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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 giugno 2015, n.11333. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, se la notificazione sia stata eseguita, dal punto di vista del notificante, presso il domicilio irritualmente eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non coevamente, cioè con attività di richiesta risultante “unico actu”, in modo che il destinatario possa percepire tale dato), sempre dal punto di vista del notificante, presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino, dal punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far decorrere il termine breve è solo la prima, ancorché nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra, dato che l’attività notificatoria a quest’ultima relativa è stata compiuta senza che ve ne fosse la facoltà, che era stata per fatto concludente rinunciata. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si deve considerare che abbia rinunciato ad avvalersi della possibilità di notificazione presso la cancelleria, potendo tale possibilità recuperarsi solo se il procedimento notificatorio così attivato non risulti perfezionato nei confronti del destinatario.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 1 giugno 2015, n.11333 Ritenuto in fatto Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro M.A. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 26 settembre 2013, con la quale il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 20485. Il reclamo per lamentare l’impedito esercizio del diritto di difesa in plurimi procedimenti penali per non avere potuto fruire di colloqui telefonici col proprio legale, pari a duecentoquaranta minuti, è ammissibile in quanto finalizzato a far rilevare la lesione del diritto soggettivo dell’imputato ad approntare una compiuta difesa mediante comunicazioni col proprio patrocinatore

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 maggio 2015, n. 20485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott. BONI Monica – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2015, n. 10037. In tema di mobbing, la circostanza che la condotta provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombono gli obblighi di cui all’art. 2049 cod. civ. ove quest’ultimo nella specie un’amministrazione comunale sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 maggio 2015, n. 10037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 maggio 2015, n. 22768. Risponde del reato di pornografia minorile chiunque utilizza un minore per la realizzazione di materiale pornografico, a nulla rilevando l’eventuale consenso prestato dalla persona minore d’età

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 maggio 2015, n. 22768 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 5 novembre 2012 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14 gennaio 2010 dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, appellata dal PM e dagli imputati P.A. , S.G.B....