Cassazione 10
Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 28 maggio 2015, n. 22768

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 5 novembre 2012 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 14 gennaio 2010 dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, appellata dal PM e dagli imputati P.A. , S.G.B. e G.F. , dichiarava – per quanto in questa sede rileva- Ma.An. , M.V. ed P.A. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi b), m) ed e) e li condannava alla pena di giustizia. Condannava inoltre P.A. al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita G.F. e Ma.An. e M.V. al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Pu.Fr. , danni da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisionale di Euro 10.000,00 ciascuno a carico del Ma. e del M. , ferme restando le provvisionali già liquidate in I grado. Dichiarava non doversi procedere nei confronti dello S. in ordine al reato di cui al capo f), limitatamente ai fatti commessi nel 2004 in quanto estinti per prescrizione; assolveva lo stesso S. dal reato lui ascritto al capo h) perché il fatto non sussiste, riducendo la pena nei suoi confronti a quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
Confermava nel resto l’impugnata sentenza anche con riferimento alle statuizioni civili.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1. G.F. (dichiarato colpevole del reato di cui al capo a), deducendo la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 1 comma, lett. e) c.p.p. (quanto alla ritenuta attendibilità e credibilità della Pu. ); la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’indulto;
2.2. P.A. (dichiarato colpevole dei reati ad esso ascritti a capi d ed e unificati dal vincolo della continuazione) deducendo la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 1 comma, lett. e), c.p.p. non emergendo ad avviso del ricorrente atti a comprovare l’avvenuta cessione di stupefacente alla Pu. , nonché in relazione al delitto di calunnia;
2.3. M.A. (limitatamente al capo e dell’imputazione) deducendo la omessa motivazione su punti decisivi per pervenire ad un giudizio di responsabilità;
2.4. S.G.B. (dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi f) e g), deducendo la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 1 comma, lett. e) c.p.p. (quanto alla attendibilità e credibilità della Pu. ); l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento alle intercettazioni disposte nel procedimento contro G.F. per i reati di violenza sessuale e spaccio; l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla imputazione di sfruttamento o utilizzazione della minore e alla produzione di materiale pornografico;
2.5. M.V. (dichiarato colpevole del reato di cui al capo m), la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 1 comma, lett. e) c.p.p. (quanto alla attendibilità e credibilità della Pu. ); l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dazione di denaro o altra utilità in cambio di prestazioni sessuali; la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento alle intercettazioni disposte nel procedimento contro G.F. per i reati di violenza sessuale e spaccio; l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla imputazione di sfruttamento o utilizzazione della minore e alla produzione di materiale pornografico.

Considerato in diritto

3. Le sentenze di merito così concordemente hanno descritto i fatti di causa: in data 12 settembre 2005 la minore Pu.Fr. si presentava al commissariato PS di (…) per presentare una denuncia nei confronti di G.F. , sostenendo di essere stata da quest’ultimo violentata, dopo averle fatto assumere sostanza stupefacente. Aveva altresì aggiunto che dopo circa quindici giorni dal primo episodio, il G. l’aveva chiamata e le aveva chiesto di incontrarla; lei si era rifiutata ma lui l’aveva raggiunta sulla spiaggia di (omissis) e dopo averle ancora offerto cocaina – che questa volta non aveva accettato – l’aveva violentata nuovamente. Precisava altresì che il G. le aveva mandato numerosi SMS e che lo aveva incontrato anche una settimana prima della denuncia; nell’occasione il G. l’aveva minacciata intimandole di non rilevare a nessuno l’accaduto, altrimenti le avrebbe fatto saltare la casa. Si era quindi confidata con P.A. dal quale aveva saputo che il G. si vantava di aver avuto rapporti sessuali con lei a pagamento in cambio di 50 Euro a prestazione e proprio il P. le aveva consigliato di denunciarlo. Il 12 settembre 2005 la Pu. , esaminata nuovamente in merito alla denuncia sporta nei confronti del G. , aveva ribadito le accuse, aggiungendo che il G. l’aveva anche invitata a partecipare a delle orge che organizzava nella sua abitazione, in cambio di denaro.
