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Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 15 maggio 2015, n. 9952

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13755/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

  • ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;

  • intimato –

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Venezia notifico’ al Notaio (OMISSIS), a seguito di denuncia di avverata condizione, un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte ipotecarie e catastali, versate in misura fissa, invece che proporzionale, in relazione all’atto, da lui rogato, col quale la (OMISSIS) S.p.A. aveva acquistato un immobile di interesse storico. L’atto fu impugnato dalla Societa’ compratrice ed il ricorso fu rigettato in primo grado, ma la decisione fu riformata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR del Veneto, che: a) affermo’ la legittimazione della Societa’, obbligata principale, a proporre il ricorso; e b) ritenne l’imposta ipotecaria e catastale dovuta in misura fissa.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi. La Societa’ intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, la ricorrente deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 100 c.p.c., per avere la CTR affermato la legittimazione della Societa’ ad impugnare un atto che era stato notificato al Notaio in qualita’ di ufficiale rogante della denuncia di avverata condizione e firmatario della stessa.

2. Premesso che la doglianza va valutata sotto la prospettazione dell’errar in procedendo, in quanto viene in rilievo l’istituto della legittimazione attiva, che, al pari di quella passiva, attiene alla questione, rilevabile d’ufficio, della legittima instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. SU n. 1912 del 2012), la stessa e’ fondata.

3. A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione e’ obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la societa’ (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’articolo 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno puo’ essere costretto all’adempimento per la totalita’ e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facolta’ di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla societa’ (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014).

4. Da tali principi consegue, da una parte, che la Societa’ non e’ legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facolta’ di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.

5. Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Societa’ – che, come si legge in sentenza, pare esser stata destinataria di una cartella (non e’ chiaro se sia o meno stata impugnata) – tenuto conto che, a norma dell’articolo 1306 c.c., comma 1, “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido… non ha effetto contro gli altri debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex articolo 1306 c.c., comma 2, su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (semprecche’, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto)

6. Da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta per il difetto di legittimazione della ricorrente, restando assorbito l’esame del terzo motivo, con cui si censura la statuizione sub b) di parte narrativa.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, per ciascuno dei gradi di merito, ed in euro 2.000,00, per il presente giudizio di legittimita’, oltre a spese prenotate a debito.

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