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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 26 agosto 2014, n. 36150

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. IASILLO Adria – rel. Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato (OMISSIS), quale difensore di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS));
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, 2 Sezione Penale, in data 23/01/2013.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Aldo Policastro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA
Con sentenza dell’11/07/2012, il Tribunale di Bergamo dichiaro’ (OMISSIS) responsabile dei reati di rapina aggravata (capo A, ritenendo assorbito in questo reato quello di estorsione contestato sub capo B) e di porto ingiustificato di due coltelli aggravato e – unificati i reati ex articolo 81 c.p. e con l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 prevalente sulle contestate aggravanti – lo condanno’ alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato e il P.G. proposero gravame. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23/01/2013, dichiaro’ inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato e in accoglimento dell’impugnazione del P.G. dichiaro’ (OMISSIS) colpevole anche del reato di tentata estorsione di cui al capo B e per l’effetto, ritenuta la continuazione, ridetermino’ la pena complessiva in quella di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Confermo’ nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato che eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarata inammissibilita’ dell’appello per essere lo stesso stato depositato prima che la nomina del difensore di fiducia che lo aveva redatto pervenisse in Cancelleria. Osserva in proposito che la nomina – effettuata dal ricorrente mentre si trovava detenuto – e’ comunque pervenuta alla Corte di appello prima della discussione e che in ogni caso tale ritardo e’ da addebitarsi “alle tempistiche dovute alla burocrazia del carcere”.
Il difensore dell’imputato conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato.
Infatti, la Corte di appello dichiara l’inammissibilita’ dell’impugnazione riferendosi genericamente all’articolo 591 c.p.p.; non specifica se ritiene il difensore non legittimato (perche’ la nomina e’ successiva alla presentazione dell’appello) oppure perche’ la nomina viene effettuata dall’imputato in data successiva alla scadenza del termine per impugnare. Dalla lettura della motivazione sembrerebbe che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’impugnazione solo perche’ quando sono stati presentati i motivi di appello da parte dell’Avvocato (OMISSIS), in data 25.10.2012, questi non era ancora stato nominato difensore di fiducia. Nomina effettuata dall’imputato detenuto in data 14.11.2012, quindi in data precedente alla scadenza del termine per impugnare (che era il 26.11.2012; circostanza che, quindi, confermerebbe che la decisione della Corte di appello si fonda sulla ritenuta non legittimazione del difensore) e comunque prima della discussione.
Orbene a prescindere da quale sia stata la ragione per cui la Corte di merito ha deciso l’inammissibilita’ dell’appello e’ evidente che si tratta di una decisione non condivisibile.
Infatti la Corte territoriale non ha tenuto conto che da sempre la Giurisprudenza di questa Corte – in conformita’ dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico – ha cercato di salvaguardare al massimo il diritto di difesa dell’imputato.
In proposito questa Corte ha, invero, affermato che devono ritenersi ammissibili i motivi presentati dal difensore di fiducia dell’imputato che non sia mai stato revocato, anche quando, a causa di sua assenza od impedimento, sia stato sostituito al dibattimento da un difensore di ufficio. La persistenza del rapporto fiduciario garantisce appieno le finalita’ propostesi dalla legge nell’articolo 201 cod. proc. pen. ed i motivi dedotti dal difensore di fiducia mai revocato debbono dunque ritenersi ammissibili, non diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di nomina conferita in un momento successivo alla presentazione della stessa dichiarazione di gravame (Sez. 6, Ordinanza n. 1983 del 28/11/1975 Cc. – dep. 17/03/1976 – Rv. 133717).