P.A. sentito a sommarie informazioni testimoniali aveva confermato che la ragazza gli aveva detto che il G. l’aveva violentata il 30 agosto a bordo della autovettura OPEL Corsa di proprietà dello stesso G. ; aveva anche riferito di aver avuto dei contrasti con lo stesso G. , il quale aveva raccontato alla sua convivente Ma.Na. , che lui aveva partecipato ad un’orgia. La Ma. si era particolarmente adirata e l’aveva aggredito; quindi lui era stato costretto a difendersi. Per tale fatto era stato arrestato per maltrattamenti.
Sentita anche la Ma. , quest’ultima aveva dichiarato di aver intuito che tra il P. e la Pu. esisteva una relazione sentimentale.
I fratelli della Pu. avevano poi riferito della vita sregolata della minore ed anche delle ragioni per le quali avevano attribuito la responsabilità di ciò a G. e P. . Avevano costatato che la sorella indossava abiti griffati ed aveva una disponibilità economica inadeguata rispetto alle condizioni economiche della famiglia. Avevano in particolare riferito di aver trovato il 3 settembre 2005 la ragazza sulla spiaggia di (omissis) e che a breve distanza vi erano sia il G. che il P. .
Il 12 ottobre 2005 la Pu. di presentava spontaneamente al Commissariato di Carbonia, dichiarando di aver presentato la denuncia nei confronti del G. per vendetta, spinta dal P. , – con cui aveva un rapporto sentimentale – che l’aveva accompagnata in caserma. Confermava invece di aver assunto sostanze stupefacenti in loro compagnia, ma di non sapere chi di volta in volta le procurasse.
In seguito a tali eventi erano state attivate le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso al G. , al P. ed alla Pu. ed erano in particolare emersi accordi fra la ragazza ed Ma.An. acchè la Pu. girasse o comunque fosse ripresa dietro compenso in scene erotiche.
Il 16 maggio 2006 la minore aveva presentato una querela nei confronti di alcuni soggetti tra cui S.G.B. con cui dietro compenso si era spesso accompagnata ed aveva avuto rapporti sessuali. La ragazza aveva anche prodotto numerose foto ed un rullino ed aveva specificato che lo S. l’aveva accompagnata più volte a (…) per acquistare cocaina che le offriva e consumavano insieme. Nello stesso periodo aveva aggiunto la Pu. aveva frequentato anche P.A. che le aveva offerto diverse volte cocaina e le aveva presentato il G. con cui aveva fatto più volte sesso in cambio di cocaina. Aveva ribadito che aveva presentato la denuncia nei confronti del G. dopo una lite tra quest’ultimo ed il P. che la aveva ricompensata per la falsa denuncia con 1.500,00 Euro.
Nel corso delle indagini la Pu. aveva precisato di aver avuto rapporti a pagamento anche con M.V. , amico del padre.
All’esito del giudizio di primo grado G.F. , P.A. e S.G.B. venivano dichiarati colpevoli del delitto di cessione di sostanza stupefacente alla Pu. e lo S. anche dei delitti di cui agli artt. 600 bis e 600 ter. Con la stessa sentenza il Ma. ed il M. venivano assolti dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste ed P.A. dal delitto di calunnia per non aver commesso il fatto.
