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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20305. Il contratto può essere annullato ai sensi dell’art. 1434 cod. civ. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti – su iniziativa probatoria della parte che promuove la domanda di annullamento – quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. Secondo un consolidato indirizzo, invero, cui si presta adesione, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante, il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 9 ottobre 2015, n.20305 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 1427, 1434 e 1438 cod.civ. e vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte d’appello ravvisato l’inconfigurabilità della minaccia di far...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 settembre 2015, n. 36383. L’ordine di demolizione di un immobile abusivo si trasmette a chi lo ha ereditato per successione mortis causa. Esso deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se del tutto estranei alla commissione del reato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 settembre 2015, n. 36383 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 settembre 2015, n. 36475. L’attenuante della riparazione del danno ha una ratio oggettiva volta a riparare integralmente il pregiudizio sofferto dalla vittima, con la conseguenza che si applica non solo quando la riparazione è stata effettuata dalla compagnia assicurativa, ma anche quando è stata effettuata dalla compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà di un datore di lavoro e il fatto è stato realizzato da un dipendente che era alla guida del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 settembre 2015, n. 36475 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 settembre 2015, n. 36669. Il licenziamento e la limitazione della libertà personale del coniuge obbligato al mantenimento non gli evitano la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare se sopravvenuti alle violazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 settembre 2015, n. 36669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. BASSI Alessandra...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta

Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 settembre 2015, n. 18296. In tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 settembre 2015, n. 18296 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....