cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 agosto 2014, n. 18248

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13597-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 127/2007 del TRIBUNALE DI LATINA SEDE DISTACCATA DI TERRACINA, depositata il 01/06/2007 R.G.N. 809/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 127 del di’ 1.6.07 della sezione distaccata di Terracina del tribunale di Latina, con cui e’ stata rigettata l’opposizione del primo contro l’esecuzione immobiliare ai suoi danni intrapresa – dal padre del primo, (OMISSIS), usufruttuario del bene poi mancato ai vivi, al quale e’ succeduta l’erede (OMISSIS) – per un ingente credito per risarcimento del prolungato abusivo godimento dello stesso immobile la cui nuda proprieta’ era stata donata al primo, siccome da loro costituito in fondo patrimoniale con atto del 25.10.93.Per quel che qui ancora interessa, il tribunale, adito con ricorso depositato il 9.9.05, dopo avere affermato in motivazione l’inammissibilita’ della riunita opposizione di terzo dispiegata da (OMISSIS) in merito ad altro cespite pure pignorato, ma per il quale vi era stata rinunzia del procedente, rigetto’ l’opposizione ritenendo, una volta affermata l’inerenza diretta del credito alle esigenze del fondo patrimoniale, decisiva l’anteriorita’ di questo rispetto alla costituzione del fondo.
Resiste con controricorso (OMISSIS); e, per la pubblica udienza del 4.6.14, il solo (OMISSIS) deposita altresi’ memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente in relazione al regime di impugnabilita’ delle sentenze rese su opposizioni all’esecuzione o di terzo nel periodo di vigenza del testo dell’articolo 616 cod. proc. civ. introdotto dalla Legge n. 52 del 2006, articolo 14.
Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il regime di impugnazione di una sentenza – e cioe’ la facolta’ di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione; pertanto, se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex articoli 615 o 619 cod. proc. civ. e’ stata pubblicata fra il 1.3.06 ed il 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del, processo, non e’ piu’ ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’articolo 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla Legge n. 52 del 2006 (senza alcuna disciplina transitoria), ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7 (Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3025; Cass. 7 novembre 2012, n. 19273; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972; Cass. 7 novembre 2013, n, 25055; Cass., ord. 15 ottobre 2013, n. 23391; Cass., ord. 31 gennaio 2014, n. 2105; Cass., ord. 20 febbraio 2014, n. 4117; Cass., ord. 21 marzo 2014, n. 6757).
3. Sempre in via preliminare, poiche’ la sentenza impugnata e’ stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtu’ della disciplina transitoria di cui alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, comma 5) l’articolo 366-bls cod. proc. civ. e, di tale norma, l’interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).
4. Vanno a questo punto esaminati partitamente i motivi di doglianza, a cominciare dal primo.
4.1. Questi i termini della questione.
4.1.1. Con il motivo in esame i ricorrenti si dolgono di “violazione e falsa applicazione degli articoli 168-170-2901 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione”, sostenendo (in ricorso alla pag. 3 – decima e diciassettesima riga – ed alla pag. 8) essere intervenuta la donazione prima del matrimonio ed incentrando la loro analisi sull’esclusivita’ del rimedio dell’azione revocatoria in ogni caso in cui, come nel presente, il credito fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale; e concludono coi quesiti del seguente testuale tenore: “A- i beni immobili costituenti il fondo patrimoniale, istituito ai sensi dell’articolo 167 c.c., possono essere oggetto di esecuzione espropriativa ai sensi dell’articolo 170 c.c. nel caso in cui il fondo stesso e’ costituito successivamente la formazione dell’obbligazione della cui esecuzione si tratta? B- l’azione esecutiva promossa contro il debitore per obbligazioni da questo contratte antecedentemente il suo matrimonio, puo’ aggredire i beni costituenti il fondo patrimoniale ex articolo 170 c.c. istituito dal debitore successivamente il suo matrimonio? C- ritenuta la costituzione del fondo patrimoniale atto dispositivo dei beni da parte del debitore, ricorre il rimedio degli articoli 2901-2902 c.c. avverso l’atto pregiudizievole del vantato diritto?”.
4.1.2. La controricorrente contesta la fondatezza della tesi dell’esclusivita’, quale rimedio per i titolari di ragioni di credito anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, dell’azione revocatoria, sviluppando ulteriori argomentazioni a sostegno dello scostamento, gia’ operato dal giudice del merito, da Cass. 3251/96 (che aveva esteso il divieto di pignorabilita’ dei beni in fondo patrimoniale anche per crediti antecedenti alla costituzione del fondo stesso) ed auspicando il superamento del relativo approdo ermeneutico.