Osserva la Corte: i reati di cui agli artt.81, 600 bis cod. pen. ascritti ad Ma.An. al capo b) (episodi verificatisi da data imprecisata e sino al giugno 2006), a S.G.B. (episodi verificatisi da data imprecisata dell’anno 2004 e sino al giugno 2006) al capo f)), a M.V. (episodi verificatisi da data imprecisata dell’anno 2006 e sino a data antecedente e prossima al 21 luglio 2006), sono da ritenersi prescritti. Va precisato a riguardo che la gravata sentenza – come già ricordato – ha già dichiarato con riferimento alla posizione dello S. l’intervenuta prescrizione in ordine al reato a lui ascritto al capo f), limitatamente ai fatti commessi nell’anno 2004 e sino al 21 febbraio 2006. Con riferimento alle condotte successive a tale data deve aversi riguardo ratione temporis alla modifica normativa dell’art. 600 bis ed al regime della prescrizione di cui alla legge n. 251 del 2005. Il reato di prostituzione minorile di cui al secondo comma della norma citata è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o da due a cinque anni qualora sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici. In entrambi i casi comunque ai sensi dell’art. 157 cod. pen. nella versione attualmente vigente il reato de quo si prescrive nel termine massimo (prorogato) di sette anni e mezzo. Applicando la suddetta normativa, più favorevole rispetto a quella antecedente, risultano prescritti anche i reati ex art. 600 bis ascritti agli altri imputati.
Parimenti e sempre in applicazione della più favorevole disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005, sono da ritenersi prescritti il reato di calunnia ascritto al P. al capo e) (in concorso con la Pu. giudicata separatamente) risalente al 12 settembre 2005 (termine di prescrizione di sette anni e mezzo), nonché i reati di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, tutti consumati sino al giugno-luglio 2006. Sul punto in particolare va osservato: a fronte di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.247910; Sez. U, n. 9148 del 31/05/1991, Parisi, Rv. 187930), che qualificava in termini di circostanza attenuante dei delitti previsti dall’art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. l’ipotesi disciplinata dall’art. 73, comma 5, T.U. Stup., le recenti modifiche normative che hanno interessato quest’ultima disposizione hanno, peraltro, indotto il giudice di legittimità ad una rivisitazione del tema ed alla qualificazione in termini di figura autonoma di reato della fattispecie astratta in esame (Sez. 6, n. 14288 del 8/01/2014, Cassanelli, n.m.; Sez. 4, n. 20225 del 24/04/2014, De Pane, n.m.; Sez. 3, n. 11110 del 25/02/2014, Kiogwu, Rv. 258354).
La natura autonoma della fattispecie caratterizzata dalla lievità del fatto, da un lato sottrae, ora, quest’ultima al giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p., con l’effetto di imporre l’applicazione della più favorevole disciplina edittale della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00 introdotta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 24 ter, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 per determinare la pena base, e di incidere sul giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato, dall’altro impone di tener conto dei nuovi limiti edittali anche ai fini della verifica dei termini prescrizionali.
Tanto considerato e avuto riguardo alla circostanza che in parte le condotte si riferiscono a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, va tuttavia rilevato come, il regime più favorevole da applicarsi secondo i principi generali di successione delle leggi nel tempo deve essere individuato in concreto comparando le discipline sostanziali succedutesi. Nel caso in esame, trattandosi di condotta di “lieve entità” commessa con riferimento alle “droghe pesanti” sono più favorevoli le disposizioni così come novellate, che prevedono un massimo edittale parametrabile al tempo di prescrizione stabilito in quattro anni (e dunque sei anni ai fini della prescrizione ex art. 157 cod. pen.), piuttosto che entrambe le precedenti discipline che configuravano la fattispecie in termini di ipotesi non autonoma ma solo attenuata, dunque non valutabile ai fini del computo della prescrizione ai sensi dell’art. 157 cod. pen., comma 2. La valutazione del maggior favore dell’uno o dell’altro regime applicabile va effettuata anche avendo presente che, a norma del vigente art. 157 c.p., comma 2, la diminuzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione. Pertanto, considerando la pena massima pari a quattro anni di reclusione prevista sia per le droghe leggere sia per le droghe pesanti dalla nuova fattispecie autonoma di reato introdotta dai citati interventi normativi, queste ultime disposizioni appaiono certamente maggiormente favorevoli in tale prospettiva rispetto alle due precedenti discipline contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, le quali, pur comportando una diminuzione di pena, non avrebbero potuto incidere sul calcolo del termine di prescrizione.
