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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 luglio 2015, n. 28827. In tema di durata della custodia cautelare, l’astensio­ne dei difensori dalle udienze, proclamato in conformità del codice di autoregolamentazione e prontamente comunicato al giudice, costi­tuendo un esercizio di un diritto di libertà, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma pri­mo, lett. a) cod. proc. pen., con la conseguenza che nel computo del limite temporale massimo, pari al doppio dei termini di fase, deve te­nersi conto anche del periodo relativo al rinvio della udienza; a) L’astensione del difensore dalle udienze, in adesione a disposi­zione indette dalle organizzazioni professionali di categoria, non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impe­dimento, perché è espressione dell’esercizio di un diritto di li­bertà il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizione formali e sostanziali indicate dalla pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio dell’udienza (anche delle udienze camerali); b) L’astensione del difensore dall’attività di udienza quale condot­ta susseguente all’adesione alle iniziative di categoria profes­sionale ed in quanto esercizio di un diritto, rientra fra le ipotesi di cui all’art. 304 I^ comma lett. a) c.p.p. ; c) L’ipotesi di cui all’art. 304 I^ comma lett. a) cod.proc.pen. prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare, con il limite massimo previsto dal VI comma del doppio dei termini di fase

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 luglio 2015, n. 28827 Motivi della decisione A.A., imputato della violazione dell’art. 416 bis c.p., in atti sottoposto al regime della carcerazione preventiva, trami­te il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 9.10.2014 con la quale il Tribunale di Catanzaro, giudicando in fase di appello ex art. 3...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13511. La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle Usl spetta alle Regioni, in via concorrente con le c.d. gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie, fruenti della soggettività dell’ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl, in veste di commissario liquidatore), in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale fa escludere l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle medesime gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. Questo principio si applica anche alle domande di arricchimento proposte a norma dell’art. 2041 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13511 Svolgimento del processo 1.- Con citazione notificata il 23.4.1998 la Tecnoelettronica Sud srl ha convenuto in giudizio l’Assessorato Regionale della Sanità della Regione Siciliana e ne ha chiesto la condanna al pagamento di £. 48.129.801, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 giugno 2015, n. 26840. I comportamenti che incidono sulla formazione del bando di gara che venga successivamente emesso, devono essere inquadrati nella fattispecie prevista dall’art. 353 c.p., a nulla rilevando che gli stessi sono stati posti in essere nel periodo precedente all’introduzione dell’art. 353 bis c.p., fattispecie che trova applicazione in relazione a tutti i comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara nei casi in cui questa non venga successivamente bandita, purché il procedimento amministrativo abbia avuto origine

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 25 giugno 2015, n. 26840 Considerato in fatto B.G. (mediatore), L.C. (direttore regionale presso l’assessorato alla sanità della regione (OMISSIS)), N.D. (responsabile dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale di (…) e direttore scientifico del progetto (omissis)), D.P.S.M. (già presidente di due società del gruppo General electric company), in concorso...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 giugno 2015, n. 24535. Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 giugno 2015, n. 24535   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott....