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COrte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2014, n. 8264. Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978, analogamente al riscatto nella materia agraria, integra un diritto potestativo che si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina ex lege l'acquisto della proprietà dell'immobile a favore del retraente. Tale dichiarazione può essere effettuata anche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto di riscatto, ed in tale seconda ipotesi la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che detta procura sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l’immobile, in quanto la parte, con la sottoscrizione della procura, fa proprio tale contenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  9 aprile 2014, n. 8264 Svolgimento del processo 1. La s.a.s. Supermarket del legno conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. Cristallo, nonché G.A. e Ad. e – premesso di condurre in locazione una parte di un più ampio immobile di proprietà delle convenute G....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2014, n. 8462. In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  10 aprile 2014, n. 8462 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.B. contro la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda formulata nei confronti della s.p.a. San Paolo IMI avente ad...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8129. Respinta la domanda risarcitoria di un motociclista, il quale, alla guida del proprio motociclo, nell'accingersi ad una svolta verso sinistra, passava sopra un tombino che presentava una superficie liscia, ragion per cui la moto, persa aderenza, piegava verso terra, causandone la caduta, con conseguenti danni alla sua persona e al mezzo meccanico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8129 I fatti A.P., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Torino l’omonimo comune, espose che, nel marzo del 2004, alla guida del proprio motociclo, nell’accingersi ad una svolta verso sinistra, passava sopra un tombino che presentava una superficie liscia, ragion per cui la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8153. È vero che dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, nell'ambito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., e che tali doveri possono indurre a individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto. Ma non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell'immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all'accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor, al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabile ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., tali da giustificare una richiesta di risarcimento dei danni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8153 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2003 la s.p.a. Como Calcio ha convenuto davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. Temporary, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 178.218,67, a saldo del corrispettivo promessole tramite un contratto di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 7210. Il locatore deve risarcire i danni, a titolo di lucro cessante, all'impresa affittuaria nel caso in cui essa dimostri che la diminuzione del fatturato sia dipesa dalla cattiva manutenzione dell'immobile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 7210 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2014, n. 8184. Ai sensi dell'art. 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento è la persona giuridica (“l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento”) e non il legale rappresentante o l'amministratore unico quale organo della stessa, allorché nella gestione di una azienda nel campo sanitario che tratta dati di natura comune e sensibile dei propri pazienti subentri, a seguito di contratto di affitto, una distinta società avente personalità giuridica, questa diventa titolare del trattamento e, come tale, ha l'obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 del codice prima dell'inizio del trattamento dalla medesima effettuato, a nulla rileva che l'amministratore di detta società sia la medesima persona fisica rivestente la qualità di legale rappresentante della diversa società proprietaria dell'azienda sanitaria, e che quest'ultima avesse, a suo tempo, quando esercitava direttamente l'attività sanitaria, provveduto alla prescritta notifica.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2014, n. 8184 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 dicembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La Casa di cura Prof. E. F. s.r.l. unipersonale è struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 aprile 2014, n. 7864. Il titolo esecutivo in possesso dell’agente di riscossione non è sorretto da un provvedimento giudiziale ma amministrativo e non rientra, pertanto, nelle categorie dell’ipoteca legale o volontaria per cui è prevista la revoca

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 aprile 2014, n. 7864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FALLIMENTO DELLA PSS.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. MT, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico n....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877. Tenuto conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (articolo 2643 c.c., n. 2), disciplina cui l'articolo 1026 c.c., fa riferimento in materia di diritto di abitazione. Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall'usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l'usufruttuario e' obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, e' l'usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa (nella specie, l'unita' immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre e' il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, cosi', una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario ed al nudo proprietario

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...