Non sussistono in relazione a tutte le ipotesi sopra ricordate profili di inammissibilità dei ricorsi, né, alla luce delle conformi decisioni di merito e di quanto in prosieguo si dirà in ordine alla conferma delle statuizioni civili, i presupposti per l’applicazione dell’art. 129, 1 comma cod. proc. pen..
Residua pertanto come unica imputazione da esaminarsi agli effetti penali quella di cui al capo g) a carico dello S. cui è stato addebitato di aver sfruttato, anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la Pu. , minore degli anni diciotto, al fine di realizzare esibizioni pornografiche (con riprese fotografiche e video) e produrre materiale pornografico e comunque utilizzando la medesima minore, realizzando e producendo il suddetto materiale. In particolare la fotografava facendola posare nuda o nell’atto di compiere gesti sessuali, da sola o durante i loro rapporti sessuali. Va premesso che i fatti contestati si riferiscono ad un periodo che va dal 2004 al giugno 2006 e quindi sono sia successivi che precedenti alla novella di cui alla legge n. 38 del 2006. Nella versione originaria la norma sanzionava lo sfruttamento dei minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche ovvero produrre materiale pornografico, concetto più restrittivo di quello attuale della “utilizzazione”. Nel ricorso si contesta in particolare il ritenuto “sfruttamento”.
Osserva la Corte : mentre l’introduzione dell’art. 600 – ter c.p., nel Codice Penale (L. 3 agosto 1998, n. 269), si caratterizzava per la lotta allo “sfruttamento” dei minori per finalità di pornografia, la L. n. 38 del 2006, ha inteso eliminare le difficoltà ricostruttive e valutative connesse alla rigidità dell’originaria formulazione ed ampliare la sfera di tutela, e lo ha fatto sostituendo al comma 1, il termine “sfrutta” con quello di “utilizza”, aggiungendo al comma 3, il verbo “diffonde”, modificando il comma 4, ed aggiungendo il comma 5, e u.c.. Il risultato è una norma che nel suo complesso mira a sanzionare non soltanto le attività commerciali o comunque a sfondo economico che si relazionano a condotte pornografiche coinvolgenti minori, ma anche le condotte che comunque danno origine a materiale pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età. Già sotto la vigenza della L. n. 269 del 1998, le Sezioni Unite (Sezioni Unite Penali, 31 maggio – 5 luglio 2000, n. 13, P.M. in proc. Bove, RV. 216337) avevano chiarito che il concetto di “sfruttamento” non può essere limitato a condotte aventi finalità imprenditoriale o commerciale e ricomprende ogni ipotesi in cui si “trae frutto o utile”, come dimostrerebbe l’espressione “sfruttamento sessuale” prevista dal testo allora vigente del successivo comma 4. Non appare, dunque, conferente al caso in esame il riferimento operato dal ricorrente alla citata decisione delle Sezioni Unite, che si ricorda è anteriore alla L. n. 38 del 2006, soprattutto nella parte in cui essa esamina la condotta di chi si limita a detenere per sé fotografie di contenuto pornografico per ragioni “affettive”. Si consideri, a tale proposito, che la mera disponibilità di materiale pornografico era prevista e sanzionata dall’art. 600 – quater c.p., nel testo introdotto nel 1998, e che tale articolo è stato modificato dalla L. del 2006, con il nuovo riferimento alla condotta di “detenzione”. La citata decisione delle Sezioni Unite deve, piuttosto, essere richiamata, a parere della Corte, per un diverso e importante principio, che conserva la sua validità anche dopo le modifiche del 2006: il reato previsto dall’art. 600 – ter c.p., è fattispecie di pericolo concreto che predispone una “tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore”. In sostanza il reato previsto dall’art. 600 – ter c.p., intende fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, anche la mera “utilizzazione” e la mera “induzione” a partecipare. Si tratta, infatti, di azioni di per sé degradanti e connotate da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale cosi prodotto o raccolto può conoscere. Ritiene, poi, che il medesimo reato ricomprenda anche le azioni compiute da minori e tra minori, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie. Queste affermazioni meritano di essere ulteriormente approfondite. 