Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103. L’art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato “Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trame profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, “se dal fatto deriva nocumento”. Il precedente art. 35, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogato dall’art. 183, d.lgs. n. 196 del 2003), intitolato “Trattamento illecito di dati personali”, descriveva la condotta nei seguenti termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni”. La pena era aggravata “se dal fatto deriva nocumento”. Per “nocumento” deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. Il nocumento può anche coincidere, nei fatti, con il c.d. “danno-evento” di matrice civilistica ma non è giuridicamente sovrapponibile ad esso e soprattutto non va confuso con il c.d. “danno-conseguenza” risarcibile ai sensi degli artt. 185, cod. pen., e 2043 e 2059, cod. civ. Il “nocumento” assolve alla funzione di dare “effettività” alla tutela della riservatezza dei dati personali ed ha un suo nucleo di dannosità che è certamente meno ampio di quello civilistico e non può essere confuso con esso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103 Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.S.G. ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 28/06/2013 della Corte di appello di Firenze che, in riforma dell’assoluzione decisa dal Tribunale di Pisa impugnata dalla sola parte civile, lo ha...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 settembre 2015, n. 36265. nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 settembre 2015, n. 36265 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenic – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. BASSI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18213. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l’accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale registrazione tardiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni Unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18213 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867. Il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato e’ tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilita’ il domiciliatario non puo’ essere esonerato se non in virtu’ della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867 Svolgimento del processo 1) La causa è stata avviata nel 1996 da C. C., che ha chiesto al pretore di Lucera sez. Apricena di far rimuovere un manufatto metallico installato dalla convenuta G. R. V. su un balcone, a distanza inferiore a quella...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39358. In tema di circostanze aggravanti i futili motivi sussistono allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Per motivo abietto, invece, si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello che secondo il comune sentire è espressione di un sentimento spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano. Ne consegue che, anche se accomunate nella formulazione dell’art. 61 n.1 cod. pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse ed ancorate a dati fattuali antitetici, per cui ove congiuntamente contestate necessitano di adeguata motivazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 settembre 2015, n.39358 Rilevato in fatto Con ordinanza del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Milano, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di R.P. in relazione...