stesse appartengono. Giova, inoltre, sottolineare che l’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), e’ stato parzialmente modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” anche con lo specifico richiamo all’articolo 224 ter C.d.S., (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), da tanto desumendosi che la confisca, prevista per la piu’ grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nonche’ per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, sia ora qualificata come sanzione amministrativa e non piu’ penale, come in precedenza (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042; Corte Cost. n.196 del 12 maggio 2010). Ciononostante, pur essendo rimasto fermo l’obbligo per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida), si tratta di obbligo legato alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa e’ prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza (Sez.4, n. 44908 del 16/11/2010, Marchetti, n.m.).

3.5. Ma anche sotto un profilo sistematico la diversa disciplina delle sanzioni amministrative accessorie afferenti al reato in esame trova una sua giustificazione nell’intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali piu’ contenuti, in ragione della distinta oggettivita’ giuridica dei reati contemplati dall’articolo 186, comma 2, e dall’articolo 186, comma 7, (nonche’ articolo 187, comma 8), la sanzione accessoria della sospensione della patente nell’ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all’utilizzo del veicolo ma si sostanzi, a ben vedere, nella frapposizione di un ostacolo all’accertamento di un altro reato.

4. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, previa enunciazione del seguente principio di diritto: “il rinvio alle stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, contenuto nel secondo periodo dell’articolo 186 C.d.S., comma 7, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalita’ e procedure, contenute nell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’articolo 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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