4.1.3. La gravata sentenza, dal canto suo, si diffonde nella disamina delle ragioni in base alle quali discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (segnatamente, da Cass. 9 aprile 1996, n. 3251) per affermare la non estensione del divieto di espropriabilita’ di cui all’articolo 170 cod. civ. alle fattispecie in cui sia azionato un credito anteriore alla costituzione del bene in fondo patrimoniale; e si richiama alla giurisprudenza di merito che ha identificato, quale immancabile presupposto per l’operativita’ delle esenzioni previste dall’articolo 170 cod. civ., l’anteriorita’ della costituzione del fondo patrimoniale rispetto al sorgere del credito per il cui soddisfacimento si agisce esecutivamente.
4.1.4. Nella memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ., soprattutto ai paragrafi 3 ss. (a partire dalla pagina 6), il solo (OMISSIS) argomenta lungamente sulla natura e sulla funzione del fondo patrimoniale, per poi ribattere alle argomentazioni di controparte in ordine ai presupposti per l’espropriabilita’ dei diritti reali in esso costituiti, segnatamente sostenendo trovare le ragioni creditorie fondamento in un atto di donazione paterna che non aveva certo previsto la strumentante del bene. E richiama la giurisprudenza di legittimita’ in punto di onere della prova e di estensione del regime di inespropriabilita’ anche ai crediti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale; per poi sostenere, in conclusione, avere mancato di motivare il giudice del merito sulla formazione dell’obbligazione e su tutti gli altri presupposti per procedere in executivis.
4.2. Ora, la peculiarita’ della fattispecie (quale si evince dall’accertamento in fatto, non adeguatamente contrastato dai ricorrenti, contenuto al capoverso della terza facciata della gravata sentenza) sta in cio’, che il credito azionato in via esecutiva – facente capo al defunto (OMISSIS) – ha ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall’abusivo godimento, da parte dell’esecutato che vi ha abitato con la consorte, di quel bene la cui nuda proprieta’ era stata donata dal creditore riservatario dell’usufrutto in tempo anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
Poiche’ non e’ dato dal ricorso evincere – al di la’ di alcuni generici e pertanto inservibili richiami alla documentazione in atti, di cui manca pero’ (in violazione del n. 6 dell’articolo 366 cod. proc. civ.) l’invece indispensabile trascrizione ed indicazione della sede processuale di produzione – diversi ed appaganti riscontri degli elementi costitutivi del diritto azionato in via esecutiva, ne consegue l’intangibilita’, in questa sede, di due presupposti di fatto – a fronte della costituzione del fondo patrimoniale in data 25.10.93 – posti dalla gravata sentenza a base della decisione:
– un primo (v. quinta facciata, quarto periodo della sentenza di merito), che il credito azionato (e non l’usufrutto, non essendosi a questo riferito il tribunale) e’ maturato a partire dall’ottobre 1983: affermazione per contestare efficacemente la quale sarebbe stato indispensabile riprodurre il testo del titolo esecutivo azionato, il quale costituisce, per il giudice dell’esecuzione, giudicato esterno, da documentarsi dal ricorrente che ne contesta l’interpretazione o la lettura;
– un secondo (ultimo periodo della terza facciata), che entrambi i coniugi avevano poi utilizzato l’immobile, non rilevando se anche per un intervallo temporale cospicuo (come potrebbe arguirsi dall’entita’ della condanna e dalla data della sua pronunzia in rapporto a quella della donazione con riserva di usufrutto, delle nozze e della costituzione del fondo).
Il credito per il quale si e’ agito in executivis non sorge, allora, stando alla ricostruzione in fatto operata nella gravata sentenza, in virtu’ della donazione, ma del concreto abusivo diretto sfruttamento del bene da parte dei coniugi (il donatario della nuda proprieta’ e sua moglie), con contemporanea indebita compressione dei diritti di godimento o fruizione dell’usufruttuario; e, siccome relativo ad una condotta permanente, matura per tutta la durata della condotta stessa che ne e’ il fatto costitutivo. In definitiva, il credito non e’ anteriore alla formazione della famiglia, ma si riferisce ad un periodo in parte, ma preponderante, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale ed in parte successivo.
In ogni caso, il credito stesso – a prescindere e cioe’ prima ancora da un tale sviluppo temporale – era effettivamente inerente, siccome relativo al risarcimento del prolungato e permanente abusivo godimento del bene – oggetto del fondo patrimoniale e che e’ stato poi pignorato – da parte proprio dei coniugi e quindi della famiglia da loro formata, ai bisogni di questa.
4.3. Tale conclusione e’, del resto, inequivocabilmente raggiunta dalla stessa gravata sentenza, per la quale il debito, indipendentemente dalla natura dell’obbligazione, “ha inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari” (v. terzo periodo della quarta facciata): cio’ che e’ perfino ovvio, visto che l’obbligazione si origina dal fatto della protratta occupazione – indebita, ma – abitativa del bene costituito in fondo patrimoniale proprio da parte dei componenti della famiglia.
4.4. Cosi’ inquadrata la censura e rapportata a tali fatti, e’ evidente la sua infondatezza.
Invero, in una fattispecie cosi’ strutturata e’ decisiva e dirimente, in quanto logicamente preliminare e raggiunta dalla gravata sentenza in base a considerazioni non qui revocabili in dubbio anche per i visti difetti di autosufficienza del ricorso, la circostanza dell’asserita inerenza del credito ai bisogni della famiglia.
Ma allora diviene irrilevante l’approfondimento della ulteriore questione, su cui invece si diffonde la gravata sentenza – e conseguentemente si concentrano i ricorrenti – dopo la chiara conclusiva affermazione dell’inerenza del credito ai bisogni della famiglia, dell’epoca di insorgenza di esso: per giungere essa ad escludere dal beneficio dell’esenzione dall’espropriazione i casi di crediti anteriori alla costituzione del fondo.
4.5. Ora, l’articolo 170 cod. civ. statuisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”; ed al riguardo bene si sostiene non solo – con affermazione peraltro contrastata – che l’istituto integri un divieto di espropriazione avente natura di eccezione al principio generale della responsabilita’ patrimoniale del debitore, ma comunque che un tale divieto si basi sulla necessaria coesistenza di almeno tre presupposti (della cui prova e’ onerato l’esecutato: da ultimo, v. Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, ovvero Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011):
– di un elemento formale, cioe’ della rituale annotazione a margine del registro di stato civile;
di un elemento oggettivo, cioe’ l’estraneita’ del credito ai bisogni della famiglia;
– di un elemento soggettivo, cioe’ la consapevolezza del creditore di tale estraneita’.
E’ ben vero che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e’ costante nell’escludere, nonostante il tenore testuale della norma e con l’evidente scopo di garantire la massima operativita’ concreta possibile all’istituto in preponderante tutela delle esigenze della famiglia, la rilevanza dell’elemento soggettivo – ai fini dell’operativita’ del divieto di espropriazione – in caso di credito extracontrattuale e perfino in caso di credito anteriore: giungendo cosi’ ad escludere l’assoggettabilita’ ad espropriazione dei beni oggetto di fondo patrimoniale pure per i crediti extracontrattuali (da ultimo, Cass. 5 marzo 2013, n. 5385).
Ma il medesimo approdo ermeneutico, sia per l’insuperabilita’ del relativo argomento testuale che in coerenza con la funzione stessa dell’istituto, esige pur sempre – o, se non altro, postula senza dubbio o per implicito – la compresenza almeno degli altri due elementi, quello formale (sul quale, tra le ultime, v. pure Cass. 16526/12, Cass. 27854/13) e quello oggettivo.
In tal modo, pure il credito extracontrattuale e’ ammesso a soddisfacimento sui beni in fondo patrimoniale, purche’ sussista una relazione tra il fatto generatore (o fonte generatrice) e le esigenze familiari (Cass. 18 luglio 2003, n. 11230; Cass. 5 giugno 2003, n. 8991); ed intese poi queste ultime in senso relativamente ampio, quali quelle volte al pieno soddisfacimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonche’ al potenziamento della sua capacita’ lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 134/84, Cass. n. 11683/01, Cass. n. 15862/09, Cass. 411/13: con formula quindi piuttosto ampia, tale da comprendere anche esigenze ritenute soggettivamente tali dai coniugi).
4.6. Inutilmente si discute quindi dell’epoca di insorgenza del credito per cui si agisce esecutivamente su di un bene oggetto di fondo patrimoniale, ove quel credito sia comunque pacificamente relativo ad esigenze o bisogni della famiglia.