8. L’art. 600 – ter c.p., fin dalla sua formulazione originaria ha come oggetto la tutela e la protezione del minore in vista del suo “sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale”. Si tratta di scelta del legislatore (si veda la citata L. n. 269 del 1998, art. 1), che la giurisprudenza ha fatto propria, chiaramente affermando che la tutela si dirige alla difesa del minore “da ogni forma di sfruttamento sessuale in vista del suo completo sviluppo sotto tutti gli aspetti” (il riferimento è alla citata sentenza delle Sezioni Unite, Bove e alla successiva decisione della Sezione Terza Penale, 29 maggio 2002, Martorana). Depone in tal senso anche la scelta del legislatore del 1998 di non attribuire rilievo né al consenso eventualmente prestato della persona minore di età all’età, né al limite di quattordici anni previsto in materia di atti sessuali. Il chiaro dettato normativo e la collocazione delle nuove fattispecie incriminatrici nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale non lasciano dubbi circa il fatto che il bene giuridico tutelato sia la libertà della persona nella sua accezione più ampia, così che vengono represse tutte le condotte e le situazioni che attentano allo stato della persona e che rischiano di comportare, secondo un acuto commento, “l’annientamento della stessa personalità dell’individuo”. Va, dunque, escluso che la finalità principale dell’intervento normativo possa identificarsi nella tutela di beni quali la moralità pubblica o il buon costume. In questa prospettiva devono essere collocate la modifiche apportate alle norme codicistiche dalla L. n. 38 del 2006, legge che da attuazione alla Decisione Quadro n. 2004/68/GAI (G.U.C.E. n. 13/44 del 20 gennaio 2006) e che mira a reprimere in maniera rafforzata e coordinata le forme di pornografia minorile.
Nella chiarezza del suo testo e della sua “ratio”, la legge impone all’interprete di assumere come prospettiva prioritaria la posizione del singolo minore oggetto di comportamenti che attentano alla sua libertà ed al libero sviluppo della sua personalità.
Rispetto a tale prospettiva vengono in luce due diverse situazioni di offesa.
La prima è rappresentata dal solo fatto che il minore come persona (e questo costituisce elemento che differenzia la presente fattispecie da quella che si occupa della pornografia minorile “virtuale”, art. 600 – quater 1 c.p.), venga utilizzato o indotto a partecipare alla creazione di materiale pornografico ed alla realizzazione di spettacoli aventi analoga natura. Già tali condotte, con il loro carattere di oscenità e, in molti casi, di vera perversione, comportano una offesa gravissima allo sviluppo della personalità del minore, tanto maggiore quanto più costui è lontano da uno stadio minimamente strutturato di maturità e di sviluppo. La seconda, che può rappresentare uno sviluppo della precedente, è costituito dalle diverse forme di diffusione del materiale pornografico ottenuto mediante la utilizzazione di persone minori di età. L’art. 600 – ter c.p., nella sua attuale formulazione contiene plurime disposizioni che risultano organizzate secondo un ordine gradato di gravità dei fatti e di trattamento sanzionatorio. Il comma 1, contiene la disposizione relativa alle condotte che il legislatore considera più gravi (e punisce con pena fissata nel minimo in sei anni di reclusione): la “produzione” di materiale pedopornografico o di spettacoli aventi la stessa natura effettuata coinvolgendo persone minori di età, che vengono “utilizzate” oppure “indotte” a partecipare. Questa Corte ha poco sopra espresso la convinzione che il termine “utilizzare” comporti la degradazione del minore ad oggetto in sostanza manipolato, il cui eventuale consenso non assume valore esimente proprio perché la persona minore di età, tanto più se lontana dal limite dei diciotto anni, necessita, rispetto a fatti di questa natura, di una tutela anticipata e rafforzata. Analoga la logica sottesa al verbo “indurre”. Del tutto