Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 settembre 2015, n. 18296

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 27572-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 342/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA-SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 19/07/2012, depositata l’11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

 

RITENUTO IN FATTO

 

La Societa’ contribuente ha impugnato una cartella di pagamento seguita all’iscrizione a ruolo di somme a titolo di IRPEG, ILOR, Imposta sul patrimonio netto delle imprese, quanto all’anno 1997, e IVA quanto all’anno 1998, oltre interessi e sanzioni, portate da sentenze pronunciate dalla CTP di Catania, ottenendone l’annullamento dalla Commissione di prima istanza mentre la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’inammissibilita’ e la tardivita’ dell’appello proposto dall’Ufficio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, non resistito dalla contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. ed il Presidente ha fissato l’udienza del 10 giugno 2015 per l’adunanza in camera di consiglio.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il primo motivo di ricorso – proposto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 22 e 52 laddove la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello in ragione della mancata produzione della ricevuta di spedizione – e’ fondato.

La sentenza impugnata da conto, difatti, della produzione di copia della ricevuta di ritorno; il che comporta l’applicabilita’ dell’indirizzo della Corte il quale ha chiarito che il deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato e’ idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell’avviso di spedizione, giacche’ esso riporta la data di spedizione (Cass. n. 4615/2008; id. N. 1174/2010; n. 8842/2014), anche in considerazione del principio, di recente ribadito, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, decorre non gia’ dalla data della spedizione, bensi’ da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass. Ord. n. 12027/2014 che riprende Cass. n. 9173/2011).

La produzione della ricevuta di ritorno determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione dell’articolo 156 c.p.c. in ragione dell’affermata irrilevanza della fotocopia di spedizione nonche’ l’inammissibilita’ per carenza di interesse ad agire del terzo motivo di ricorso, il quale censura la statuizione di tardivita’ del ricorso, in osservanza del principio secondo cui “qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motive di gravame, cosi’ spogliandosi della potestas iudicandi sul relative merito, proceda, poi, comunque, all’esame di quest’ultimo, e’ inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto” (Cass. SS.UU. n. 24469/2013).

Ne consegue, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per il regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

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