cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 luglio 2015, n. 29065

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3.12.2014 il G.I.P. del Tribunale di Velletri non convalidò l’arresto in flagranza di S.M. per il reato di cui all’art. 640 comma 1 e 2 n. i cod. pen. ritenendo che per la convalida dell’arresto deve aversi riguardo non al momento consumativo del reato (nella specie a consumazione prolungata) ma alla condotta realizzata.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri deducendo violazione di legge in quanto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 4 sent. n. 1537 del 2.10.209 dep. 14.1.2010 Rv. 246294) ha affermato che nei reati a consumazione prolungata si hanno singole azioni dei reato con conseguente protrazione della flagranza.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.
Con riferimento alla tipologia dei reati a consumazione prolungata, questa Corte ha affermato che il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1537 del 02/10/2009 dep. 14/01/2010 Rv. 246294. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all’atto dell’intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto).
Nel caso in esame è ipotizzato il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico conseguente alla percezione di assegno di accompagnamento conseguente ad artifici e raggiri.
Trattandosi di reato a consumazione prolungata il reato è flagrante in relazione ad ogni singola percezione di danaro.
2. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame.

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