simile la impostazione che caratterizza il comma 2, che punisce con medesima sanzione le condotte di commercializzazione del materiale descritto al comma che precede. Il comma 3, si concentra su condotte ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio meno pesante (reclusione da uno a cinque anni); si tratta di condotte di divulgazione di materiale pornografico compiute al di fuori de, e quindi senza collegamento con, le ipotesi previste dai commi 1 e 2. Le condotte, punite consistono nel distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il materiale pornografico. Una divulgazione a più soggetti, dunque, che, senza essere di necessità una divulgazione indiscriminata, si dirige ad una platea ampia potenzialmente non controllata o controllabile di destinatali. La differenza terminologica con il comma successivo non lascia dubbi su questo punto. Ancora più lievi, infatti, le sanzioni previste dal successivo quarto comma (pena della reclusione fino a tre anni) per la condotta di chi, senza concorrere nelle fattispecie precedenti, a qualunque titolo offre o cede ad altri il materiale pornografico di cui al comma 1. Si tratta con ogni evidenza di condotta meno pericolosa e offensiva di quella prevista dal comma terzo, e ciò in quanto il trasferimento (o anche la mera offerta) del materiale avviene in favore di persone determinate ed individuate, con ciò riducendo i rischi di diffusione del materiale.
Il testo del comma 1, si compone di un insieme di vocaboli e di espressioni che connotano la fattispecie di reato con caratteristiche di non occasionalità e di finalizzazione. Sembra, cioè, che non qualsiasi condotta consistente nella realizzazione di materiale avente carattere oggettivamente pornografico possa essere ricondotta, alla ipotesi qui prevista per il solo fatto che vede come protagonista una persona minore di età. I concetti di “produzione” e di “esibizione”, infatti, pur non richiedendo come necessaria la presenza di finalità commerciali o lucrative, sembrano tuttavia richiedere l’inserimento delle condotte in un contesto di almeno embrionale organizzazione e di destinazione alla successiva fruizione anche potenziale da parte di terzi. Non altrimenti si comprenderebbe la previsione di un identico trattamento sanzionatorio da parte del comma 2, per l’ipotesi di commercializzazione del materiale pornografico. Ciò non significa affatto che la realizzazione di un unico prodotto o di un’unica esibizione non possa integrare la fattispecie criminosa quando, per modalità e caratteristiche, la condotta presenti i caratteri di pericolosità e di offensività che si pongono a fondamento dell’intervento sanzionatorio.
La Corte ritiene opportuno osservare che l’assenza di una disposizione che preveda la riduzione del pesante trattamento sanzionatorio previsto dai commi 1 e 2, in presenza di fatti che si presentano in concreto di contenuta gravità rispetto all’interesse tutelato e, al contrario, la previsione di una specifica aggravante collegata, per i commi 3 e 4, alla quantità del materiale prodotto, appaiono elementi indicativi della volontà del legislatore di concentrare con i primi due commi l’attenzione sulle condotte intrinsecamente non occasionali e potenzialmente diffuse e diffusive.
E, tuttavia, come si è già sottolineato, sarebbe errato guardare esclusivamente ai fenomeni di utilizzazione anche solo potenzialmente “industriale” dei minori nel settore pedo – pornografico dimenticando l’esigenza di tutela del singolo minore rispetto a condotte che assumono, per lui e indipendentemente dalle scelte e dalle finalità del soggetto agente, i connotati di degradante utilizzazione della persona e di successiva pericolosa diffusione del materiale: condotte che comunque ne offendono la dignità e possono prevedibilmente comportare una ferita gravissima per un suo equilibrato sviluppo personale e per un suo positivo inserimento sociale. Ciò significa che anche il singolo episodio, ove possieda le caratteristiche previste dall’art. 600 – ter c.p., può integrare una delle fattispecie previste da ciascuno dei diversi commi di cui l’articolo si compone.