Cio’ che rileva, infatti, a fondare l’ordinaria assoggettabilita’ del bene, oggetto di fondo patrimoniale, ad espropriazione e’ l’intrinseca correlazione tra il credito azionato e la destinazione del primo: la limitazione teleologica della generale responsabilita’ patrimoniale, normalmente invece non riducibile per atto unilaterale del debitore, dei coniugi non soffre quindi restrizioni, perche’ la funzione di quei beni e’ rispettata proprio con la loro concreta utilizzazione per il soddisfacimento di crediti sorti in funzione dei bisogni della famiglia, sicche’ quei beni rispondono, in concreto, proprio alla finalita’ cui erano stati eccezionalmente riservati.
Non rileva quindi, se non altro nella fattispecie ed in ragione della sua peculiarita’, si’ da restare impregiudicata in questa sede, l’eventuale verifica della tenuta della giurisprudenza di legittimita’ in punto di estensione del divieto di espropriabilita’ ai crediti anteriori alla data di costituzione del fondo, ove volesse attribuirsi rilievo alle esigenze di parita’ di trattamento tra debitori, anche alla stregua delle alternative offerte dai nuovi strumenti processuali di tutela apprestati dall’ordinamento anche per i cosiddetti insolventi civili.
4.7. Il rigetto dell’opposizione degli odierni ricorrenti poteva quindi basarsi semplicemente sulla conclusione raggiunta per prima dalla gravata sentenza, ove correttamente sviluppata o valorizzata e senza necessita’ di affrontare l’ulteriore – ed effettivamente problematico e controvertibile – profilo della rilevanza dell’epoca di insorgenza del credito.
Ma allora il motivo di ricorso non puo’ condurre alla chiesta cassazione, potendo essere sufficiente, affinche’ sia conforme a diritto il dispositivo di rigetto dell’opposizione e se del caso cosi’ intendendosi corretta – se non limitata – la motivazione della gravata sentenza, l’applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale), la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui derivi da risarcimento per abusivo godimento abitativo del bene staggito proprio da parte dei coniugi, rende sempre e comunque legittima l’esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo.
5. Col secondo motivo, non rubricato, i ricorrenti lamentano contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prova sull’estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia.
Ribatte la controricorrente per l’insussistenza di un vizio motivazionale censurabile in cassazione, configurando il mezzo, piuttosto, un tentativo di riesame dei fatti di causa: ma comunque bene evincendosi il procedimento logico-giuridico posto dal giudice a base della gravata sentenza.
Il motivo e’ inammissibile, perche’ non e’ corredato da alcun momento di sintesi o riepilogo previsti dall’articolo 366-bis cod. proc. civ.; eppure, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, applicabile per quanto ricordato sopra al punto 2, esige che a corredo del motivo di doglianza ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 siano formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680).
6. Infine, va esaminato il terzo motivo.
6.1. Con esso, la sola (OMISSIS) censura la gravata sentenza per l’esclusione della sua legittimazione ad opporsi in ordine al bene costituito in fondo patrimoniale, concludendo il mezzo col seguente testuale quesito: “ricorre la legittimazione ad agire ex articolo 619 c.c. a favore della coniuge contitolare del diritto di proprieta’ sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, nel caso in cui gli stessi siano pignorati in forza del debito personale del coniuge, contratto antecedentemente il matrimonio e la costituzione del fondo patrimoniale?”.
6.2. Ribatte (OMISSIS) che la legittimazione ad agire della (OMISSIS) e’ stata, nella gravata sentenza, esclusa soltanto quanto all’originaria opposizione di terzo in merito al bene al cui pignoramento il creditore procedente aveva nelle more rinunziato: mentre sull’opposizione all’esecuzione sul residuo compendio immobiliare costituito in fondo patrimoniale la pronunzia del tribunale era stata di rigetto nel merito, con chiara, quand’anche implicita, affermazione della legittimazione della coniuge dell’originario unico titolare del bene.
6.3. Effettivamente, la gravata sentenza – alla seconda facciata, ultimo e penultimo capoverso – valuta l’inammissibilita’ (non esplicitata poi in dispositivo) della sola separata opposizione di terzo della (OMISSIS) (riunita all’originaria opposizione dispiegata), ma evidentemente solo in relazione al cespite riguardo al quale il 7.4.03 il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la cancellazione dell’originario pignoramento, sia pure per intervenuta rinunzia parziale del procedente.
6.4. Il motivo di doglianza e’ pertanto inammissibile, perche’ prospetta una questione mai affrontata e risolta, e tanto meno nel senso contestato e neppure per implicito, dal giudice del merito.
7. Il ricorso – inammissibili il secondo ed il terzo motivo ed infondato il primo – va pertanto respinto ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza di posizione processuale, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS), liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

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