Il difensore “di fatto”, quello cioe’ che in caso di mancata citazione dell’imputato e di contestuale omesso avviso al difensore di fiducia abbia esercitato le funzioni di difensore acquisisce per la sua partecipazione al processo nella relativa veste i consequenziali poteri generalmente riconosciuti in materia dalla legge processuale, in particolare quelli relativi alle impugnazioni di cui agli articoli 192, 199 e 201 cod. proc. pen.. Il giudice del grado successivo sulla base dell’impugnazione proposta dallo stesso difensore “di fatto” utilmente puo’ prendere cognizione del processo ed esercitare tutti i correlativi poteri decisori senza preclusione processuale alcuna, anche preliminarmente in ordine alla rilevazione delle nullita’ verificatesi nel corso del processo e ancora operanti quali ragioni attuali di invalidazione di esso (nella fattispecie il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato a un difensore domiciliatario nominato di fiducia e poi revocato il quale nondimeno aveva impugnato la sentenza di secondo grado e redatto i motivi di gravame. Sez. 5, Sentenza n. 8577 del 26/04/1985 Ud. – dep. 05/10/1985 – Rv. 170571).
In tema di formalita’ per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilita’ della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’articolo 96 cod. proc. pen. non e’ una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam partem” (nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l’imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante piu’ fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell’atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell’imputato; Sez. 3, Sentenza n. 22940 del 27/03/2003 Ud. – dep. 26/05/2003 – Rv. 225528).
Qualora un avvocato si dichiari difensore di fiducia dell’imputato, ovvero sostituto di detto difensore ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen., intervenendo al dibattimento, se l’imputato e’ presente e nulla eccepisce, consentendo all’avvocato medesimo di svolgere l’ufficio della difesa, egli sostanzialmente ratifica l’assunto del difensore e i poteri dello stesso. Il conferimento dell’incarico difensivo, invero, costituisce un negozio a forma libera, valido ed efficace, allorche’ ne sia garantita la provenienza dall’interessato anche attraverso fatti o comportamenti univoci e concludenti (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale l’imputato eccepiva nullita’ del giudizio per avervi egli partecipato senza difensore, poiche’ venne assistito da avvocato in sostituzione di altro, mentre non esisteva agli atti alcuna dichiarazione in tal senso del difensore sostituito, la cui nomina, inoltre, sarebbe priva di efficacia, ai sensi dell’articolo 24 disp. att. cod. proc. pen., non avendo egli mai revocato la nomina di altri difensori precedentemente effettuata; Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 15/11/1995 Cc. – dep. 23/12/1995 – Rv. 203937).
E’ valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalita’ indicate dall’ari. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per “facta concludentia” (Sez. 2, Sentenza n. 15740 del 22/02/2011 Cc. – dep. 20/04/2011 – Rv. 249938; Conforme Sez. 6, Sentenza n. 16114 del 20/04/2012 Cc. – dep. 27/04/2012 – Rv. 252575).
Dalle decisioni di cui sopra emerge chiaramente che l’intento del Legislatore e’ quello di salvaguardare al massimo il diritto di difesa dell’imputato senza eccessivi formalismi e che l’interpretazione delle norme in tale materia deve essere in bonam partem.
Dunque nel caso di specie si e’ verificata una situazione certamente meno lontana da quanto previsto dall’articolo 96 c.p.p. rispetto ai casi sopra richiamati. Infatti l’imputato, detenuto, il cui difensore di fiducia, Avvocato (OMISSIS), aveva rinunciato al mandato in data 11.07.2012 e non aveva presentato appello si rivolge all’Avvocato (OMISSIS) (che lo assisteva gia’ in altre cause) che accetta l’incarico e presenta l’impugnazione. Che l’Avvocato (OMISSIS) fosse il difensore di fiducia dell’imputato lo si ricava non solo dal fatto che ha presentato l’appello, ma anche dalla circostanza che dopo 20 giorni dal deposito dei motivi di impugnazione e’ pervenuta la nomina dell’imputato del predetto Avvocato (tra l’altro la Corte di appello non ha detto nulla ne’ ha svolto accertamenti sul perche’ la nomina sia pervenuta 20 giorni dopo la presentazione dell’appello e se cio’ fosse dipeso dallo stato di detenzione del ricorrente). Quindi la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione che proveniva sicuramente dal difensore di fiducia dell’imputato; questi e’ stato, dunque, privato del diritto di far valere le sue ragioni avanti al Giudice di secondo grado che, tra l’altro, ha anche accolto l’impugnazione del Procuratore Generale.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.

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