Passando così all’esame del caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto con ampia e certamente non illogica motivazione che la condotta dello S. integri la condotta delittuosa contestata sia con riferimento al concetto di “sfruttamento” che di utilizzazione, rimarcando sia il notevole quantitativo del materiale sequestrato, indice che non trattavasi di un fatto sporadico, ma di una vera e propria attività di produzione incompatibile con l’uso privato sia il contenuto di una conversazione telefonica intercettata da cui emergeva la destinazione a terzi del materiale, sia gli esiti della perquisizione domiciliare del 18 giugno 2006 con il rinvenimento di ulteriori apparecchiature atte alla produzione di materiale video fotografico. Non appare pertanto dubbio che lo S. non si limitò a riprendere la minore per un utilizzo esclusivamente privato, così come invece sostenuto dal ricorrente.
4. Il ricorso dello S. quanto al reato sub g) va pertanto rigettato.
La ritenuta estinzione per prescrizione del reato sub f) comporta la conseguente riduzione della pena irrogata, pena che può essere rideterminata ex art. 619 n. 2 cod. proc. pen., avuto riguardo alla circostanza che il reato sub g) era quello ritenuto più grave nella sentenza impugnata e su cui pertanto erano stati operati gli aumenti per la continuazione, in anni quattro di reclusione ed Euro 13.334,00 di multa. Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla parte civile che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
5. La gravata sentenza va invece confermata quanto alle statuizioni civili.
Sul punto l’unico comune motivo dei ricorsi che rileva a tali fini è quello concernente la ritenuta attendibilità e credibilità della Pu. , contestata da tutti i ricorrenti.
Va premesso che è costante la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. ex plurimis, SS.UU. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Nella specie la corte territoriale con ampia motivazione ha confutato la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui, siccome la Pu. , aveva calunniato il G. , accusandolo di averla violentata, sarebbe in assoluto inaffidabile, contestualizzando il comportamento della minore e rimarcando in particolare come la ragazza spontaneamente e molto prima che le risultanze investigative smentissero il suo racconto, per ritrattare le accuse nei confronti del G. , spiegando altresì le ragioni per le quali aveva mentito. Ha sottolineato inoltre la Corte territoriale come questa fosse in realtà l’unica occasione nella quale la Pu. aveva effettivamente mentito accusando qualcuno, mentre in tutte le altre dichiarazioni non vi era traccia di calunnia, ma anzi di reticenza emergendo la volontà della minore di proteggere personaggi che, anche se l’avevano sfruttata, (come il M. ed il Ma. ), erano stati comunque sempre buoni nei suoi confronti. La sentenza impugnata ha peraltro posto in rilievo l’esistenza per ciascuna delle posizioni degli imputati di riscontri esterni idonei a corroborare le dichiarazioni della Pu. e consistenti nell’esito delle intercettazioni, sei sequestri e dell’attività di PG, nonché nelle dichiarazioni di altri soggetti, quali il fratello, So.Sy. , G.F.P. e dello stesso P. . La Corte territoriale ha quindi ampiamente ed adeguatamente motivato – con argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura di illogicità – sulle ragioni per le quali ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati.
6. In definitiva la gravata sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, limitatamente alle statuizioni ex 600 bis e 368 c.p. e 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990, per essere tali reati estinti per prescrizione; va rideterminata la pena comminata a S.G.B. per il capo g) in anni quattro di reclusione ed Euro 13.334,00 di multa; vanno confermate le statuizioni civili; va condannato il ricorrente S. alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla parte civile liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

annulla la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni ex 600 bis e 368 c.p. e 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990, per essere estinti per prescrizione tali addebitati reati. Ridetermina la pena comminata a S.G.B. per il capo g) e la fissa in anni quattro di reclusione ed Euro 13.334,00 di multa. Conferma le statuizioni civili. Condanna il ricorrente S. alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla parte civile e le liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

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